La Cassazione sdogana l’adozione dei minori da parte di coppia sposata same sex

Due cittadine italiane sposate all’estero richiedono la trascrizione della sentenza straniera di adozione di due bambini, nati in Italia con gravidanza realizzata, in Spagna, tramite procreazione medica assistita.

Rigettando il ricorso del Comune che aveva negato la trascrizione del provvedimento della Corte territoriale, la I Sezione Civile della Corte di Cassazione Ordinanza 23 Novembre 2023, numero 32527 ha ribadito che la questione giuridica di contrarietà o meno all'ordine pubblico, quale causa ostativa al riconoscimento degli effetti della sentenza straniera, si sarebbe posta se l'adozione estera avesse riguardato genericamente una coppia non sposata. E' stato anche precisato che il riconoscimento dell'efficacia della sentenza di adozione dei due bimbi da parte della moglie della madre realizza pienamente l'interesse dei minori, alla luce del fatto che i due bambini fin dalla nascita hanno vissuto con la coppia omogenitoriale, le cui capacità genitoriali non erano state messe in discussione. Il riconoscimento della sentenza di adozione da parte della Corte territoriale italiana La Corte d'appello capitolina aveva riconosciuto l'efficacia nell'ordinamento giuridico italiano dell'ordinanza, resa dal Tribunale di Barcellona, di una pronuncia di adozione piena di due bambini nati a Roma, figli di una donna italiana, da parte di un'altra donna, coniuge della madre dei minori per matrimonio contratto in Spagna, e di attribuzione ai minori del doppio cognome. La Corte territoriale aveva quindi ordinato all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Roma Capitale di trascrivere tale provvedimento nel registro degli atti di nascita. La stessa Corte d'appello aveva affermato che la causa, avente ad oggetto richiesta di trascrizione in Italia di sentenza spagnola di adozione piena riguardante una cittadina italiana e due minori, anch'essi cittadini italiani, figli biologici di persona unita in matrimonio con l'adottante, secondo la legge spagnola, e di un terzo, donatore di seme, rimasto anonimo, bambini nati con gravidanza realizzata tramite procreazione medica assistita, originata dal rifiuto di trascrizione del provvedimento giurisdizionale estero di costituzione dello status filiationis da parte dell'Ufficiale di stato civile, dà luogo a una lite di stato ed è soggetta al procedimento ex art 67 l. numero 218/1995, che, insieme all'articolo 30 del d.lgs. numero 150/2011, disciplina il rito applicabile e attribuisce la competenza in unico grado alla Corte d'appello. La compatibilità all'ordine pubblico secondo il giudice di merito La Corte d'appello ha ritenuto che sussistessero le condizioni previste dalla legge per il riconoscimento dell'efficacia dell'atto nell'ordinamento italiano, ex articolo 64 e ss. della l. 218/1995, alla luce dell'indirizzo dello stesso giudice di legittimità secondo cui può darsi luogo al riconoscimento di una sentenza di adozione piena da parte del partener della madre biologica, nell'ambito di un'unione tra persone dello stesso sesso pronunciata da un'autorità giudiziaria straniera. La Corte d'appello, richiamando la sentenza cnumero 9006/2021 delle Sezioni Unite, relativa al riconoscimento di un provvedimento straniero di adozione coppia di persone di sesso maschile, ha affermato che non rappresenta un motivo ostativo al riconoscimento della sentenza straniera il fatto che il nucleo familiare del minore sia omogenitoriale, ove sia esclusa, come nel caso di specie, la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione, e, riportandosi a quanto già affermato dalla stessa Corte numero 14007/2018 in punto di sussistenza del preminente interesse del minore coincidente col diritto al mantenimento della stabilità della vita familiare consolidatasi con entrambe le figure genitoriali, ha osservato che il riconoscimento dell'efficacia della sentenza di adozione dei due bimbi da parte della moglie della madre realizza pienamente l'interesse dei minori, alla luce del fatto che i due bambini fin dalla nascita hanno vissuto con la coppia omogenitoriale, le cui capacità