Assicurazione e premi di polizza per il periodo non goduto: a chi spetta il diritto alla restituzione?

È compito del giudice del rinvio verificare se il credito, per effetto del pignoramento presso terzi a carico degli attori sia stato interamente estinto o meno, giacché solo nel primo caso potrebbe farsi questione di una restituzione del premio, e solo a far data dall’effettiva integrale estinzione del credito medesimo.

Tizio e Caia convenndero in giudizio la Aviva s.p.a., esponendo che, in occasione della stipula con Unicredit s.p.a. di un contratto di mutuo ipotecario dell'importo avevano sottoscritto richiesta di adesione alla polizza di assicurazione cumulativa per il rischio di morte, invalidità temporanea, gravi malattie e rischio disoccupazione . Il premio assicurativo era stato pagato anticipatamente ed in un'unica soluzione, bonificati dal proprio conto corrente bancario, ad essi cointestato. A seguito di insorte gravi difficoltà economiche Tizio e Cai anon avevano più pagato le rate di mutuo e, pertanto la banca aveva comunicato la risoluzione del contratto ed in seguito proceduto ad espropriazione forzata immobiliare . Conseguentemente, gli attori chiesero la condanna di Aviva al rimborso di parte del premio assicurativo pagato anticipatamente. Nel contraddittorio con la Compagnia il Tribunale accolse le domande attoree, condannando Aviva a restituire, a ciascuno degli attori, la somma di € 5.249,58, oltre interessi. La Corte d'appello, tuttavia, accolse il gravame di Aviva s.p.a., rilevando che si trattava di contratto di assicurazione in cui il contraente è la banca, che è anche la beneficiaria, perché essa, dopo aver anticipato l'intero prezzo del finanziamento, è garantita nel rientro del suo prestito in caso di morte, disoccupazione ed eventi che impediscono al mutuatario di continuare a pagare. Pertanto, concluse la Corte territoriale, unico soggetto legittimato a chiedere il rimborso è la contraente, cioè la banca , e non già i mutuatari. Avverso detta sentenza, ricorrono per cassazione Tizio e Caia. Con il primo motivo si denuncia l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti con riguardo alla questione della legittimazione attiva degli attori per il diritto al rimborso del premio in caso di estinzione anticipata del mutuo. Con il secondo motivo i ricorrenti rilevano l'assoluta inconciliabilità del percorso motivazionale, perché se la polizza è ancora in essere, non è possibile che spetti alla banca il rimborso del premio, in quanto esso è parte del sinallagma contrattuale e garantisce, appunto, l'operatività del contratto. Col ulteriore motivo sostengono i ricorrenti che l' art. 40 del TUB non opera alcuna distinzione tra l'estinzione e la risoluzione del contratto ed anzi, richiamandole insieme nel medesimo articolo, le accumuna dal punto di vista logico. Secondo la Corte di Cassazione il primo profilo del primo mezzo e il terzo motivo possono esaminarsi congiuntamente, perché connessi e fondati. Sulla questione della legittimazione attiva circa la restituzione del premio di polizza, non v'è dubbio che la Corte si sia soffermata esclusivamente sull'esame delle clausole di cui agli artt. 8 e 9 della Polizza Collettiva n. 210.610, senza tener conto che tra i ricorrenti e la stessa compagnia era stato sottoscritto a latere uno specifico contratto, avente ad oggetto, tra l'altro, un accordo circa la restituzione del premio assicurativo, in caso di accollo o di estinzione anticipata del mutuo. Posto che per contraente” si intende la banca mutuante Unicredit e che con assicurato” si individuano i mutuatari, è fuori discussione che la Corte di merito abbia del tutto omesso l'esame di un fatto storico decisivo , ossia che, sulla legittimazione alla restituzione del premio per il periodo di