Le Sezioni specializzate sono competenti solo se la società di fatto è partecipata da una cooperativa o società di capitali

A parere dei Giudici di legittimità, per determinare il foro competente in caso di società di persone di fatto non rileva la presenza o meno nell’ufficio giudiziario delle Sezioni specializzate, dovendo le stesse essere competenti solo in caso di società di capitali o cooperative o se le società di persone sono da queste partecipate.

Nella causa presentata avanti a Giudici di legittimità si discute del foro di competenza in caso di una società di fatto. Il conflitto di competenza che ha originato il ricorso prende l'avvio sull'assunto del Tribunale di Pesaro per cui la banca che aveva chiesto preliminarmente l'accertamento dell'esistenza o meno di una società di fatto tra quelle convenute, nonché l'adempimento dei contratti di mutuo stipulati, prevedesse la risoluzione in via pregiudiziale di una questione di merito sulla competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa . La Suprema Corte ravvisa nella causa a suo vaglio un'ipotesi di questione di competenza in senso tecnico poiché riguarda la relazione tra Sezioni specializzate in materia d'impresa e un ufficio giudiziario ove tali Sezioni specializzate non sono presenti. Per poter dirimere la questione sollevata con il regolamento di competenza i Giudici richiamano un principio oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale in sede di regolamento di competenza, poiché il relativo giudizio è giudizio sulla questione di competenza nei suoi aspetti statici e dinamici, la Corte di Cassazione procede all'esame della questione, senza essere vincolata ai motivi sui quali si fonda l'istanza di regolamento e conduce tale esame anche procedendo all'apprezzamento dell'osservanza delle regole c.d. dinamiche disciplinatrici della proposizione della questione di competenza, al fine di acclarare se esse siano state osservate . Ricordano inoltre i Giudici che il regolamento è un mezzo di impugnazione sui generis perché riguarda la questione di competenza in via immediata e non solo l'esattezza della decisione del giudice di merito sulla competenza. Poiché la funzione de regolamento di competenza è quella di richiedere alla Corte di Cassazione di individuare in via definitiva qual è il giudice competente a conoscere la questione, i poteri sia di indagine che di valutazione esperibili dalla Corte possono riguardare anche questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e non oggetto del ricorso per competenza cfr. Cass. sez. Unite, n. 14569 del 2022 . Occorre ricordare anche come in sede di regolamento di competenza […] la Corte di Cassazione […] è tenuta ad accertare d'ufficio l'osservanza del disposto dell' art. 30, comma 3, c.p.c. con riguardo alla rituale e valida proposizione dell'eccezione di incompetenza cfr. Cass. civ., ord. n. 9873 del 2009 . La competenza , quindi, deve essere determinata ex art. 10 c.p.c., regola di portata generale non rilevando le contestazioni del convenuto. Seguendo il ragionamento fin qui prospettato e il richiamo alla giurisprudenza di legittimità, la Cassazione civile ritiene il motivo di ricorso presentato dal Procuratore generale fondato poiché evidente l'erroneità della statuizione con cui il Tribunale di Pesaro aveva ritenuto potersi applicare anche alle società di persone, quale è la super società di fatto o irregolare, la norma istitutiva delle Sezioni specializzate in materia impresa e della relativa competenza . Inoltre, in base al d. lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, le Sezioni specializzate in materia di impresa hanno competenza funzionale limitata ai soli rapporti societari relativi alle società per azioni, società a responsabilità limitata e cooperative rimanendo escluse, quindi, le società di persone a meno che non esercitino o siano sottoposte a direzione e coordinamento rispetto a società di capitali o cooperative. Viene in conclusione esclusa la competenza della Sezione specializzata presso il Tribunale di Appello di Ancona.

