Assegno divorzile: occorre una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti

Per i Giudici di legittimità l’errore si è concretizzato nel non tenere conto dell’effettiva situazione patrimoniale e reddituale dell’uomo, in relazione alla quale l’assegno divorzile andava quantificato, previo raffronto con le contrapposte condizioni economiche della ex coniuge.

700 euro come assegno divorzile possono non essere sufficienti, soprattutto se l'ex marito guadagna tra gli ottomila e i diecimila euro al mese e la ex moglie, che si è dedicata alla famiglia, deve fronteggiare sia le modeste condizioni economiche, sia la difficoltà a inserirsi nel mondo lavorativo, a causa dell'età e di una invalidità parziale. A far approdare la vicenda in Cassazione è la donna, non soddisfatta della decisione con cui i giudici d'Appello hanno aumentato l'assegno divorzile in suo favore portandolo a euro 700 mensili a fronte di euro 500 stabiliti dal Tribunale, negando, però, l'incremento dell'assegno di mantenimento a euro1.000 mensili, per il figlio quasi ventenne. Per quanto concerne l' assegno divorzile , l'avvocato che rappresenta la donna sostiene che in secondo grado non siano stati applicati tutti i criteri idonei a giungere ad una corretta liquidazione in favore della sua cliente e che sia stata stabilita una cifra che svuota l'assegno dei suoi effetti . In questa ottica, poi, il legale sottolinea che non sono state considerate le emergenze istruttorie più rilevanti e deduce che l' ex marito guadagna tra gli ottomila e i diecimila euro al mese e quindi la sua cliente ha diritto al 40 per cento, al netto delle imposte . Al contrario l'importo stabilito in sede di appello non soddisfa la funzione assistenziale dell'assegno e non svolge alcuna funzione compensativa e perequativa , nonostante la donna si sia dedicata alla cura esclusiva della famiglia e del figlio e sia ora invalida al 40 per cento . A conclusione del ricorso, il legale sottolinea che la ricostituzione di un nucleo familiare, da parte dell'uomo, con tanto di figli, non può pregiudicare i diritti dell'ex moglie . Per quanto concerne, poi, il mantenimento economico del figlio , il legale osserva che nella liquidazione dell'assegno non è stato riconosciuto dai giudici d'appello che con la crescita del minore le sue esigenze si incrementano , e aggiunge che non è logico confermare l'assegno nella misura che era stata determinata quando il figlio della coppia aveva solo 7 anni mentre oggi è maggiorenne. Per i giudici di Cassazione le perplessità manifestate dalla donna tramite il suo avvocato hanno un solido fondamento. Prima di esaminare approfonditamente la questione, i Giudici di legittimità richiamano il principio secondo cui il riconoscimento dell' assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, assegno cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa , richiede l' accertamento dell' inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che chiede l'assegno e dell' impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive , e, in questa ottica, è necessaria una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito – dall'ex coniuge che richiede l'assegno – alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune , nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all' età del coniuge che presenta la condizione economica meno solida. A fronte di tale quadro, è evidente, secondo i Giudici di Cassazione, l'errore compiuto in appello. In secondo grado è stato riconosciuto l'assegno in funzione assistenziale , facendo riferimento allo stato di disoccupazione della donna alla impossibilità per lei di inserirsi nel mondo del lavoro, a causa dell'età della sua invalidità parziale alle sue modeste condizioni economiche alla circostanza che ella abita in una casa di famiglia in comproprietà con altri parenti e che non può mettere a reddito la parte inutilizzata perché non è l'unica proprietaria , ed è stato riconosciuto il diritto all'assegno divorzile anche per la funzione compensativa e perequativa, in considerazione dell'assunzione, da parte della donna, in via esclusiva dei compiti di cura familiare e del figlio presso l'abitazione, mentre il marito si spostava presso altre sedi per lavoro progredendo nella carriera . Tuttavia, non si è tenuto conto della effettiva situazione patrimoniale e reddituale dell'uomo, in relazione alla quale l'assegno divorzile andava quantificato, previo raffrontato con le contrapposte condizioni economiche della ex coniuge . Peraltro, non è chiaro come si sia pervenuti alla quantificazione complessivamente decisa in appello e in che misura le differenti voci assistenziale, compensativa, perequativa abbiano inciso nella determinazione del quantum dell'assegno, sottolineano i Giudici di legittimità. Per questa ragione, quindi, è necessario un nuovo giudizio avanti la Corte d'Appello per valutare l'ipotesi di un assegno divorzile più corposo in favore dell'ex moglie. Impossibile , invece, chiariscono i giudici, ipotizzare un aumento dell'assegno di mantenimento per il figlio della coppia. Ciò perché durante il giudizio in appello, sono state illustrate le ragioni del mancato incremento dell'assegno in favore del figlio, sulla scorta delle disponibilità economiche del padre, alla luce del suo nuovo nucleo familiare, seguito dalla nascita di altri figli, e del rilievo che l'assunzione da parte del padre delle spese straordinarie al 100 per cento garantisce la copertura di spese per i prevedibili impegni di studio e formazione professionale del figlio. Infine, sono state valutate le possibili maggiori esigenze del figlio, motivatamente ritenendole bilanciate in virtù dell'onere assunto dal padre ad assolvere interamente le spese straordinarie proprie del figlio e conseguenti all'incremento dell'età del ragazzo.