polizza non goduto sussisteva un accordo , potenzialmente derogatorio rispetto a quanto previsto, al riguardo, dalla polizza collettiva. È fondato anche il secondo profilo del primo mezzo. Infatti, il Tribunale aveva ritenuto che la somma complessiva del premio era stata già recuperata dalla banca , perché questa aveva già incassato, oltre ad una parte delle rate spontaneamente pagate, la somma ricavata dall'esecuzione immobiliare. Pertanto, posto che, quanto ai criteri di imputazione dei pagamenti nella restituzione delle rate, era previsto che essi andassero computati – prima che ad estinzione del debito – anche ad estinzione del premio assicurativo anticipato, ed essendo certo che la banca aveva incassato almeno le somme sopra indicate, non v'è dubbio che l'intera somma del premio pagato era stata già comunque restituita alla banca. Pertanto, il ragionamento seguito dalla Corte d'appello, nel ritenere che unico soggetto legittimato alla restituzione del premio non poteva che essere Unicredit, è viziato dall' omessa considerazione di un fatto storico , ossia che questa aveva già certamente ed integralmente recuperato il premio di polizza il cui pagamento effettuato direttamente dai mutuatari essa aveva finanziato. Si tratta, con ogni evidenza di un fatto decisivo, perché se tanto fosse stato considerato, la Corte non avrebbe potuto concludere con l'affermazione della sicura ed esclusiva legittimazione attiva di Unicredit, negandola in capo agli odierni ricorrenti. Anche il secondo motivo, con cui si denuncia il vizio motivazionale, è fondato. Infatti, è del tutto evidente che non può contemporaneamente sostenersi - come ha fatto la Corte d'appello - che il contratto di assicurazione è ancora in essere e che taluno benché non i mutuatari abbia diritto alla restituzione dei premi di polizza per il periodo non goduto o il contratto di assicurazione è ancora efficace, perché il rischio assicurato è ancora sussistente in relazione alla prestazione dovuta, e dunque non può neppure ipotizzarsi una restituzione del premio, che postula la cessazione dell'efficacia di quello oppure esso ha comunque cessato i suoi effetti, in relazione al contratto di mutuo, e dunque può certamente discutersi di una parziale restituzione del premio. Il caso della risoluzione del mutuo per inadempimento del mutuatario non è specificamente ed espressamente preso in considerazione dalle condizioni di contratto, il problema fondamentale da risolvere consiste nella individuazione del rischio assicurato morte, infortunio, ecc. in rapporto alla prestazione indennitaria dovuta dalla Compagnia al contraente la banca . Per meglio intendersi, compete al giudice del merito verificare – in forza delle condizioni di polizza e, dunque, della stessa volontà contrattuale delle parti, quale sarebbe stata la prestazione dovuta dalla Compagnia nel caso di verificazione dell'evento assicurato allorché la banca mutuante non avesse interamente recuperato la somma mutuata, dopo la risoluzione del contratto di mutuo. Se il giudice del rinvio accertasse una simile consistenza del collegamento negoziale, dovrebbe allora inferirsene che la polizza sarebbe da considerare in essere per usare le parole della sentenza impugnata fin tanto che il credito della banca sia ancora sussistente , seppure in parte, in definitiva garantendo la banca, in tale ipotesi, dalla mancata restituzione della somma mutuata, sic et simpliciter ed è compito del giudice del rinvio verificare se il credito, per effetto del pignoramento presso terzi a carico degli attori sia stato interamente estinto o meno, giacché solo nel primo caso potrebbe farsi questione di una restituzione del premio, e solo a far data dall'effettiva integrale estinzione del credito medesimo, con tutto quanto ne consegue.

