Dimissioni volontarie e indennità sostitutiva: interviene la Cassazione

Le dimissioni volontarie del lavoratore non possono configurare un’ipotesi automatica di rinuncia all’indennità sostitutiva per ferie non godute.

La causa che ha originato la pronuncia in commento deriva dal ricorso proposto da un lavoratore che si era visto negato il diritto all' indennità sostitutiva per 157 giorni di ferie dei quali non aveva potuto godere all'atto di cessazione del rapporto di lavoro. La domanda veniva rigettata sia in primo grado che in Appello, seppure i giudici adducessero motivazioni diverse. Secondo i giudici di Appello, infatti, il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute si era prescritto quanto a una parte delle stesse pari a 130 giorni poiché il lavoratore non aveva il potere di autodeterminarsele, mentre per quanto riguardava le ferie restanti, poiché il lavoratore aveva presentato dimissioni volontarie , operava il divieto di monetizzazione ex l. n. 135 del 2012 . Contro la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello, il lavoratore presentava ricorso per Cassazione mediante difensore di fiducia. I Giudici di legittimità accolgono il ricorso sul punto della violazione e falsa applicazione della l. n. 135 del 2012 ovvero sulle sopravvenute e volontarie dimissioni del lavoratore con regolare preavviso e come le stesse determinassero la rinuncia alle ferie. Nell'accogliere il motivo di ricorso che assorbe il primo, la Cassazione afferma inoltre che le motivazioni fornite dalla Corte di Appello si ponevano, tra l'altro, in contrasto con il diritto dell'Unione Europea. Richiamando il principio c.d. della ragione più liquida ex artt. 24 e 111 Cost. , i Supremi Giudici affermano che è preferibile risolvere la causa esaminando la questione di più facile soluzione sebbene logicamente subordinata proprio in ragione dell'economia processuale e della celerità di giudizio favorendo un approccio interpretativo sulla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare al sensi dell' art. 276 c.p.c. . Nell'ottica di uniformità e coerenza tale per cui occorre dare alle norme interne un'interpretazione conforme ai principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, i Giudici di Cassazione danno continuità a un orientamento già espresso in seno alla stessa Corte a tenore del quale la perdita al diritto alle ferie , ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie se necessario formalmente e di averlo nel contempo avvisato […] che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato cfr. Cass., sez. lav., n. 21780 del 2022 . I Giudici di legittimità spiegano, infatti, che il collegio del merito si è discostato dall'orientamento appena ricordato nel momento in cui ha riconosciuto l'omesso adempimento dell'onere probatorio gravante sul datore di lavoro aver, cioè, operato con la massima diligenza affinché il lavoratore potesse godere delle ferie maturate ritenendo le dimissioni volontarie tacita accettazione della perdita delle ferie maturate. I Giudici spiegano che il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi è volto a contrastare gli abusi senza arrecare pregiudizio al lavoratore per cui nessun valore di rinuncia all'indennità sostitutiva delle ferie può […] essere automaticamente attribuito alle dimissioni del lavoratore . Quanto alla prescrizione del diritto del lavoratore all' indennità sostitutiva delle ferie non godute , i Giudici affermano che la stessa decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l'invito ad usufruirne cfr. Cass. sez. lav., n. 17643 del 2023 . Ma, come già rilevato dalla Corte di Appello, il datore di lavoro aveva colpevolmente creato i presupposti per la mancata fruizione per tempo delle ferie maturate. Su questi assunti, ritenuti assorbiti gli altri motivi di impugnazione, la Cassazione accoglie il ricorso del lavoratore e rinvia alla Corte di Appello in diversa composizione.

