Con decreto del 3 ottobre 2023, il Ministero della Salute ha approvato gli elenchi dei medicinali e sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping. Il decreto va a sostituire il precedente del 28 giugno 2022 intitolato «Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376».
Il Ministro della Salute, ha approvato con decreto la lista delle sostanze e pratiche mediche , di cui all'allegato III, parte integrante del decreto, il cui impiego è considerato doping a norma dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, in adesione all'emendamento all'allegato 1 della « Convenzione internazionale contro il doping nello sport » adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 26 novembre 2007, n. 230 contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping, che recepisce la lista elaborata dall' Agenzia Mondiale Antidoping (WADA-AMA) in vigore dal 1° gennaio 2023 e riportata nell'allegato I, parte integrante del decreto. Sono approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista, di cui all'allegato II, parte integrante del decreto. La lista di cui all'allegato III è costituita dalle seguenti sezioni: Sezione 1: classi vietate; Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate; Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati; Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali; Sezione 5: pratiche e metodi vietati. In relazione alle classi vietate , si distingue tra: 1. Proibiti in e fuori gara sostanze non approvate ovvero qualsiasi sostanza farmacologicamente attiva non compresa in alcuna delle sezioni della Lista sotto indicate e che non sia stata oggetto di approvazione da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco per un impiego terapeutico nell’uomo (ossia farmaci in fase di sviluppo pre-clinico o clinico) o medicinali non più autorizzati, designer drugs, nonché sostanze approvate soltanto ad uso veterinario è sempre proibita; agenti anabolizzanti; ormoni peptidici, fattori di crescita, sostanze correlate e mimetiche; beta-2 agonisti; modulatori ormonali e metabolici; diuretici e agenti mascheranti. 2. Proibiti solo in gara: stimolanti; narcotici; cannabis sativa, indica e derivati; glucocorticosteroidi. 3. Proibiti solo in particolari sport: alcool; betabloccanti.
Allegato I Allegato II Allegato III - Sezione I