Presidente Valitutti – Relatore Amatore Rilevato che 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Banca di Pesaro conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Pesaro gli odierni resistenti al fine di ottenere pronuncia che, accertata la sussistenza di una società di fatto da essi partecipata, con conseguente responsabilità patrimoniale illimitata, li condannasse al pagamento, in via solidale, dei debiti contratti formalmente da alcuni di essi, ma in realtà nell'interesse della cd. super società di fatto. 2. I convenuti si costituivano con unica comparsa depositata in data 04.10.2022, contestando la sussistenza della fattispecie allegata dalla difesa dell'istituto di credito, senza nulla eccepire in ordine alla incompetenza del Tribunale pesarese. 3. Sciolta la riserva assunta all'esito della udienza di trattazione tenutasi in data 05.10.2023, il Tribunale fissava udienza di precisazione delle conclusioni, ritenendo dirimente la questione pregiudiziale di rito attinente alla competenza funzionale, ex lege 2012/27, in favore della sezione specializzata in materia di impresa. 4. Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale dichiarava la propria incompetenza funzionale e rimetteva la decisione sulla questione in oggetto alle Sezioni Specializzate, in materia d'impresa istituite presso la Corte di Appello di Ancona. 4.1 Ad avviso del Tribunale pesarese, infatti, Alla luce delle questioni dedotte dalle parti si ritiene che, essendo richiesto preliminarmente l'accertamento dell'esistenza o meno di una società di fatto tra le società di capitali convenute, e in secondo luogo l'adempimento dei contratti di mutuo stipulati dalle stesse con parte attrice, sussista una questione pregiudiziale di merito per cui ex lege n. 27 del 2012, ex art. 2, comma 1, lett. d vi è la competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia di impresa istituite presso la Corte di Appello di Ancona . 2. La sentenza, pubblicata il 21.02.2023, è stata impugnata da Banca di Pesaro Credito Cooperativo con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Edilt Srl, Edilt Costruzioni Srl, Edilt Futura Srl, Ta.Gi. sono rimasti intimati. Il P.g. ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato che 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, la violazione, ai sensi dell' art. 42 c.p.c. , degli artt. 19 c.p.c. e artt. 1182, 2249 c.c. , art. 2251 c.c. e art. 2267 c.c. e D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2 per avere il Tribunale di Pesaro dichiarato la propria incompetenza, in favore della Corte di Appello di Ancona, a conoscere della domanda di accertamento dell'esistenza di una cd super società di fatto irregolare proposta da Banca di Pesaro al fine di ottenere la condanna dei convenuti al pagamento delle somme dovute. Si evidenzia l'erroneità della statuizione con cui il Tribunale di Pesaro aveva ritenuto potersi applicare anche alle società di persone, quale è la cd super società di fatto o irregolare, la norma istitutiva delle sezioni specializzate in materia impresa e della relativa competenza a conoscere delle questioni di cui al D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. da a a f . Ciò sarebbe in palese contrasto - precisa la società ricorrente - con il dato normativo che, invece, riserva tale potestà esclusivamente in relazione ad una serie di questioni attinenti le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile e così il Tribunale avrebbe dovuto dichiararsi competente a conoscere della lite. Sarebbe pertanto indubbio che la decisione de qua sia meritevole di essere riformata, e così stabilito che sia il Tribunale di Pesaro il giudice competente a conoscere della lite. 2. Con il secondo mezzo si denuncia la violazione, ai sensi dell' art. 42 c.p.c. , degli artt. 9 c.p.c. e D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2 per avere il Tribunale di Pesaro dichiarato la propria incompetenza, in favore della Corte di Appello di Ancona, a conoscere della domanda di accertamento dell'esistenza di una cd super società di fatto irregolare proposta da Banca di Pesaro al fine di ottenere la condanna dei convenuti al pagamento delle somme dovute . 2.1 Sostiene la ricorrente che, nella ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di impugnazione, la decisione del Tribunale di Pesaro dovrebbe ritenersi errata, per aver individuato quale giudice competente a conoscere della lite la Corte di Appello di Ancona in luogo, come avrebbe al più potuto essere, del Tribunale di Ancona, sez. specializzata impresa, risultando evidente la palese violazione dell' art. 9 c.p.c. . 3. La istanza di regolamento di competenza va accolta, conformemente alle condivisibili conclusioni del P.g. 3.1 Banca di Pesaro Credito Cooperativo propone, infatti, regolamento di competenza avverso la sentenza n. 122/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Pesaro nel giudizio r.g. 1453/2022 promosso dalla banca per accertare la sussistenza di una società di fatto partecipata da Edilt, Edilt Costruzioni Srl, Edilt Futura e Geom. Ta.Gi., con conseguente responsabilità illimitata degli stessi e, per l'effetto, condannare la società di fatto anzidetta, in solido con i soci illimitatamente responsabili, al pagamento in favore di Banca di Pesaro della somma complessiva di Euro 1.480.368,40, oltre interessi ulteriori a far data dal 06.05.2021. 3.2 In realtà, Il Tribunale di Pesaro, con la sentenza oggetto del presente giudizio, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale e rimesso la decisione sulla questione in oggetto alle Sezioni Specializzate in materia d'impresa istituite presso la Corte di Appello di Ancona statuizione quest'ultima frutto di un evidente errore, dovendosi ritenere riferita alla sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Pesaro . Secondo il Tribunale di Pesaro, poiché la banca aveva richiesto preliminarmente l'accertamento dell'esistenza o meno di una società di fatto tra le società di capitali convenute, e in secondo luogo l'adempimento dei contratti di mutuo stipulati dalle stesse con parte attrice, sussisteva una questione pregiudiziale di merito per la quale cui ex lege n. 27 del 2012, ex art. 2 comma 1 lett. d vi sarebbe la competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia di impresa la competenza sostanziale delle sezioni specializzate in materia di impresa si estende alle cause ed ai procedimenti aventi ad oggetto i rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, . 