Presidente De Stefano – Relatore Saija Fatti di causa V.M. e D.M. convennero in giudizio la Aviva s.p.a., esponendo che, in data omissis , in occasione della stipula con Unicredit s.p.a. di un contratto di mutuo ipotecario dell'importo di Euro 210.000,00, avevano sottoscritto richiesta di adesione alla polizza di assicurazione cumulativa omissis per il rischio di morte, invalidità temporanea, gravi malattie e rischio disoccupazione che il premio assicurativo era stato pagato anticipatamente ed in un'unica soluzione, per complessivi Euro 18.900,00, bonificati dal proprio conto corrente bancario, ad essi cointestato che a seguito di insorte gravi difficoltà economiche, essi attori, a partire dal 2012, non avevano più pagato le rate di mutuo e, pertanto, in data omissis , la banca aveva comunicato la risoluzione del contratto ed in seguito proceduto ad espropriazione forzata immobiliare, conclusasi con la vendita del bene pignorato conseguentemente, essi attori chiesero la condanna di Aviva al rimborso di parte del premio assicurativo pagato anticipatamente per complessivi Euro 14.175,00 . Nel contraddittorio con la Compagnia che aveva eccepito la carenza di legittimazione attiva dei coniugi V. - D. , insistendo comunque per il rigetto delle domande , l'adito Tribunale di Torino, con sentenza del 24.9.2019, accolse le domande attoree, condannando Aviva a restituire, a ciascuno degli attori, la somma di Euro 5.249,58, oltre interessi. La Corte d'appello di Torino, però, accolse il gravame di Aviva s.p.a. con sentenza dell'11.2.2021, rilevando che si trattava di contratto di assicurazione in cui il contraente è la banca, che è anche la beneficiaria, perché essa, dopo aver anticipato l'intero prezzo del finanziamento, è garantita nel rientro del suo prestito in caso di morte, disoccupazione ed eventi che impediscono al mutuatario di continuare a pagare. Pertanto, concluse la Corte territoriale, unico soggetto legittimato a chiedere il rimborso è la contraente, cioè la banca, e non già i mutuatari, pure evidenziando che le fattispecie dell'estinzione anticipata del mutuo e della sua risoluzione per inadempimento dei mutuatari non sono equiparabili, come invece ritenuto dal primo giudice. Avverso detta sentenza, con ricorso affidato a quattro motivi, ricorrono per cassazione V.M. e D.M. , che hanno pure depositato memoria. Aviva s.p.a. non ha resistito. Ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., comma 2, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi all'odierna adunanza camerale. Ragioni della decisione 1.1 - Con il primo motivo si denuncia l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all' art. 360 c.p.comma , comma 1, n. 5, con riguardo alla questione della legittimazione attiva degli attori per il diritto al rimborso del premio in caso di estinzione anticipata del mutuo contestata da Aviva col primo motivo di gravame , ed in particolare quanto alle allegazioni circa a le condizioni contrattuali di cui al modulo di adesione alla polizza XXX, pure sottoscritto da essi ricorrenti, decisamente in contrasto e comunque derogatorie rispetto a quanto previsto nelle condizioni di polizza cumulativa b la circostanza che Unicredit fosse già stata rimborsata della somma mutuata agli attori per il pagamento dei premi. 1.2 - Con il secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza per error in procedendo, ovvero per illogicità e contraddittorietà della seconda parte della sentenza, in relazione all' art. 360 c.p.comma , comma 1, n. 4. Rilevano i ricorrenti che, con riguardo al secondo motivo d'appello di Aviva con cui si era posto l'accento sulla diversità tra risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento del contratto da parte del mutuatario ed estinzione anticipata del contratto stesso, sicché la restituzione del premio non goduto poteva configurarsi solo in questo secondo caso , la Corte sabauda ha dapprima richiamato il testo della polizza Aviva in cui si legge che i casi di accollo, risoluzione anticipata ed estinzione comportano sempre il rimborso del premio, dall'altro si afferma che risoluzione e estinzione sono fattispecie diverse e che, in caso di risoluzione, non è dovuto il rimborso del premio, anche perché l'assicurazione è ancora in essere , per poi concludere che Nel caso in specie il contratto di assicurazione è in essere e beneficiario titolare del diritto al rimborso è Unicredit. . Rilevano i ricorrenti l'assoluta inconciliabilità del percorso motivazionale, perché se la polizza è ancora in essere, non è possibile che spetti al contraente ossia, alla banca il rimborso del premio, in quanto esso è parte del sinallagma contrattuale e garantisce, appunto, l'operatività del contratto. 