genitoriali non sono messe in discussione. Contro tale ordinanza il Sindaco del Comune di Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione, ritenuto tuttavia infondato. La competenza Per il Comune la competenza era del tribunale per i minorenni, dovendo applicarsi la normativa in tema di adozione internazionale o del Tribunale ordinario, trattandosi di un'opposizione al rifiuto di trascrizione dell'atto, di competenza del Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui tratta, come stabilito dal D.P.R. numero 396/2000, articolo 95. Tuttavia, la stessa Corte Cass. 14008/2018 aveva già chiarito che «il giudizio relativo al riconoscimento di sentenza pronunciata da giudice straniero di adozione piena di minore, figlio biologico di una delle due partners di coppia omogenitoriale femminile coniugata all'estero, da parte dell'altra, deve essere effettuato secondo il paradigma legislativo di diritto internazionale privato previsto negli articolo 64 e ss. della l. numero 218 del 1995, non trovando applicazione, nella specie, la disciplina normativa relativa all'adozione internazionale. Ne consegue, ex articolo 41, comma 1, della l. numero 218 del 1995, che richiama i citati articoli 64 e seguenti l. numero 218/1995, la competenza della Corte d'Appello e non del tribunale per i minorenni ex articolo 41, comma 2 l. numero 218/1995». Si è quindi già riconosciuta la trascrivibilità di una sentenza straniera con la quale era stata pronunciata l'adozione piena e incrociata dei figli minori, biologici, di due donne cittadine francesi una delle due anche cittadina italiana coniugate in Francia e residenti in Italia. Né la vertenza può essere ricondotta alla disciplina ex articolo 95 e 96 del d.P.R. numero 396/2000, tenuto conto che la trascrizione riguarda un atto formato all'estero, e non in Italia, in relazione al quale rilevano le condizioni per il riconoscimento dell'efficacia nel nostro ordinamento, e non la dimensione formale dello stesso o l'ambito delle attribuzioni e delle competenze dell'ufficiale di stato civile. La competenza per il riconoscimento di provvedimenti stranieri in materia di adozione Riguardo alla tesi difensiva prospettata per le ipotesi di riconoscimento di provvedimenti stranieri in materia di adozione, la Cassazione ha rilevato che, nel caso de quo, non si verte in ipotesi di riconoscimento dell'adozione pronunciata all'estero di minore straniero che abbia fatto ingresso in Italia, essendo i minori nati in Italia e cittadini italiani. Riguardo, invece, alla prospettata competenza del Tribunale ordinario, exD.P.R. numero 396/2000, ex articolo 95 e 96, la Cassazione ha rilevato che l'articolo 95 prevede che chi intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, un'annotazione o altro adempimento debba proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile, ma la disposizione, per quanto riguarda la rettificazione e il rifiuto d'iscrizione riguarda “atti formati in Italia”. Sulle richieste di trascrizione, il sistema di controllo giurisdizionale fondato sui sopracitati articolo 95 e 96, per la Cassazione deve coordinarsi col regime giuridico del riconoscimento degli atti formati all'estero, in UE o fuori dell'UE, tenuto conto della tipologia di atto da riconoscere e del suo contenuto cogente. Consegue che dal rifiuto della trascrizione di un provvedimento estero costitutivo di uno status sorge una lite che ha per oggetto non la dimensione formale dell'atto o l'ambito delle attribuzioni e competenze dell'ufficiale di stato civile, cui è rimessa la prima sommaria delibazione di compatibilità con l'ordine pubblico, ma l'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per il riconoscimento dell'efficacia dell'atto nel nostro ordinamento, sia sotto il profilo del rispetto delle garanzie processuali del contraddittorio che della non violazione del limite costituito dall'ordine pubblico. In relazione alla trascrizione, pertanto, la competenza del tribunale è residuale e marginale, non potendo avere ad oggetto provvedimenti di rifiuto che si fondino su una valutazione negativa del rispetto del limite costituito dall'ordine pubblico. Per la controversia che origina dal rifiuto di trascrizione del provvedimento giurisdizionale estero di costituzione dello status filiationis, il rito applicabile è delineato dalla L. numero 218/1995, articolo 67 e dal d.lgs. numero 150/2011, articolo 30, e la competenza in unico grado è da attribuire alla Corte d'Appello. Limiti di accesso alla filiazione e alla costituzione degli status L'articolo 41, comma 1, L. numero 218/1995, stabilisce «I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articolo 64, 65 e 66. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozioni dei minori». Per il Comune ostano al riconoscimento in Italia del provvedimento giurisdizionale spagnolo di adozione da parte della moglie della madre i principi derivanti dalla legge ordinaria, riguardanti i limiti di accesso alla filiazione ed alla costituzione degli status, oltre il divieto di accesso all'adozione legittimante per le coppie omoaffettive, contenuto nella L. numero 76/2016, articolo 1, comma 20, anche se formanti un'unione civile, principi che compongono la nozione di ordine pubblico da applicare come limite per il chiesto riconoscimento. La non contrarietà all'ordine pubblico nell'indirizzo giurisprudenziale La Cassazione fornisce un'altra lettura, rilevando che la sentenza straniera che riconosce l'adozione ottenuta dal partner nella coppia same-sex non è contraria all'ordine pubblico le Sezioni Unite numero 38162/2022 avevano infatti chiarito che «in tema di riconoscimento delle sentenze straniere, l'ordine pubblico internazionale svolge sia una funzione preclusiva, quale meccanismo di salvaguardia dell'armonia interna dell'ordinamento giuridico statale di fronte all'ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori, sia una funzione positiva, volta a favorire la diffusione dei valori tutelati, in connessione con quelli riconosciuti a livello internazionale e sovranazionale, nell'ambito della quale, il principio del “best interest of the child” concorre a formare l'ordine pubblico che, in tal modo, tende a promuovere l'ingresso di nuove relazioni genitoriali, così mitigando l'aspirazione identitaria connessa al tradizionale modello di filiazione, in nome di un valore uniforme rappresentato dal miglior interesse del bambino». Avuto poi riguardo al limite dell'ordine pubblico, ex articolo 64, comma 1, lettera g , della l. numero 218/1995, che svolge una funzione di meccanismo di «salvaguardia dell'armonia interna dell'ordinamento giuridico statale di fronte all'ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori, di argine contro la compromissione dei valori irrinunciabili dell'ordinamento del foro», vocazione, tuttavia, in parte ridimensionata per effetto della progressiva integrazione tra ordinamenti, realizzata per soddisfare le esigenze di tutela dei diritti fondamentali, le Sezioni Unite hanno evidenziato come «la sentenza straniera deve misurarsi con il portato della Costituzione e di quelle leggi che, come nervature sensibili, fibre dell'apparato sensoriale e delle parti vitali di un organismo, inverano l'ordinamento costituzionale». La trascrizione del certificato Con riferimento alla trascrizione di un certificato relativo a nascita all'estero, la Corte Cass. numero 23319/2021 ha ribadito che «In materia di stato civile, è legittimamente trascritto in Italia l'atto di nascita formato all'estero, relativo a un minore, figlio di madre intenzionale italiana e di madre biologica straniera, non essendo contrario all'ordine pubblico internazionale il riconoscimento di un rapporto di filiazione in assenza di un legame biologico, quando la madre intenzionale abbia comunque prestato il consenso all'impiego da parte della “partner” di tecniche di procreazione medicalmente assistita, anche se tali tecniche non sono consentite nel nostro ordinamento». Le peculiarità della vicenda La novità del caso esaminato è rappresentata dalla nascita, in Italia, dei due bambini, nati con gravidanza realizzata, in Spagna, tramite procreazione medica assistita, e dal fatto che si chiede il riconoscimento della sentenza straniera di adozione con riferimento a cittadine italiane same-sex che si sono sposate all'estero. Ma la questione giuridica di contrarietà o meno all'ordine pubblico, quale causa ostativa al riconoscimento degli effetti della sentenza straniera, si porrebbe anche se l'adozione estera avesse riguardato genericamente una coppia non sposata e, per la Cassazione, va risolta alla luce dei principi di diritto già affermati e sopra richiamati. Pertanto, il ricorso è stato respinto.

