Droga leggera 45 grammi, bilancino e bustine per il confezionamento: spaccio organizzato?

Secondo i Giudici di legittimità, è possibile catalogare come non grave la detenzione di 45 grammi di droga leggera. Non è ipotizzabile l’esistenza di uno spaccio organizzato in modo professionale pure nel caso in cui il possessore della droga leggera abbia a disposizione un bilancino di precisione e alcune buste.

Secondo i giudici di legittimità, è possibile catalogare come fatto non grave quello addebitato a un uomo trovato in possesso di 45 grammi di droga leggera . Insufficiente il richiamo fatto dall'accusa alla presenza di un bilancino e di buste per il confezionamento, in assenza, però, di ulteriori elementi, quali ingenti somme di denaro e collegamenti per uno spaccio organizzato e seriale. A finire sotto processo è un uomo che vive in Campania, in un territorio dove, per la precisione, blitz delle forze dell'ordine e connessi sequestri di grossi quantitativi di droga sono all'ordine del giorno. Contestato il reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Ciò, però, a fronte del possesso di soli 45 grammi di droga leggera. Il quadro probatorio è ritenuto inequivocabile dai giudici di merito. Di conseguenza, sia in primo che in secondo grado, l'uomo sotto processo viene condannato alla pena di anni 2 e mesi quattro di reclusione nonché a pagare una multa di Euro diecimila. Per l'avvocato difensore si tratta di una decisione eccessivamente severa . A sostegno di questa tesi, il legale, nel ricorso avanti la Corte di Cassazione, sottolinea soprattutto un elemento il quantitativo di droga rinvenuto dalle forze dell'ordine, ossia 45 grammi di droga leggera. Logico, secondo il legale, parlare di fatto di lieve entità , anche perché, sostiene, ci si trova di fronte ad un'attività occasionale , rudimentale , certamente non professionale . Per i giudici di Cassazione la linea proposta dalla difesa ha una certa solidità . Soprattutto perché la Corte considera evidente l' erronea valutazione compiuta dal giudice dell'appello, laddove, rilevata la quantità di stupefacente posseduta dall'uomo – soli 45 grammi, dai quali era possibile ricavare cinquanta dosi singole medie –, si è ritenuta la presenza di un bilancino e di alcune buste sufficiente per escludere l'ipotesi meno grave , a fronte, secondo i giudici d'Appello, del disvalore complessivo e della pericolosità sociale del fatto . Ma, osservano i giudici di Cassazione, sempre in Appello si è preso atto del sequestro di una modesta somma di denaro 25 euro e dell' assenza di ulteriori elementi tali da dimostrare l'esistenza di una rete organizzata di spaccio con ingenti guadagni e con movimentazione di rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti Di conseguenza, sia la quantità della sostanza stupefacente posseduta dall'uomo sia gli ulteriori elementi valutati in Appello non sono tali, secondo i giudici di Cassazione, da escludere categoricamente l'ipotesi del fatto non grave . Soprattutto perché ci si trova di fronte a una quantità di circa 45 grammi di droga leggera e alla presenza di un bilancino e di buste per il confezionamento , in assenza, però, di ulteriori elementi, quali ingenti somme di denaro e collegamenti per uno spaccio organizzato e seriale .