1.3 - Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1363, 1366, 1369 e 1370 c.comma , in relazione all' art. 360 c.p.comma , comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che la Corte d'appello, in relazione alla restituzione dei premi per estinzione del mutuo, avrebbe dovuto mettere a confronto il modulo di adesione alla polizza collettiva, ove si afferma che il rimborso dei premi spetta all'assicurato, per tramite del contraente banca , con l'art. 9 delle condizioni della polizza collettiva Aviva/Unicredit, ove invece si afferma che tale importo verrà corrisposto dalla società al contraente . La Corte del merito avrebbe dunque dovuto interpretare le due clausole alla luce dell' art. 1363 c.comma , e dell'art. 1369 c.c., accertando che, al di là della veicolazione del denaro per tramite della banca o direttamente , i premi dovevano essere comunque rimborsati all'assicurato, tanto più che una simile interpretazione era in linea con l'interpretazione secondo buona fede di cui all' art. 1366 c.comma . Se poi la Corte avesse ravvisato una insanabile contraddizione tra le due disposizioni contrattuali, avrebbe dovuto interpretare le clausole a favore del contraente più debole, a norma dell' art. 1370 c.comma . Pertanto, dopo verificato che i premi non erano stati rimborsati da Aviva, nè all'assicurato, nè alla banca contraente, la Corte avrebbe dovuto confermare la sentenza di primo grado. 1.4 - Con il quarto motivo, infine, in relazione all' art. 360 c.p.comma , comma 1, n. 3, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione art. 360 c.p.comma , n. 3 dell' art. 40 T.U.B . in riferimento ai principi giuridici dell'ordinamento in materia di estinzione dei contratti e del D.L. n. 179 del 2012, art. 22, comma 15 quater, convertito in L. n. 221 del 2012 e art. 125 TUB . Sostengono i ricorrenti che l' art. 40 del TUB , contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte torinese, non opera alcuna distinzione tra le due fattispecie di scioglimento del contratto di mutuo ovvero l'estinzione e la risoluzione ed anzi, richiamandole insieme nel medesimo articolo, le accumuna dal punto di vista logico. La fuorviante ed erronea interpretazione della citata norma, utilizzata a sostegno della tesi per cui, in caso di risoluzione per inadempimento del mutuatario, la polizza permane in vita, trascina con sé l'erronea interpretazione dell'art. 9 delle Condizioni contrattuali della Polizza Collettiva, e dunque la violazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 22, comma 15-quater conv. in L. n. 221 del 2012 , che sancisce il diritto del consumatore al rimborso della parte non maturata dei costi anticipati al momento dell'erogazione del mutuo, rapportati all'intera durata del finanziamento, di natura sia finanziaria che assicurativa. 2.1 - Il primo profilo del primo mezzo e il terzo motivo possono esaminarsi congiuntamente, perché connessi. Essi sono fondati. Infatti, sulla questione della legittimazione attiva circa la restituzione del premio di polizza per la quota parte non utilizzata, a seguito della cessazione anticipata del rapporto , non v'è dubbio che la Corte piemontese si sia soffermata esclusivamente sull'esame delle clausole di cui agli artt. 8 e 9 della Polizza Collettiva n. XXXXXXX c.d. Convenzione Aviva/Unicredit, docomma 3 dei ricorrenti , senza affatto tener conto che tra i ricorrenti e la stessa Compagnia era stato sottoscritto a latere uno specifico contratto Modulo adesivo, docomma 1 dei ricorrenti , avente ad oggetto, tra l'altro, un accordo circa la restituzione del premio assicurativo, in caso di accollo o di estinzione anticipata del mutuo questo il tenore della clausola In caso di accollo e di anticipata estinzione del Mutuo non dovuta a liquidazione