Presidente Genovese – Relatore Iofrida Fatti di causa Con ordinanza numero cronol. 587/2023 pubblicata il 9/3/2023, la Corte d'appello di Roma ha riconosciuto l'efficacia nell'ordinamento giuridico italiano dell'ordinanza, resa il 6 giugno 2014 dal Tribunale di Barcellona, con riferimento alla pronuncia di adozione piena di R.L. e P.M. , figli di R.A. , rispettivamente nati a […]il omissis e il omissis , da parte di E.N. , coniuge della madre dei minori per matrimonio contratto in omissis , e di attribuzione ai minori del doppio cognome R.E. . La Corte territoriale ha quindi ordinato all'ufficiale dello Stato civile del Comune di omissis di trascrivere il suddetto provvedimento nel registro degli atti di nascita. La Corte d'appello di Roma ha affermato che la causa, promossa nel febbraio 2021, avente ad oggetto richiesta di trascrizione in Italia di sentenza spagnola di adozione piena riguardante una cittadina italiana e due minori, anch'essi cittadini italiani, figli biologici di persona la R. unita in matrimonio con l'adottante la E. , secondo la legge spagnola, e di un terzo, donatore di seme, rimasto anonimo, bambini nati con gravidanza realizzata con la tecnica della procreazione medica assistita, originata dal rifiuto di trascrizione del provvedimento giurisdizionale estero di costituzione dello status filiationis da parte dell'Ufficiale di stato civile, dà luogo a una controversia di stato ed è assoggettata al procedimento disciplinato dalla L. numero 218 del 1995, articolo 67, disposizione che, insieme al D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 30, disciplinano il rito applicabile e attribuiscono la competenza in unico grado alla Corte d'appello. La Corte d'appello di Roma ha poi escluso la competenza del Tribunale per i Minorenni sulla base del fatto che la richiesta del riconoscimento degli effetti nel nostro ordinamento del provvedimento giurisdizionale spagnolo, avendo sia l'adottante che gli adottati cittadinanza italiana, non rientra nell'ambito di applicazione della disciplina delle adozioni internazionali, e ha anche escluso la competenza del Tribunale ordinario, in quanto il provvedimento di cui si chiede la trascrizione non è stato formato in Italia, contrariamente a quanto richiesto dal D.P.R. numero 396 del 2000, articolo 95 e 96. La Corte d'appello ha ritenuto, nel merito, avuto riguardo in particolare alla compatibilità della decisione con i principi di ordine pubblico, che sussistono le condizioni previste dalla legge per il riconoscimento dell'efficacia dell'atto nell'ordinamento italiano, ai sensi della L. numero 218 del 1995, articolo 64 e segg., alla luce delle diverse pronunce di questo giudice di legittimità secondo cui può darsi luogo al riconoscimento di una sentenza di adozione piena da parte del partener della madre biologica, nell'ambito di un'unione tra persone dello stesso sesso pronunciata da un'autorità giudiziaria straniera. A tal proposito, la Corte d'appello, richiamando la sentenza numero 9006/2021 delle Sezioni Unite, relativa al riconoscimento di un provvedimento straniero di adozione coppia di persone di sesso maschile, ha affermato che non rappresenta un motivo ostativo al riconoscimento della sentenza straniera il fatto che il nucleo familiare del minore sia omogenitoriale, ove sia esclusa, come nella specie, la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione, e, riportandosi a quanto già affermato da questa Corte con sentenza numero 14007/2018, in punto di sussistenza del preminente interesse del minore coincidente con il diritto al mantenimento della stabilità della vita familiare consolidatasi con entrambe le figure genitoriali, ha osservato che il riconoscimento dell'efficacia della sentenza di adozione di R.L. e P.M. da parte di