Mancato compenso del traduttore: no della Cassazione alla competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa

Con l'ordinanza n. 33003/2023 pubblicata in data 28 novembre 2023, la Corte di Cassazione delinea l'ambito di competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa nell'ipotesi in cui non vi siano contestazioni sull'appartenenza dell'opera coperta da diritto d'autore, bensì sul suo utilizzo.

L'ordinanza viene emessa dalla Cassazione a seguito di un regolamento di competenza d'ufficio proposto dal Tribunale di Palermo in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del compenso di un traduttore per lo svolgimento di un'attività di traduzione in lingua italiana dell'opera di un autore turco. La controversia aveva inizio con la proposizione da parte del traduttore di un ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di Pace di Messina avente ad oggetto il pagamento del compenso pattuito per la prestazione dell'opera intellettuale svolta. La società che aveva conferito il predetto incarico proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso, giudizio che veniva definito dal giudice adito con sentenza con la quale veniva declinata la competenza in favore del Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata in materia di Impresa, dinanzi alla quale il giudizio veniva riassunto. Il Tribunale di Palermo sollevava quindi regolamento di competenza, indicando come competente il Giudice di Pace originariamente adito, rilevando come non risultasse controversa la titolarità dell'opera, né della sua traduzione, bensì il solo diritto del traduttore al compenso, cosicché la competenza sarebbe stata quella stabilita secondo gli ordinari criteri di valore e territorio. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione chiedeva affermarsi la competenza del Giudice di Pace di Messina, in quanto la domanda non atteneva al diritto d'autore, non essendo controversa la titolarità dell'opera, ma solo il mancato pagamento del compenso pattuito per la traduzione. La Corte di Cassazione con l'ordinanza in commento ritiene fondato il regolamento di competenza proposto e dichiara la competenza del Giudice di Pace di Messina dinanzi al quale rimette le parti, basando la propria decisione sui seguenti principi di diritto · le traduzioni vengono considerate protette dalla Legge sul diritto d'autore a condizione che abbiano un carattere creativo ovvero siano state effettuate ponderando adeguatamente la scelta terminologica e le frasi da utilizzare per esprimere il concetto enunciato nel testo di base · con riferimento alle traduzioni tecniche regolate dal contratto di prestazione d'opera di traduzione, non comportando le stesse un'attività propriamente creativa, non sorge il diritto d'autore · al fine di radicare la competenza speciale in materia di contratti di diritto d'autore , è necessario che la domanda involga comunque questioni che rientrano nella disciplina della Legge sul diritto d'autore, avuto riguardo sia al diritto morale sia ai diritti patrimoniali · nonostante la Corte di cassazione, con sentenza n. 2777/2012, abbia affermato che si devono ritenere comprese nella competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa non solo le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di un diritto di proprietà intellettuale o la sua violazione, ma anche le ordinarie pretese economiche che si fondano sull'esistenza di un diritto di proprietà intellettuale, va in ogni caso esclusa la competenza delle stesse in favore di quella della sezione ordinaria, nel caso di richiesta risarcitoria riconducibile alla concorrenza sleale cd. pura, nella quale cioè non possa ravvisarsi un'interferenza, neppure indiretta, con l'esercizio di diritti di proprietà industriale o del diritto d'autore. Ciò in quanto la prospettazione della parte è rivolta a contestare non già la pacifica appartenenza dell'opera o a conseguire una valutazione incidentale circa la violazione dei diritti di privativa , ma esclusivamente il suo utilizzo Cass. 14171/2019 , 11309/2017 , 5656/2017 , 21776/2016 · laddove, avuto riguardo alle domande formulate dalle parti, la controversia non involga aspetti interessati dalla disciplina speciale ma questioni di diritto comune ad es. in tema di inadempimento delle obbligazioni , non sussiste la competenza del giudice specializzato e varranno le regole ordinarie di competenza.

