Il datore di lavoro assolve l’obbligo informativo in sede di assunzione comunicando al lavoratore il modello unico Uni-Lav?

La sezione Lavoro del Tribunale di Foggia accoglie l’opposizione all’ingiunzione di pagamento delle somme dovute per aver violato l’obbligo di informazione ex art. 4- bis d.lgs. n. 181/2000 disponendo l’equipollenza tra la consegna della lettera di assunzione al lavoratore e la copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro c.d. modello Uni-Lav.

Nel caso al vaglio della sezione lavoro del Tribunale di Foggia, il ricorrente proponeva opposizione all'ordinanza di ingiunzione del pagamento della somma relativa alla violazione dell' art. 4- bis d.lgs. n. 181/2000 per non aver comunicato alla lavoratrice la lettera di assunzione . La parte ricorrente sosteneva di aver comunque ottemperato all'obbligo ex art. 4- bis d.lgs. n. 181/2000 mediante la consegna al lavoratore di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro . Dopo aver esaminato il ricorso, il giudice del lavoro rilevava come al vaglio non vi fosse l'omessa consegna delle buste paga alla lavoratrice, la quale non aveva sollevato tale eccezione in fase di doglianza, quanto il mancato ottemperamento dell'obbligo ex art. 4 bis d.lgs. 181/2000 da parte del datore di lavoro, per non aver consegnato alla stessa la lettera di assunzione. Il datore di lavoro aveva provveduto a consegnare alla lavoratrice solo la comunicazione di assunzione a tempo pieno e indeterminato ovvero il c.d. modello Uni-Lav . Il giudice, pronunciandosi sull'accoglimento della domanda di opposizione, statuisce che il predetto obbligo di comunicazione viene assolto anche mediante la comunicazione del modello Uni-Lav purché lo stesso contenga tutte le informazioni previste dal d.lgs. 152/1997 .

Fatto di diritto Non sono esaminabili, in questa sede, le doglianze di Manifesta inesistenza, infondatezza, illegittimità ed inammissibilità della violazione di cui all' art. 1, L. 4/1953 sotto il profilo della omessa consegna delle buste paga la violazione in questione, ipotizzata nel verbale di accertamento e notificazione, non è stata poi trasfusa nella ordinanza ingiunzione qui al vaglio. Sotto tale profilo le doglianze della ricorrente non sono assistite da un interesse concreto ed attuale. Al vaglio, invece, l'omessa consegna alla lavoratrice Magliano Sara della lettera di assunzione il ricorrente assume avere adempiuto all'obbligo di legge con la consegna della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, come emerge agevolmente proprio dalla lettura della segnalazione presentata dalla ex lavoratrice alla ITL di Foggia All. 5. Copia richiesta intervento ITL Magliano Sara . Nella richiesta di intervento in data 9-3-2020 redatta dall'Avv. Perillo docomma 6 della produzione dell'Ispettorato docomma 5 produzione parte ricorrente è detto che alla Magliano non veniva consegnata la lettera di assunzione che la stessa non ha neppure mai visionato. Nella stessa missiva è riferimento alla comunicazione di assunzione a tempo pieno e indeterminato docomma 1 che si allega alla presente. Si tratta dell'atto modello Uni Lav prodotto sub 7 dall'Ispettorato . A mente dell' art. 4 bis , comma 2, primo periodo, comma 2 del D.lgs. n. 181/2000 , come modificato dall' art. 6, comma 1 del D.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 , successivamente modificato dall' art. 5, comma 3, lettere a e b , Legge n. 183/2010 , All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, i datori di lavoro privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all' articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 , e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio dell'attività' lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 . Art. 4 bis D.lgs. 2000 n. 181 . La circostanza della consegna, oggetto di riscontro documentale, nemmeno ha formato oggetto di specifica contestazione da parte dell'Amministrazione e non è in questa sede rilevante l'ipotesi se le ipotesi sanzionatorie quella al vaglio e quella di omessa consegna delle buste paga siano state erroneamente invertite. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda come in intestazione proposta così dispone accoglie l'opposizione ed annulla l'ordinanza ingiunzione condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 21,50 per spese, € 1.200,00 per onorari, oltre spese generali 15% IVA e CPA come per legge. Con attribuzione. Foggia, 12 settembre 2023