In caso di omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza, la revoca della patente è automatica?

Il Tribunale aveva applicato, nel caso di specie, per il reato di omicidio stradale aggravato ai sensi del comma 2 in relazione all’art. 186, comma 2, lett. c , c.d.s., la pena concordata di tre anni di reclusione più la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

Nel decidere il ricorso in tema di omicidio stradale di cui all'art. 589- bis c.p. , aggravato dallo stato di ebbrezza , la Suprema Corte ribadisce, nel dichiararne l'inammissibilità, il principio per cui pure a fronte dell'intervento della Corte Costituzionale con sentenza 17 aprile 2019, permane l'automatismo secondo cui deve essere sempre disposta la revoca della patente di guida, atteso che la valutazione discrezionale riconosciuta al giudice si riferisce alle ipotesi di omicidio stradale, pure contemplate dall'art. 589- bis c.p. diverse da quelle indicate dai commi 2 e 3 . La Corte Costituzionale , infatti, conformemente a quanto prospettato dalla difesa del ricorrente, ha pronunciato illegittimità costituzionale comma 2 quarto periodo c.d.s. in quanto non prevede la possibilità per il giudice di disporre, in alternativa alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida , quella temporanea della sospensione, qualora ricorrano ipotesi aggravate, tra quelle contemplate dalle due disposizioni incriminatrici di cui agli artt. 589- bis e 590- bis c.p., diverse dalla guida in stato di ebbrezza con valori particolarmente elevati […] eliminando, per tali evenienze, l'automatismo sanzionatorio originariamente previsto dalla norma . La Cassazione ha sottolineato che nessun apprezzamento discrezionale era consentito al giudice della pena dal momento che i fatti in imputazione si riferivano a una delle ipotesi non sottoposte a giudizio di illegittimità costituzionale e in relazione a cui permaneva l' automatismo sanzionatorio previsto dall' art. 222 comma 2 c.d.s.

Presidente Di Salvo – Relatore Bellini Ritenuto in fatto 1.Il Tribunale di Gorizia, su richiesta dell’imputato cui ha prestato consenso l’ufficio del pubblico ministero, ha applicato a R.M. per il reato di omicidio stradale ascritto, aggravato ai sensi del comma 2 in relazione all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c , la pena concordata di anni tre di reclusione, disponendo nei suoi confronti la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi dell’art. 222 C.d.S., comma 2. 2.Avverso la suddetta sentenza insorge la difesa dell’imputato la quale denuncia ipotesi di violazione di legge e carenza assoluta di motivazione con riferimento al riconosciuto automatismo sanzionatorio tra la ipotesi di reato contestato e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, assumendo al contrario la facoltà del giudice di procedere alla graduazione della sanzione amministrativa accessoria, richiamando la pronuncia del giudice della L. n. 88 del 2019, che, nel decretare la illegittimità costituzionale del nuovo testo dell’art. 222 C.d.S., comma 2, aveva riconosciuto l’obbligatorietà della sanzione massima esclusivamente nel caso in cui ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’art. 589 bis c.p., commi 2 e 3 e art. 590 bis c.p. ed evidenziando come presso il Pronto soccorso dell’Ospedale di omissis il medico in servizio aveva escluso una condizione di abuso di alcool da parte del conducente investitore. Considerato in diritto 1. Il ricorso risulta manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Invero la Corte Costituzionale, conformemente a quanto prospettato dalla difesa del ricorrente, ha pronunciato la illegittimità costituzionale dell’art. 222 C.d.S., comma 2, quarto periodo in quanto non prevede la possibilità per il giudice di disporre, in alternativa alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, quella temporanea della sospensione, qualora ricorrano ipotesi aggravate, tra quelle contemplate dalle due disposizioni incriminatrici di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p., diverse dalla guida in stato di ebbrezza con valori particolarmente elevati art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c o dalla guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, eliminando, per tali evenienze, l’automatismo sanzionatorio originariamente previsto dalla norma. 2. Peraltro nella specie l’accordo sulla pena, ratificato dal giudice in sentenza, ha avuto per oggetto proprio la ipotesi di omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza riconducibile alla ipotesi di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, in quanto il tasso alcolemico riscontrato negli accertamenti eseguiti alle h.18.32 e 18.40 evidenziavano il superamento della soglia di 1,5 g/l, integrando pertanto la fattispecie che, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, imponeva la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida. 2.1 Stando così le cose, nessun apprezzamento discrezionale era consentito al giudice della pena, atteso che i fatti ascritti in imputazione, per cui è intervenuta sentenza di applicazione della pena, afferiscono ad una delle ipotesi non sottoposte a giudizio di illegittimità costituzionale e in relazione ai quali permane l’automatismo sanzionatorio previsto dall’art. 222 C.d.S., comma 2. 3. Nessun pregio ha poi l’osservazione del ricorrente secondo la quale la condizione di alterazione contestata in imputazione non avrebbe comunque inciso sulla capacità del ricorrente di condurre l’autoveicolo e di attivarsi per evitare l’investimento del pedone, laddove la ipotesi aggravata di cui all’art. 589 bis c.p., comma 2 non richiede la verifica di un nesso di necessaria occasionalità tra la condizione di ebbrezza alcolica e il sinistro stradale come la giurisprudenza di legittimità richiede invece per la ipotesi di cui all’art. 186 C.d.S. comma 2 bis , ma è ravvisata in ogni caso in cui il conducente che ha determinato l’evento rappresentato dall’omicidio stradale si sia posto alla guida di un veicolo a motore in condizione di ebbrezza alcolica, circostanza questa neppure contestata dal ricorrente. D’altro canto, la pena concordata è stata determinata partendo dalla soglia di nove anni di reclusione e pertanto è parametrata sulla ipotesi aggravata di cui all’art. 589 bis c.p., comma 2, mentre la ipotesi base di omicidio stradale è punita con pena compresa nella forchetta edittale tra due e sette anni di reclusione. 4.In conclusione va ribadito il principio secondo il quale in relazione alle ipotesi di omicidio stradale di cui all’art. 589 bis aggravato ai sensi dei commi 2 e 3, pure a fronte dell’intervento della Corte Costituzionale con sentenza 17 Aprile 2019, permane l’automatismo secondo cui deve essere sempre disposta la revoca della patente di guida, atteso che la valutazione discrezionale riconosciuta al giudice si riferisce alle ipotesi di omicidio stradale, pure contemplate dall’art. 589 bis c.p. diverse da quelle indicate dai commi 2 e 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nonché, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa, al versamento, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., di una somma in favore della Cassa delle Ammende che risulta equo determinare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.