Presidente Galterico -Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Napoli con decisione del 22 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 10 aprile 2015 giudizio abbreviato , che aveva condannato A.C. alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa, relativamente al reato di cui all'art. 73, comma 4 T.U. stup. Commesso il omissis . 2. Ricorre in cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall' art. 173 disp. att. c.p.p. , comma 1. 2. 1. Violazione di legge e vizio della motivazione art. 73, comma 5, T.U. stup. . L'imputato deteneva circa 44,60 grammi di droga leggera e una valutazione complessiva del fatto avrebbe consentito la qualificazione nel comma 5 la sentenza impugnata, invece, si è limitata a valutare solo le modalità della condotta, senza considerare il dato ponderale della droga. L'attività era occasionale, certamente non professionale, rudimentale. La motivazione sul punto è carente, non analizza la natura dell'azione e la quantità dello stupefacente. 2. 2. Violazione di legge art. 133 c.p. relativamente al trattamento sanzionatorio eccessivo. La Corte di appello ha confermato la pena eccessiva senza una adeguata motivazione relativamente ai criteri di cui all' art. 133 c.p. La pena risulta eccessiva, vicino al massimo edittale per la fattispecie contestata conseguentemente era necessaria una motivazione specifica che risulta assente. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato relativamente al primo motivo qualificazione giuridica nel comma 5 dell'art. 73 T.U. stup. che assorbe logicamente il secondo motivo di ricorso. 3. 1. In tema di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, qualora il dato ponderale sia, in sé, compatibile tanto con le previsioni di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 2 quanto con quella autonoma, lieve , di cui al comma 5 del medesimo articolo, il giudice deve in motivazione specificare quali altri elementi consentano di qualificare il fatto nell'una o nell'altra ipotesi di reato. In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame, che aveva escluso la fattispecie della lieve entità, sulla base soltanto del quantitativo di hashish detenuto dall'imputato, pari a 45 grammi lordi Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016 - dep. 28/10/2016, Zuccaro, Rv. 26829301 . La sentenza impugnata rileva la quantità dello stupefacente in realtà si tratta di soli 45 grammi, circa, dai quali era possibile ricavare 50 dosi singole medie e ritiene che la presenza di un bilancino e delle buste siano tali da far escludere l'ipotesi meno grave visto il disvalore complessivo e la sociale pericolosità del fatto nella sua unitarietà . La Corte di appello poi analizza anche i precedenti penali dell'imputato, ma gli stessi, evidentemente, riguardano il profilo soggettivo della condotta e non quello oggettivo, per la qualificazione dei fatti nel comma 5, dell'art. 73 T.U. stup. La stessa decisione impugnata evidenzia il sequestro di una modesta somma 25,00 Euro e l'assenza di ulteriori elementi tali da dimostrare l'esistenza di una rete organizzata di spaccio con ingenti guadagni e con movimentazione di sostanze stupefacenti rilevanti Per una valutazione statistica ed orientativa - che non si condivide nel metodo, ma che può ritenersi significativa - vedi Sez. 6 -, Sentenza n. 45061 del 03/11/2022 Ud. dep. 25/11/2022 Rv. 284149 - 01 In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, ai fini della valutazione della sussistenza del fatto lieve , da effettuarsi con riguardo alla fattispecie complessivamente considerata, quanto al dato ponderale il giudice può tener conto del fatto che lo stesso sia stato ritenuto, dalla giurisprudenza maggioritaria risultante dalla ricognizione statistica su un campione significativo di sentenze, compatibile con l'art. 73, comma 5, D.P.R. cit Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto il quantitativo di circa 100 gr. di hashish, caduto in sequestro, rientrante nel valore-soglia che, per tale tipologia di sostanza, delimita l'ambito del fatto lieve secondo le risultanze di detta ricognizione statistica in senso diverso vedi Sez. 3 -, Sentenza n. 12551 del 14/02/2023 Ud. dep. 27/03/2023 Rv. 284319 - 01 In tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma . Nel caso in giudizio, sia la quantità della sostanza sia gli ulteriori elementi, valutati dalla Corte di appello, non risultano tali per una esclusione del comma 5, dell'art. 73 T.U. stup. Si tratta di una quantità di soli circa 45 grammi di droga leggera e solo la presenza di un bilancino e di buste per il confezionamento, in assenza di ulteriori elementi quali ingenti somme e collegamenti per uno spaccio organizzato e seriale , non risultano sufficienti per la non qualificazione del fatto nel comma 5. La sentenza deve pertanto annullarsi con rinvio per nuovo giudizio, limitatamente alla applicabilità del comma 5 dell'art. 73 T.U. stup., ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 , comma 5, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.