E.N. realizza pienamente l'interesse dei minori, alla luce del fatto che i due bambini fin dalla nascita hanno vissuto con la coppia omogenitoriale, le cui capacità genitoriali non sono messe in discussione ad avviso della Corte territoriale neppure costituiva ostacolo al riconoscimento il limite all'accesso all'adozione piena alle sole coppie coniugate, L. numero 184 del 1983, ex articolo 6, ovvero la mancata estensione del medesimo istituto adottivo da parte della L. numero 76 del 2016, articolo 1, comma 20. Contro tale ordinanza, notificata il 9/3/2023, il Sindaco del Comune di omissis ha proposto ricorso per cassazione, notificato l'8/5/2023, affidato a tre motivi. E.N. e R.A. resistono con controricorso. Ragioni della decisione 1. Il Comune ricorrente lamenta a con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione delle norme sulla competenza ai sensi del D.P.R. numero 396 del 2000, articolo 95, in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 2, sostenendo che la Corte d'appello abbia erroneamente escluso la competenza del Tribunale ordinario, sulla base di una falsa applicazione del D.P.R. numero 396 del 2000, articolo 95, secondo cui l'ambito di applicazione di questa disposizione sarebbe limitato ai provvedimenti formati in Italia b con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione delle norme sulla competenza ai sensi della L. numero 218 del 1995, articolo 41, della L. numero 184 del 1983, articolo 35, comma 5, e articolo 36, e del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 30, in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 2, reiterando la doglianza sull'incompetenza per materia della Corte d'appello, in quanto la fattispecie rientrerebbe nell'ipotesi di adozione internazionale che, ai sensi della L. numero 218 del 1995, articolo 41, è disciplinata dalla L. numero 184 del 1983, la quale attribuisce la competenza al Tribunale dei minori c con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione della L. numero 218 del 1995, articolo 41, comma 2, e della L. numero 184 del 1983, articolo 6 e articolo 35, comma 3, in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 3, assumendo il Comune la contrarietà della sentenza straniera all'ordine pubblico, sotto diversi profili, in primo luogo, rilevando che il precedente delle Sezioni Unite del 2021, richiamato dalla Corte d'appello, riguarderebbe una situazione diversa rispetta a quella in esame. 2. Va premesso che il Comune, a pagg. 3 e 16 del ricorso, deduce che, a seguito di verifica anagrafica, la E. risulta nubile, emigrata nel […]a omissis , non essendo mai stata chiesta la trascrizione in […]del matrimonio contratto in […], mentre la R. risulta unita civilmente con altra donna, nell' omissis , come da all.to 7 in atti , cosicché il matrimonio tra la E. e la R. è privo di effetti nel nostro ordinamento a seguito dell'unione civile contratta dalla ricorrente R.A. con altra donna . Ma di tali fatti, non sopravvenuti, non vi è cenno nella sentenza impugnata e il ricorrente non indica dove, come e quando la relativa allegazione sia stata compiuta a suo tempo in sede di giudizio di merito. Questa Corte ha da tempo chiarito che ove una determinata questione giuridica che implichi un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa Cass. 25018/2008 Cass. 8206/2016 Cass. 2039/2018 . 3. Le prime due censure, implicanti questioni pregiudiziali di competenza, sono infondate. Assume il ricorrente che la competenza era del tribunale per i minorenni, dovendo applicarsi la normativa in tema di adozione internazionale o del Tribunale ordinario, trattandosi sostanzialmente di un'opposizione al rifiuto di trascrizione dell'atto, di competenza del tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui tratta, come stabilito dal D.P.R. numero 396 del 2000, articolo 95. Questa Corte Cass. 14008/2018 ha già chiarito che il giudizio relativo al riconoscimento di sentenza pronunciata da giudice straniero di adozione piena di minore, figlio biologico di una delle due partners di coppia omogenitoriale femminile coniugata all'estero, da parte dell'altra, deve essere effettuato secondo il paradigma