Presidente Marotta – Relatore Casciaro Rilevato che 1. D.D.M., già dirigente medico dell'ASL di Pescara, ha agito nei confronti dell'Azienda rivendicando il diritto all'indennità sostitutiva di Euro 45.131,27 per n. 157 giornate di ferie non godute all'atto della cessazione del rapporto in data 30.4.2015 2. la domanda veniva respinta dal Tribunale di Pescara con sentenza confermata, sia pure con diversa motivazione, dalla Corte d'appello della stessa città 3. la Corte distrettuale rilevava l'intervenuta prescrizione delle indennità richieste per le ferie pari a gg. 130 maturate fino al luglio 2005 osservava che il D.D. non aveva il potere di autodeterminarsi le ferie, salvo che per il periodo di reggenza della struttura complessa dell'UOC omissis , in cui però, per il gran numero di giorni accumulati e il carattere provvisorio semestrale e senza certezza di rinnovo dell'incarico rivestito nel periodo 1.6.2010/15.12.2012 , non aveva potuto fruirne pur potendo egli attribuirsele senza alcuna ingerenza del datore di lavoro 4. aggiungeva che con le sue dimissioni il lavoratore aveva rinunciato alle ferie non ancora prescritte, pari a 92 gg., in quanto operava il divieto di monetizzazione di cui alla L. n. 135 del 2012 , vertendosi in un caso art. 5, comma 8 L. cit. di vicenda estintiva del rapporto di lavoro cui aveva concorso volontariamente lo stesso lavoratore con le dimissioni da lui rassegnate in data 15.1.2015, sia pur con effetto dal 1.5.2015 5. il D.D. ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, poi illustrati da memoria e resistiti da controricorso dell'ASL, anch'esso corredato di memoria. Considerato che 1. con il primo motivo si denuncia nullità del procedimento e della sentenza in relazione agli art. 414 c.p.c. , nn. 3 e 4, art. 416 c.p.c. , comma 3, art. 360 c.p.c. , n. 4 il giudice di secondo grado ha assegnato rilievo impeditivo al pagamento dell'indennità alle dimissioni del lavoratore e al fatto che questo non avrebbe posto l'ASL nelle condizioni di fargli smaltire le ferie arretrate a causa del limitato periodo di preavviso concesso dal dipendente senonché, il tema d'indagine non era stato tempestivamente sottoposto alla Corte dalla ASL che era stata così sostanzialmente rimessa in termini dal giudice d'appello 2. con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 7, par. 1 e 2, dir. 2003/88, del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, comma 2, e del D.L. n. 95 del 2012 , art. 5, comma 8, conv. in L. n. 135 del 2012 art. 360 c.p.c., n. 3 la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che le sopravvenute dimissioni con preavviso del dipendente implicavano la rinuncia alle ferie e che, comunque, con le stesse egli non aveva posto in grado la ASL di fargli smaltire i giorni arretrati. In realtà, le dimissioni non potevano avere la valenza attribuita nella sentenza impugnata in contrasto con la disciplina unionale perché il D.D. non era stato posto in grado di fruire delle ferie maturate 3. con il terzo mezzo di deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7, par. 2, dir. 2003/88, D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, comma 2 e D.L. n. 95 del 2012 , art. 5, comma 8, conv. in L. n. 135 del 2012 nonché dell'art. 2934 c.c. art. 360 c.p.c., n. 3 la Corte d'appello ha accertato che il vincolo contrattuale si era interrotto nel 2015 e al contempo ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennità sostitutiva per il periodo anteriore al luglio 2005. Tale ultimo diritto sorge però solo al momento della cessazione del rapporto, e, comunque, non essendovi un regime di piena stabilità reale, la relativa indennità si prescrive con decorrenza alla fine del rapporto, sicché, prima del 2015, la prescrizione non poteva decorrere 4. con il quarto mezzo si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti art. 360 c.p.c. , n. 5 la Corte di appello, nell'accertare la prescrizione per il periodo anteriore al luglio 2015, non si è avveduta di un fatto decisivo, ossia della reiterata volontà del lavoratore di fruire delle ferie arretrate, espressa in forma scritta all'ASL, che ha comunque interrotto la prescrizione decennale per tutti o per buona parte dei giorni che il giudice d'appello ha erroneamente compreso nella prescrizione 5. con il quinto, ed ultimo, motivo si censura la sentenza per l'omesso esame di un fatto deciso ai fini del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti art. 360 c.p.c. , n. 5 la Corte abruzzese aveva anche trascurato di considerare la reiterata rinuncia alla prescrizione espressa dall'ASL circa il diritto del lavoratore a sostituire alle ferie l'indennità compensativa alla rinuncia in parola andavano estesi gli stessi principi che regolano l'interruzione della prescrizione 6. va esaminato con priorità il secondo motivo di ricorso, che è fondato, donde l'assorbimento del primo in applicazione del principio processuale della ragione più liquida , desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. , la causa può essere, infatti, decisa sulla base della questione ritenuta di agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c. tra le tante, Cass., Sez. 5-, n. 11458/2018 Cass., Sez. 5-, n. 363/2019 6.1 a riguardo, va data continuità all'indirizzo affermato - in linea peraltro con l'esigenza di una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea - da Cass., Sez. L, n. 21780 dell'8 luglio 2022, per la quale la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie se necessario formalmente e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato 6.2 nella specie, la Corte territoriale ha specificamente escluso che la ASL avesse adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente, ossia che avesse provato di avere operato con la massima diligenza in modo da consentire al lavoratore di godere delle ragguardevoli ferie maturate è stata l'Azienda appellata ad avere colpevolmente creato i presupposti di tale situazione, stante la carenza di potere di autoregolamentazione del D.D. con riferimento al periodo precedente , v. pag. 6 sentenza impugnata , ed erroneamente ha ritenuto, ciò nondimeno, che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie fosse da escludere per effetto delle dimissioni del lavoratore, atto volontario che lasciava presumere, secondo il giudice d'appello, l'accettazione delle conseguenze che derivavano dall'estinzione del rapporto, ivi compresa la perdita delle ferie maturate 6.3 così argomentando, la Corte di merito si è discostata però dall'orientamento di legittimità, cui va data continuità, secondo cui la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova i di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente ii di averlo nel contempo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire iii del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato Cass., Sez. L, 20 giugno 2023, n. 17643 con riferimento a un caso di dimissioni del dipendente sicché, dovendosi intendere il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi come essenzialmente volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole, nessun valore di rinuncia all'indennità sostitutiva delle ferie può, in definitiva, essere automaticamente attribuito alle dimissioni del lavoratore, atto volontario posto dalla disciplina D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8 sullo stesso piano delle altre vicende risolutorie del rapporto di lavoro 7. anche il terzo motivo è fondato questa Corte ha già affermato che la prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l'invito ad usufruirne siffatto invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie ed i riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono finalizzati, e deve contenere l'avviso che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato Cass., Sez. L, 20 giugno 2023, n. 17643 7.1 senonché, in merito a tale prova, che incombe al datore di lavoro fornire, il giudice d'appello ha chiarito che era stata l'Azienda a creare colpevolmente pag. 7, II cpv., sentenza impugnata i presupposti per la mancata fruizione per tempo delle ferie spettanti 8. tanto basta per l'accoglimento anche del terzo motivo restano conseguentemente assorbiti il quarto e il quinto motivo del ricorso l'impugnata sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, cui si demanda anche la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese di legittimità.