Pedopornografia: il fumetto può essere materiale pornografico

Catalogabile come detenzione di materiale pedopornografico anche il possesso di fumetti che rappresentano chiaramente rapporti sessuali tra adulti e minorenni. Indubbia la rilevanza penale di disegni, pitture e tutto ciò che sia idoneo a dare allo spettatore l’idea che l’oggetto della rappresentazione pornografica sia un minore.

A finire sotto processo è un uomo trovato in possesso , tra l'altro, di fumetti riproducenti rapporti sessuali incestuosi tra adulti e minorenni e di due fotografie ritraenti minorenni che mostrano le parti intime. Secondo i Giudici di merito il quadro probatorio è inequivocabile prima in Tribunale e poi in Corte d'appello è stata sancita la condanna dell'uomo poiché ritenuto colpevole di detenzione di materiale pedopornografico. Nel ricorso in Cassazione, però, la difesa fa leva sui fumetti e sui manga rinvenuti in possesso dell'uomo. Su questo punto, in particolare, secondo la difesa è stata accolta in Appello una nozione di pornografia virtuale che supera quella contenuta nel Codice penale. Infatti, il reato p.p. ex art. 600- quater c.p . sanziona chi detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18 , reato questo mai contestato secondo la difesa, poiché le immagini in possesso dell'uomo non potevano indurre alcuno a ritenere reali le situazioni rappresentate . Per Giudici di Cassazione, però, le obiezioni difensive miranti a mettere in dubbio la condanna dell'uomo sotto processo, sono assolutamente fragili. In prima battuta viene sottolineato il peso specifico delle due fotografie possedute dall'uomo che raffiguravano, senza ombra di dubbio, giovani ragazze, poco più che bambine, che mostrano le parti intime la statura, il volto, i caratteri sessuali appena accennati lo sviluppo mammario e pilifero sono elementi rivelatori del fatto che si tratta di soggetti di età ampiamente inferiore ai 18 anni . Per quanto concerne, poi, fumetti e manga , i magistrati ribadiscono che va conferita rilevanza penale non solo alla riproduzione reale del minore in una situazione di fisicità pornografica, ma anche a disegni , pitture e tutto ciò che sia idoneo a dare allo spettatore l' idea che l' oggetto della rappresentazione pornografica sia un minore . Impossibile, quindi, mettere in discussione la decisione di condanna sia per i fumetti, sia per le illustrazioni di un racconto erotico raffiguranti minori impegnati in atti incestuosi o altre attività sessuali .