3.3 Sul punto va osservato che il caso in esame rientra in una questione di competenza in senso tecnico, trattandosi della relazione tra le sezioni specializzate in materia di impresa ed un ufficio giudiziario in cui non sono presenti dette sezioni specializzate, atteso che, in tal caso, a quella per materia si sovrappone la questione della competenza territoriale così le pronunce del 3 dicembre 2018, n. 31134, del 20 marzo 2018, n. 6882, del 23 ottobre 2017, n. 25059, del 27 ottobre 2016, n. 21774, tra le tante . 3.4 È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in sede di regolamento di competenza, poiché il relativo giudizio è giudizio sulla questione di competenza nei suoi aspetti statici e dinamici, la Corte di cassazione procede all'esame della questione, senza essere vincolata ai motivi sui quali si fonda l'istanza di regolamento e conduce tale esame anche procedendo all'apprezzamento dell'osservanza delle regole c.d. dinamiche disciplinatrici della proposizione della questione di competenza, al fine di acclarare se esse siano state osservate. Ciò è conforme alla natura stessa del regolamento che è sì mezzo di impugnazione, ma sui generis perché concerne la questione di competenza in via immediata e non solo l'esattezza della decisione del giudice di merito sulla competenza impugnata. 3.5 È stato così statuito, nella giurisprudenza di questa Corte, che avendo l'istanza di regolamento di competenza la funzione di investire la Corte di cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della stessa controversia, i poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, della Corte possono esplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza essere limitati dal contenuto della sentenza impugnata nè dalle difese delle parti, e possono conseguentemente riguardare anche questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza così, Cass. sez. un. 14569 del 2002 ex multis, Cass. ord. n. 25232 del 2014 . E nella stessa logica si è pure statuito, con specifico riferimento all'estensione d'ufficio del controllo sulla ritualità della eccezione di incompetenza, che In sede di regolamento di competenza avverso sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito con riferimento ai criteri di competenza territoriale derogabile, la Corte di cassazione, cui appartiene il potere di riscontrare la competenza o meno del giudice adito ancorché per ragioni diverse da quelle sostenute dalla parte ricorrente, è tenuta ad accertare d'ufficio l'osservanza del disposto dell' art. 38 c.p.c. , comma 3, con riguardo alla rituale e valida proposizione dell'eccezione di incompetenza, che, pur espressamente esaminata e decisa in senso affermativo dalla sentenza, non sia stata adeguatamente censurata dal ricorrente, il quale si sia limitato a contestare la declinatoria di incompetenza sotto il profilo dell'inesatta applicazione dei criteri di collegamento della competenza territoriale così, Cass. ord. n. 9873 del 2009 . 3.6 Va dunque ribadito, conformemente a quanto osservato dal P.g., che la determinazione della competenza va operata, ai sensi dell' art. 10 c.p.c. , che detta una regola di portata generale, in base alla domanda, senza che rilevino le contestazioni del convenuto. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, occorre avere riguardo ai fatti per come prospettati dall'attore, attenendo al merito l'accertamento della fondatezza delle contestazioni formulate dal convenuto e dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza ex multis, Cass., ord., 18 aprile 2014, n. 9028 Cass., ord., 22 ottobre 2015, n. 21547 Cass., ord., 29 agosto 2017, n. 20508 Cass., ord., 6 dicembre 2017, n. 29266 . 3.7 Orbene, con il primo motivo si eccepisce - per quanto già sopra precisato - la violazione, ai sensi dell' art. 42 c.p.c. , degli art. 19 c.p.c. e artt. 1182, 2249 c.c. , art. 2251 c.c. e art. 2267 c.c. e D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2 per avere il Tribunale di Pesaro dichiarato la propria incompetenza, in favore della Corte di Appello di Ancona. 3.7.1 Il motivo è in realtà fondato, essendo evidente l'erroneità della statuizione con cui il Tribunale di Pesaro aveva ritenuto potersi applicare anche alle società di persone, quale è la cd super società di fatto o irregolare, la norma istitutiva delle sezioni specializzate in materia impresa e della relativa competenza. 3.7.2 Va infatti ricordato che il citato D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, limita la competenza funzionale delle Sezioni specializzate in materia di impresa ai soli rapporti societari relativi alle società per azioni, società in accomandata per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative, con esclusione delle società di persone, fatta eccezione soltanto per quelle che esercitino o siano sottoposte a direzione e coordinamento rispetto a società di capitali o cooperative circostanza non sussistente nel caso di specie ex multis Cass. 6054/2023 . Ne consegue che occorre escludersi la competenza della Sezione specializzata presso il Tribunale di Ancona proprio in virtù del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2,- invocato dal Tribunale che aveva declinato la propria competenza - che postula che le controversie ivi menzionate concernano le società indicate nel primo periodo di tale norma, fra le quali non rientrano certo le società di persone, non essendo in discussione che sul piano normativo, la società di fatto è assoggettata alla disciplina della società semplice o della società in nome collettivo irregolare , a seconda dalla natura dell'attività esercitata. Ne deriva la fondatezza del ricorso con l'affermazione della competenza del Tribunale di Pesaro. Spese al definitivo. P.Q.M. accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Pesaro Spese al definitivo.