legislativo di diritto internazionale privato previsto della L. numero 218 del 1995, articolo 64 e segg., non trovando applicazione, nella specie, la disciplina normativa relativa all'adozione internazionale. Ne consegue, della L. numero 218 del 1995, ex articolo 41, comma 1, che richiama della L. numero 218 del 1995, citati articolo 64 e segg., la competenza della Corte d'Appello e non del tribunale per i minorenni L. numero 218 del 1995, ex articolo 41, comma 2 . Si è quindi già riconosciuta la trascrivibilità di una sentenza straniera francese con la quale era stata pronunciata l'adozione piena ed incrociata dei figli minori, biologici, di due donne cittadine francesi una delle due anche cittadina italiana coniugate in […]e residenti in […]. Nè la vertenza può essere ricondotta alla disciplina di cui del D.P.R. numero 396 del 2000, articolo 95 e 96, tenuto conto che la trascrizione riguarda un atto formato all'estero, e non in Italia, in relazione al quale rilevano le condizioni per il riconoscimento dell'efficacia nel nostro ordinamento, e non la dimensione formale dello stesso o l'ambito delle attribuzioni e delle competenze dell'ufficiale di stato civile. In effetti, con riguardo alla prospettata applicazione necessaria, per tutte le ipotesi di riconoscimento di provvedimenti stranieri in materia di adozione, della L. numero 184 del 1983, nella parte in cui articolo da 29 al 39-quater disciplina la speciale procedura dell'adozione internazionale, introdotta con la L. numero 479 del 1998, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del omissis , è sufficiente rilevare che, nel caso in esame, non si verte in ipotesi di riconoscimento dell'adozione pronunciata all'estero di minore straniero che abbia fatto ingresso in […], essendo i minori nati in […]e cittadini italiani come anche la madre biologica R. e la ricorrente adottante E. . Quanto alla prospettata competenza del Tribunale ordinario D.P.R. numero 396 del 2000, ex articolo 95 e 96, si deve rilevare che l'articolo 95 prevede espressamente che chi intende opporsi ad un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto od in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, un'annotazione od altro adempimento debba proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile ma la disposizione, per quanto riguarda la rettificazione ed il rifiuto d'iscrizione riguarda atti formati in Italia . In ordine alle richieste di trascrizione, il sistema di controllo giurisdizionale fondato sui sopracitati articolo 95 e 96, deve quindi coordinarsi con il regime giuridico del riconoscimento degli atti formati all'estero, in Unione Europea o fuori dell'Unione Europea, tenuto conto della tipologia di atto da riconoscere e del suo contenuto cogente. Ne consegue che dal rifiuto della trascrizione di un provvedimento estero costitutivo di uno status sorge una controversia che ha ad oggetto non la dimensione formale dell'atto o l'ambito delle attribuzioni e competenze dell'ufficiale di stato civile, cui è rimessa la prima sommaria delibazione di compatibilità con l'ordine pubblico, ma l'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per il riconoscimento dell'efficacia dell'atto nel nostro ordinamento, sia sotto il profilo del rispetto delle garanzie processuali del contraddittorio che della non violazione del limite costituito dall'ordine pubblico. In relazione alla trascrizione, pertanto, la competenza del tribunale è residuale e marginale, non potendo avere ad oggetto provvedimenti di rifiuto che si fondino su una valutazione negativa del rispetto del limite costituito dall'ordine pubblico. La controversia che origina dal rifiuto di trascrizione del provvedimento giurisdizionale estero di costituzione dello status filiationis è quindi assoggettata al procedimento disciplinato dalla L. numero 218 del 1995, articolo 67. Il rito applicabile è delineato dalla L. numero 218 del 1995, articolo 67 e dal D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 30, e la competenza in unico grado è da attribuire alla Corte d'Appello. Nella specie, la competenza della Corte d'appello è stata correttamente affermata in applicazione del vigente, ratione temporis, D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 30. 