Presidente Genovese – Relatore Tricomi Rilevato che 1.- G.C. ha presentato ricorso per cassazione con tre mezzi avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze pubblicata il 21 luglio 2022 resa in giudizio divorzile che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha aumentato l'assegno divorzile previsto a favore della G., posto a carico di F.L. da Euro 500,00= ad Euro 700,00= mensili, oltre ISTAT, mentre ha confermato la misura dell'assegno di mantenimento per il figlio A. nato nel […] in Euro 1.000,00=, come già prevista in primo grado. F. ha replicato con controricorso. Hanno depositato entrambi memorie. Considerato che 2.- Il ricorso è articolato in tre motivi I Primo Motivo art. 360 c.p.c. , n. 3 per falsa applicazione dei criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5 in quanto la Corte di appello non solo non ha applicato tutti i criteri idonei a giungere ad una corretta liquidazione dell'assegno c.d. divorzile, ma in ogni caso ha liquidato successivamente un assegno che ne svuota gli effetti ivi compresi quelli esattamente individuati dalla medesima Corte. Lamenta che non siano stati considerati i criteri di legge, in quanto non sarebbero state considerate le emergenze istruttorie a ciò rilevanti e deduce che il marito guadagno 8.000,00/10.000,00= Euro al mese e deduce di avere diritto al 40% al netto delle imposte l'importo riconosciutole non soddisfa la funzione assistenziale e non svolge alcuna funzione compensativa e perequativa, nonostante ella si sia dedicata alla cura esclusiva della famiglia e del figlio e sia ora invalida al 40% che la ricostituzione di un nucleo familiare da parte dell'ex coniuge e la sopravvenienza di nuova progenie non può pregiudicare i suoi diritti. II Secondo Motivo art. 360 c.p.c. , n. 3 per falsa applicazione dei criteri previsti dall' art. 337 ter c.c. nella liquidazione dell'assegno per il figlio per non aver riconosciuto che con la crescita le esigenze del minore si incrementano e avere confermato l'assegno nella misura che era stata determinata quando il figlio aveva sette anni. III Terzo Motivo art. 360 c.p.c. , n. 3 per falsa ed errata applicazione dell' art. 91 c.p.c. in quanto la Corte di appello, nonostante la prevalente soccombenza dell'appellato, non ha liquidato spese di lite a favore della istante. 3.1.- Il primo motivo è fondato e va accolto. 3.2.- Le Sezioni Unite di questa Corte hanno puntualizzato che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno ed hanno soggiunto che il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto cfr. Cass. Sez. U. n. 18287/2018 Cass. n. 1882 /2019 . La funzione compensativa e perequativa è stata rimarcata pure recentemente. Si è ribadito invero che il riconoscimento dell'assegno divorzile richiede una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, che tenga conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto cfr. Cass. n. 1882/2019 . 3.3.- Tanto premesso, va osservato che la decisione in esame non risulta avere dato piena e retta applicazione agli indicati principi. Invero, la Corte di merito, laddove ha riconosciuto l'assegno in funzione assistenziale, ha illustrato con dovizia lo stato di disoccupazione della signora, la impossibilità di inserirsi nel mondo del lavoro per età ed invalidità parziale, le modeste condizioni economiche, la circostanza che abiti in una casa di famiglia in comproprietà con altri parenti e che non può mettere a redito la parte inutilizzata perché non è unica proprietaria. Quindi, ha riconosciuto il diritto all'assegno divorzile anche per la funzione compensativa e perequativa, in considerazione dell'assunzione in via esclusiva dei compiti di cura familiare e del figlio presso l'abitazione di […], mentre il marito si spostava presso altre sedi per lavoro progredendo nella carriera, anche se non per il mancato completamento degli studi universitari. Tuttavia, non ha illustrato - in alcuna parte della sentenza - l'effettiva situazione patrimoniale e reddituale del marito in relazione alla quale, una volta accertato l'an, l'assegno andava quantificato, previo raffrontato con le contrapposte condizioni economiche dell'ex coniuge, e non ha chiarito come sia pervenuta alla quantificazione complessivamente assunta e in che misura le differenti voci assistenziale, compensativa, perequativa abbiano inciso nella sua determinazione. La sentenza va, quindi, cassata sul punto. 4.1.- Il secondo motivo è infondato. 4.2.- Non si ravvisa la violazione di legge contestata perché la Corte ha illustrato le ragioni del mancato incremento dell'assegno in favore del figlio, sulla scorta delle diponibilità economiche del padre, alla luce del nuovo nucleo familiare, seguito dalla nascita di altri figli, e del rilievo che l'assunzione da parte del padre delle spese straordinarie al 100% garantisce la copertura di spese per i prevedibili impegni di studio e formazione professionale. La Corte ha, quindi, valutato le possibili maggiori esigenze del figlio, motivatamente ritenendole bilanciate in virtù dell'onere assunto dal padre ad assolvere interamente le spese straordinarie proprie e conseguenti all'incremento dell'età. In realtà, con il mezzo in disamina la ricorrente censura il giudizio di fatto che la Corte distrettuale ha svolto, sollecitando questa Corte alla relativa rivisitazione. In tal guisa, va rammentato che, secondo l'insegnamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito cfr. Cass. Sez. U. n. 34476/2019 Cass. n. 8758/2017 Cass. n. 5987/2021 . 5.- Il terzo motivo è assorbito, in ragione dell'accoglimento del ricorso con cassazione, cui consegue la caducazione della pronuncia sulle spese. 6.- In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, infondato il secondo, assorbito il terzo la sentenza impugnata va dunque cassata nei limiti dell'accoglimento con rinvio della causa, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 . P.Q.M. - Accoglie il primo motivo di ricorso, infondato il secondo, assorbito il terzo cassa la sentenza impugnata nei limiti dell'accoglimento e rinvia la causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità - Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 5 2.