Presidente Valitutti – Relatore Iofrida Fatti di causa Il Tribunale di Palermo, con ordinanza assunta all'esito della camera di consiglio del 31/3/23, in giudizio di opposizione, ex art. 645 c.p.c. , proposto dalla G.E.M. srl, nei confronti di B.F. , avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Messina, con il quale le si era ingiunto di pagare al B. Euro 2.800,00 mensili per l'attività di traduzione in lingua italiana dell'opera di un autore turco, svolta su incarico della prima, giudizio definito dal giudice adito con sentenza n. 824/22 con la quale si era declinata la competenza in favore del Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di Impresa, dinanzi al quale il giudizio era stato riassunto, ha sollevato regolamento di competenza, indicando come competente il Giudice di Pace originariamente adito. In particolare, i giudici del Tribunale hanno rilevato che non risultava controversa la titolarità dell'opera nè della sua traduzione, ma soltanto il diritto del traduttore al compenso pattuito per la prestazione d'opera intellettuale effettuata, cosicché la competenza non rientrava in quella prevista dal D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3 ma in quella stabilita secondo gli ordinari criteri di valore e territorio. Il PG ha chiesto affermarsi la competenza del Giudice di pace di Messina, in quanto la domanda proposta non attiene al diritto d'autore, non essendo controversa la titolarità dell'opera ma soltanto il mancato pagamento del compenso pattuito per la traduzione. Ragioni della decisione 1. Il regolamento di competenza d'ufficio è fondato. 2. Nel caso di specie, deve ritenersi che non sussista la competenza delle sezioni specializzate in materia di Imprese dal D.Lgs. n. 168 del 2003, il cui art. 3 nel testo risultante, per quanto in questa sede interessa, dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 35 del 2017 , di attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno dispone Le sezioni specializzate sono competenti in materia di b controversie in materia di diritto d'autore e di diritti connessi al diritto d'autore. Questa Corte nel precedente n. 2777/2012, in relazione alla competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale di cui sempre al D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3 che così recitava Le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale, nel testo anteriore al D.L. n. 1 del 2012 convertito in L. n. 27 del 2012 , con il quale si sono istituire le nuove sezioni specializzate in materia di impresa , aveva affermato che si devono ritenere comprese in essa non solo le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di un diritto di proprietà intellettuale o la sua violazione ma anche le ordinarie pretese economiche che si fondano sull'esistenza di un diritto di proprietà intellettuale. Tuttavia, è consolidata la giurisprudenza di questa Corte, sempre in relazione al D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3 come modificato dal D.L. n. 1 del 2012, art. 2 convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2012 , laddove esclude la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, in favore di quella della sezione ordinaria, nel caso di richiesta risarcitoria riconducibile alla concorrenza sleale cd. pura, nella quale cioè non possa ravvisarsi un'interferenza - neppure indiretta - con l'esercizio di diritti di proprietà industriale o del diritto d'autore, in quanto la prospettazione della parte è rivolta a contestare non già la pacifica appartenenza dell'opera o a conseguire una valutazione incidentale circa la violazione dei diritti di privativa , ma esclusivamente il suo utilizzo Cass. 14171/2019 , 11309/2017 , 5656/2017 , 21776/2016 . 3. Ora, vero che la legge sul diritto d'autore n. 633/1941 tutela le traduzioni come vere e proprie opere dell'ingegno, laddove le traduzioni consistano in elaborazioni creative dell'opera dell'ingegno originaria art. 4 Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, . Le traduzioni quindi vengono considerate protette, senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, a condizione che abbiano un carattere creativo ovvero siano state effettuate ponderando adeguatamente la scelta terminologica e le frasi da utilizzare per esprimere il concetto enunciato nel testo di base. E l'art. 7 prevede che sia considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro. In ambito di circolazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, la disciplina della L. n. 633 del 1941 interviene a regolare alcuni inconvenienti che possono nascere anche a causa di asimmetrie di potere contrattuale tra autori ed artisti e le proprie controparti contrattuali, prevedendo specifico regime di tutela e di circolazione per i diritti morali e per i diritti patrimoniali d'autore. Il rapporto tra l'autore-elaboratore e l'editore è, di solito, regolato dal contratto, tipico, di edizione, così