4. La terza censura è infondata. La L. numero 218 del 1995, articolo 41, comma 1, stabilisce I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articolo 64, 65 e 66. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozioni dei minori . Il Comune ricorrente ritiene che ostino al riconoscimento in Italia del provvedimento giurisdizionale spagnolo di adozione da parte della E. i principi derivanti dalla legge ordinaria, riguardanti i limiti di accesso alla filiazione ed alla costituzione degli status, oltre il divieto di accesso all'adozione legittimante per le coppie omoaffettive, contenuto nella L. numero 76 del 2016, articolo 1 comma 20, ancorché formanti un'unione civile, principi che compongono la nozione di ordine pubblico da applicare come limite ai fini del chiesto riconoscimento. Orbene, che la sentenza straniera che riconosca l'adozione ottenuta dal partner nella coppia tra persone dello stesso sesso non sia contraria all'ordine pubblico si trae da principi di diritto ancora recentemente affermati da questa Corte. Le Sezioni Unite, con sentenza numero 38162/2022, hanno, infatti, statuito che, in tema di riconoscimento delle sentenze straniere, l'ordine pubblico internazionale svolge sia una funzione preclusiva, quale meccanismo di salvaguardia dell'armonia interna dell'ordinamento giuridico statale di fronte all'ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori, sia una funzione positiva, volta a favorire la diffusione dei valori tutelati, in connessione con quelli riconosciuti a livello internazionale e sovranazionale, nell'ambito della quale, il principio del best interest of the child concorre a formare l'ordine pubblico che, in tal modo, tende a promuovere l'ingresso di nuove relazioni genitoriali, così mitigando l'aspirazione identitaria connessa al tradizionale modello di filiazione, in nome di un valore uniforme rappresentato dal miglior interesse del bambino e che il minore nato all'estero mediante il ricorso alla surrogazione di maternità ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con il genitore d'intenzione tale esigenza è garantita attraverso l'istituto dell'adozione in casi particolari, ai sensi della L. numero 184 del 1983, articolo 44, comma 1, lett. d , che, allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento, rappresenta lo strumento che consente, da un lato, di conseguire lo status di figlio e, dall'altro, di riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il partner del genitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreativo concorrendo alla cura del bambino sin dal momento della nascita . In motivazione, si è altresì rilevato che, allorché il progetto procreativo sia seguito dalla concretezza ed attualità dell'accudimento del minore e sia caratterizzato dall'esercizio in via di fatto della responsabilità genitoriale attraverso la cura costante del bambino, la mancata attribuzione di una veste giuridica a tale rapporto non si limiterebbe alla condizione del genitore d'intenzione, che ha scelto un metodo di procreazione che l'ordinamento italiano disapprova, ma finirebbe con il pregiudicare il bambino stesso, il cui diritto al rispetto della vita privata si troverebbe significativamente leso, considerato che una discriminazione del bambino, fatta derivare dallo stigma verso la decisione dell'adulto di aver fatto ricorso a una tecnica procreativa vietata nel nostro ordinamento, si risolverebbe in una violazione del principio di eguaglianza e di pari dignità sociale, ponendo a carico del nato conseguenze riconducibili unicamente alle scelte di chi ha concepito la sua nascita e che il nato non è mai un disvalore e la sua dignità di persona non può essere strumentalizzata allo scopo di conseguire esigenze general preventive che lo trascendono . Avuto poi riguardo al limite dell'ordine pubblico, posto dalla L. numero 218 del 1995, articolo 64, comma 1, lett. g , che svolge una funzione di meccanismo di salvaguardia dell'armonia interna dell'ordinamento giuridico statale di fronte all'ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori, di