Presidente Aceto – Relatore Pazienza Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 19/02/2022, la Corte d'Appello di Trieste ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Trieste, in data 15/01/2021, con la quale C.M. era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ad una parte dell'imputazione a lui ascritta, relativa alla detenzione di materiale pedopornografico in particolare, l'affermazione di penale responsabilità era stata limitata alla detenzione delle immagini riproducenti rapporti sessuali incestuosi tra adulti e minorenni, di quelle illustrative di un racconto erotico, nonché di due fotografie di minorenni che mostrano le parti intime . 2. Ricorre per cassazione il C., a mezzo del proprio difensore, deducendo 2.1. Violazione del diritto di difesa nell'acquisizione della prova. Si censura l'acquisizione del materiale in sequestro, avvenuta senza alcuna cautela volta ad assicurare integrità e genuinità del materiale medesimo. Si lamenta la violazione degli artt. 244 e 247 c.p.p. , con conseguente nullità, e la mancata applicazione dell' art. 360 c.p.p. con ogni conseguenza in punto di violazione dei diritti difensivi. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla alterazione del dato digitale e alla conseguente inattendibilità della prova. Si censura la intrinseca contraddittorietà della motivazione sul punto, e si lamenta l'alterazione dei contenuti digitali, rimasti per oltre un anno nella disponibilità. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Con riferimento alle due fotografie ritraenti ragazze minorenni, si reitera la censura di genericità dovuta al fatto che l'allegato 6 pag. 122 segg. era composto da sei fotografie, mentre il successivo all. 7 comprendeva in un'unica pagina due fotografie si evidenzia inoltre l'illogicità del riferimento della Corte d'Appello alle molte altre foto, dal momento che, per queste ultime, il C., era stato assolto già in primo grado. La difesa censura poi la motivazione della Corte territoriale quanto ai fumetti e ai manga , essendo stata accolta una nozione di pornografia virtuale che superava quella contenuta nell'art. 600-quater.1, mai contestato al ricorrente nel caso di specie, in cui le immagini non potevano indurre alcuno a ritenere reali le situazioni rappresentate. Si deduce comunque l'assenza dell'elemento soggettivo, per la non esigibilità di complesse esegesi interpretative. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Si censura la valorizzazione del comportamento processuale dell'imputato, che aveva del tutto legittimamente negato gli addebiti nel corso degli interrogatori cui si era sottoposto, e il mancato apprezzamento del fatto che l'addebito iniziale era stato pesantemente ridimensionato. 2.5. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore del ricorrente sviluppa i primi due motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento. Considerato in diritto 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere perciò rigettato. 2. Per ciò che riguarda i primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, deve osservarsi che la difesa reitera censure che sono state già esaminate e rigettate, dalla Corte territoriale, non solo per la loro infondatezza cfr. pag. 6 in ordine al carattere meramente esplorativo della doglianza relativa ad una possibile alterazione del dato informatico, all'assenza di specifiche sanzioni per le disposizioni di cui agli artt. 247 e 260 c.p.p. , e alla inapplicabilità nel caso concreto dell' art. 360 c.p.p. , ma anche per la preclusione direttamente riconducibile, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 428 c.p.p. , comma 6-bis alla scelta del rito abbreviato. È infatti pacifico che la inutilizzabilità cosiddetta ‘patologicà, rilevabile, a differenza di quella cosiddetta ‘fisiologicà, anche nell'ambito del giudizio abbreviato, costituisce un'ipotesi estrema e residuale, ravvisabile solo con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali dell'ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di difesa dell'imputato Sez. 3, n. 882 del 09/06/2017, dep. 2018, Bellissimo, Rv. 272258 - 01 . Appare superfluo sottolineare che le questioni dedotte con i primi due motivi non appaiono in alcun modo riconducibili alle categorie della inutilizzabilità patologica, nel senso appena chiarito, nè - tanto meno - a quelle della nullità assoluta. 3. Con riferimento al terzo ordine di doglianze, deve per un verso osservarsi che la censura di genericità prospettata dalla difesa con riferimento alla indicazione, ritenuta insufficiente, delle fotografie per cui era stata affermata la penale responsabilità del C., nei due gradi di giudizio appare a sua volta priva delle indispensabili connotazioni di specificità. Nell'ultima parte del capo di accusa, contenente l'elencazione del materiale per cui il ricorrente era stato tratto a giudizio, si fa riferimento a ulteriori sei fotografie raffiguranti minorenni nude e due fotografie di minorenni che mostrano le parti intime all'interno della medesima chiavetta USB chiavetta contenente anche le illustrazioni di un racconto erotico, per le quali pure il C. è stato riconosciuto colpevole . L'individuazione delle fotografie è stata effettuata, dal giudice di primo grado pag. 4 , con riferimento alle pp. 122 e seguente senza numero, allegato 06 , mentre la Corte territoriale ha ulteriormente precisato che le due fotografie per cui è stata pronunciata condanna raffigurano - senza ombra di dubbio - come peraltro molte altre giovani ragazze, poco più che bambine la statura folio 122 , il volto, i caratteri sessuali appena accennati lo sviluppo mammario e pilifero sono elementi rivelatori del fatto che trattasi di soggetti di età ampiamente inferiore ai diciotto anni pag. 7 della sentenza impugnata . È evidente che in tale complessivo contesto - in cui nel dispositivo risulta inequivoca la limitazione della condanna quanto alle fotografie alle due sole in cui le minorenni mostrano le parti intime , e non anche alle altre sei raffiguranti minorenni nude - la difesa avrebbe dovuto dedurre, con la necessaria specificità, che anche le altre sei fotografie raffiguravano minorenni intente a mostrare le parti intime e non semplicemente nude , e che dunque il criterio distintivo contenuto nel capo di imputazione, ed utilizzato in dispositivo, risultava sostanzialmente inutile. In assenza di siffatte puntualizzazioni, il motivo non può che essere ritenuto generico. Per altro verso, deve condividersi il richiamo delle sentenze di merito alle pronunce di questa Suprema Corte che hanno conferito rilevanza penale non solo alla riproduzione reale del minore in una situazione di ‘fisicità pornograficà, ma anche a disegni, pitture, e tutto ciò che sia idoneo a dare allo spettatore l'idea che l'oggetto della rappresentazione pornografica sia un minore cfr. pag. 5 della sentenza di primo grado, nonché i richiami contenuti a pag. 7 della sentenza impugnata elaborazione che consente di ritenere immune da censure la conferma della decisione di condanna sia per i fumetti, sia per le illustrazioni del racconto erotico raffiguranti minori impegnati in atti incestuosi o altre attività sessuali cfr. pag. 7, city. 4. Anche la residua censura non può essere condivisa. Il ricorrente si è invero limitato, per un verso, a censurare il riferimento alla negazione degli addebiti da parte del C. circostanza certo inidonea ad essere valutata negativamente, ai fini che qui rilevano , ma non si è confrontato con le ulteriori osservazioni della Corte territoriale imperniate non solo sulla mancanza di resipiscenza, ma anche sulla particolare riprovevolezza della condotta posta in essere, anche in considerazione del intata-1 fatto che il ricorrente era un alto ufficiale della Guardia di Finanza. Per altro verso, la difesa ha lamentato il mancato apprezzamento, da parte della Corte d'Appello che aveva posto in rilievo l'assenza di elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle attenuanti generiche , del fatto che i termini dell'originaria accusa erano stati ridimensionati. Tuttavia, il motivo di ricorso non evidenzia adeguatamente le ragioni per cui, dall'assoluzione in primo grado pag. 7 seg. per assenza di dolo dall'accusa di detenzione di centinaia di altre fotografie perché cancellate dopo pochi minuti , e da una ulteriore analoga accusa perché le foto non consentivano di evincere con certezza la minore età delle giovani , la Corte territoriale avrebbe dovuto evincere la sussistenza di un elemento positivamente valorizzabile ai fini che qui interessano. 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In considerazione della posizione del C., deve altresì disporsi, ai sensi dell'art. 154-ter disp. att. c.p.p., la comunicazione a cura della Cancelleria del presente dispositivo al Ministero dell'economia e delle finanze amministrazione di appartenenza del ricorrente . P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Visto l'art. 154-ter disp. att. c.p.p., dispone che a cura della Cancelleria il presente dispositivo venga comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze, amministrazione di appartenenza del ricorrente. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 , in quanto imposto dalla legge.