definito dall'art. 118 Contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare, per conto e a spese dell'editore medesimo, l'opera dell'ingegno. Ma dal contratto di edizione di traduzione va distinto il contratto d'opera di traduzione, che ha invece per oggetto la traduzione in sé, indipendentemente da una eventuale pubblicazione e commercializzazione, ed è tipico delle traduzioni non creative, la cui messa in circolazione è lecita indipendentemente dal consenso dell'autore. Nel primo caso, il traduttore cede all'editore il diritto di sfruttamento economico del proprio diritto d'autore per un determinato periodo potendo trattarsi - art. 122 L.A. - di contratto per edizione, che conferisce all'editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent'anni dalla consegna del manoscritto completo previa indicazione del numero delle edizioni e del numero degli esemplari di ogni edizione, o a termine, che conferisce all'editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità, del contratto medesimo , mentre nel contratto di prestazione d'opera l'editore remunera semplicemente la controparte per l'opera di traduzione. Il contratto di edizione-traduzione, previsto dall'art. 130 della legge sul diritto d'autore, costituisce quindi una sottocategoria del tipico contratto di edizione ed ha per oggetto la pubblicazione dell'opera, laddove il contratto di prestazione d'opera della traduzione ha per oggetto la traduzione in sé, indipendentemente dal fatto che l'opera tradotta venga poi pubblicata e commercializzata. Il contratto di prestazione d'opera di traduzione è infatti utilizzato soprattutto per traduzioni tecniche, che non comportano un'attività propriamente creativa. Con tali contratti si remunera la traduzione di un testo tecnico istruzioni, documenti, atti, etc , la cui messa in circolazione senza consenso dell'autore non integra violazione di copyright visto che sulla traduzione tecnica, non creativa, il diritto d'autore non sorge nemmeno . Viceversa, nel caso di traduzione creativa, come quella ad es., in genere, di un libro, la stessa è necessariamente coperta dalla tutela autorale. Di fronte ad una traduzione intesa come elaborazione creativa e tutelata dal diritto d'autore, nel caso cui il committente-editore avesse inteso stipulare un contratto di mera prestazione d'opera di traduzione, deve essere sottoscritto un secondo contratto di cessione dei diritti d'autore per poter pubblicare e commercializzare l'opera. 3. Tanto premesso, nella specie, neppure emerge se fosse intervenuto tra le parti un contratto di prestazione d'opera di traduzione che non presuppone una attività di elaborazione creativa o un contratto di edizione-traduzione che presuppone invece un'attività creativa , risultando solo che si trattava della traduzione di un'opera dal titolo Ankara di un autore turco. In ogni caso, al fine di radicare la competenza speciale in materia di contratti di diritto d'autore, indubbiamente pure ricompresi nella nozione utilizzata dal legislatore ai fini della competenza della Sezione Specializzata in materia di diritto d'autore e di diritti connessi al diritto d'autore , trattandosi del cd. diritto secondario d'autore, è necessario che la domanda involga comunque questioni che rientrano nella disciplina della legge sul diritto d'autore, L. n. 633 del 1941, art. 2 avuto riguardo sia al diritto morale sia ai diritti patrimoniali. Quindi non qualunque questione relativa alla circolazione e all'esercizio ex contractu del diritto d'autore e dei diritti connessi è attratta dalla competenza delle Sezioni specializzate in materia di Impresa. Laddove, avuto riguardo alle domande formulate dalle parti, la controversia soprattutto quando si controverta sul diritto al compenso non involga aspetti interessati dalla disciplina speciale ma questioni di diritto comune ad es. in tema di inadempimento delle obbligazioni , non v'è ragione di attribuire la controversia alla cognizione di un giudice specializzato e varranno le regole ordinarie di competenza. Nella specie, la Casa editrice GEM srl si era limitata, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo con il quale le si era ingiunto di pagare il compenso di Euro 2.800,00 al B. per l'attività di traduzione in lingua italiana dell'opera di un autore turco, svolta su incarico della prima, a contestare la cattiva qualità della traduzione effettuata, che aveva reso necessarie ulteriori revisioni, chiedendo il rigetto della pretesa creditoria o la riduzione quantitativa del compenso preteso artt. 2225 e 2226 c.c. . 4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Messina dinanzi al quale vanno rimesse le parti, anche per le spese della presente fase, con termine di legge per la riassunzione del giudizio. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di Messina, dinanzi al quale rimette le parti, anche per le spese della presente fase, con termine di legge per la riassunzione del giudizio.