argine contro la compromissione dei valori irrinunciabili dell'ordinamento del foro , vocazione, tuttavia, in parte ridimensionata per effetto della progressiva integrazione tra ordinamenti, realizzata al fine di soddisfare le esigenze di tutela dei diritti fondamentali, le Sezioni Unite hanno evidenziato come la sentenza straniera deve misurarsi con il portato della Costituzione e di quelle leggi che, come nervature sensibili, fibre dell'apparato sensoriale e delle parti vitali di un organismo, inverano l'ordinamento costituzionale e come l'operazione che il giudice deve svolgere ha ad oggetto, non la coerenza della normazione interna di uno o più istituti con quella estera che ha condotto alla formazione del provvedimento giurisdizionale di cui si chiede il riconoscimento, ma la verifica della compatibilità degli effetti che l'atto produce con i limiti non oltrepassabili , costituiti dai principi fondanti l'autodeterminazione e le scelte relazionali del minore e degli aspiranti genitori dal principio del preminente interesse del minore, di origine convenzionale ma ampiamente attuato in numerose leggi interne ed in particolare nella recente riforma della filiazione dal principio di non discriminazione, rivolto sia a non determinare ingiustificate disparità di trattamento nello status filiale dei minori con riferimento in particolare al diritto all'identità ed al diritto di crescere nel nucleo familiare che meglio garantisca un equilibrato sviluppo psico-fisico nonché relazionale, sia a non limitare la genitorialità esclusivamente sulla base dell'orientamento sessuale della coppia richiedente dal principio solidaristico che fonda la genitorialità sociale sulla base del quale la legge interna ed il diritto vivente hanno concorso a creare una pluralità di modelli di genitorialità adottiva, unificati dall'obiettivo di conservare la continuità affettiva e relazionale ove già stabilizzatasi nella comunità familiare . E con riferimento alla trascrizione di un certificato, sia pure relativo a nascita all'estero, questa Corte Cass. 23319/2021 ha ribadito che In materia di stato civile, è legittimamente trascritto in Italia l'atto di nascita formato all'estero, relativo a un minore, figlio di madre intenzionale italiana e di madre biologica straniera, non essendo contrario all'ordine pubblico internazionale il riconoscimento di un rapporto di filiazione in assenza di un legame biologico, quando la madre intenzionale abbia comunque prestato il consenso all'impiego da parte della partner di tecniche di procreazione medicalmente assistita, anche se tali tecniche non sono consentite nel nostro ordinamento . La novità del caso in esame è rappresentata dalla nascita, in […], dei due bambini, nati con gravidanza realizzata in […] con la tecnica della procreazione medica assistita, e dal fatto che si chiede il riconoscimento della sentenza straniera di adozione con riferimento a cittadine italiane same-sex che si sono sposate all'estero. Ma la questione giuridica di contrarietà o meno all'ordine pubblico, quale causa ostativa al riconoscimento degli effetti della sentenza straniera, si porrebbe anche se l'adozione estera avesse riguardato genericamente una coppia non sposata. Ed essa va risolta alla luce dei principi di diritto già affermati e sopra richiamati. 5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Ricorrono giusti motivi, considerate tutte le peculiarità della concreta vicenda, involgente diritti della persona e i compiti affidati al Sindaco nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di stato civile e di ufficiale del Governo, organo periferico dell'Amministrazione statale dell'interno, alla cui competenza il D.P.R. numero 396 del 2000, ha trasferito le attribuzioni in materia di tenuta di registri dello stato civile, nonché la novità, sotto alcuni profili, della questione di diritto sottesa, per compensare integralmente tra tutte le parti le spese processuali. Essendo il procedimento esente, non si applica del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. numero 198 del 2003, articolo 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.