dell'Indennizzo per Morte o IPT, la Società restituirà all'Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di Premio corrispondente relativo al periodo di assicurazione non goduta calcolata secondo la seguente formulazione . Pertanto, posto che - come anche si evince dalla sentenza impugnata - per Contraente si intende la banca mutuante Unicredit e che con Assicurato si individuano i mutuatari, è fuori discussione che la Corte di merito abbia del tutto omesso l'esame di un fatto storico decisivo, ossia che, sulla legittimazione alla restituzione del premio per il periodo di polizza non goduto sussisteva un accordo, potenzialmente derogatorio rispetto a quanto previsto, al riguardo, dalla Polizza Collettiva. D'altra parte, quanto al malgoverno delle norme specificamente rubricate nel terzo mezzo, in tema di interpretazione delle clausole contrattuali, è del tutto evidente che lo stesso mancato apprezzamento di un tale accordo ne ha del tutto impedito una effettiva valutazione, sia in sé considerato, sia in comparazione con le altre clausole ed in particolare, con quelle di cui agli artt. 8 e 9 della Polizza Collettiva , se del caso anche sotto il profilo della buona fede e della eventuale interpretatio contra stipulatorem, con conseguente violazione delle stesse suddette norme. 2.2 - È fondato anche il secondo profilo del primo mezzo. Infatti, il Tribunale aveva ritenuto che la somma complessiva del premio corrisposta alla Compagnia in unica soluzione direttamente dai mutuatari, ma pacificamente finanziata dalla mutuante era stata già recuperata dalla banca, perché questa aveva già incassato, oltre ad una parte delle rate spontaneamente pagate, la somma ricavata dall'esecuzione immobiliare, ossia Euro 141.265,05. Pertanto, posto che, quanto ai criteri di imputazione dei pagamenti nella restituzione delle rate, era previsto che essi andassero computati - prima che ad estinzione del debito - anche ad estinzione del premio assicurativo anticipato v. art. 9 della Polizza Collettiva, riportata in ricorso alle pp. 13-14 , ed essendo certo che la banca aveva incassato almeno le somme sopra indicate, non v'è dubbio che l'intera somma del premio pagato Euro 18.900,00 era stata già comunque restituita alla banca o almeno, essa l'aveva certamente ed integralmente recuperata ciò a prescindere dalla effettiva quantificazione del premio rimborsabile, questione di cui si dirà infra . Pertanto, il ragionamento seguito dalla Corte d'appello, nel ritenere che unico soggetto legittimato alla restituzione del premio non poteva che essere Unicredit, è evidentemente viziato dall'omessa considerazione di un fatto storico, ossia che questa aveva già certamente ed integralmente recuperato il premio di polizza o, quantomeno, quanto avrebbe dovuto rimborsarsi , il cui pagamento effettuato direttamente dai mutuatari essa aveva finanziato. Si tratta, con ogni evidenza di un fatto decisivo, perché se tanto fosse stato considerato, la Corte non avrebbe potuto concludere con l'affermazione della sicura ed esclusiva legittimazione attiva di Unicredit, negandola in capo agli odierni ricorrenti. 3.1 - Anche il secondo motivo, con cui si denuncia il vizio motivazionale, è fondato. Infatti, è del tutto evidente che non può contemporaneamente sostenersi - come ha fatto la Corte d'appello - che il contratto di assicurazione è ancora in essere e che taluno benché non i mutuatari abbia diritto alla restituzione dei premi di polizza per il periodo non goduto o il contratto di assicurazione è ancora efficace, perché il rischio assicurato è ancora sussistente in relazione alla prestazione dovuta, e dunque non può neppure ipotizzarsi una restituzione del premio, che postula la cessazione dell'efficacia di quello oppure esso ha comunque cessato i suoi effetti, in relazione al contratto di mutuo per aver anche questo cessato i suoi effetti, ovviamente avuto riguardo alle clausole che delineano complessivamente il collegamento negoziale tra i due rapporti contrattuali , e dunque può certamente discutersi di una parziale restituzione del premio. Tertium non datur. 3.2 - È il caso di evidenziare che il giudice del rinvio, procedendo ad un nuovo esame dell'appello di Aviva - e ovviamente nei limiti della devoluzione - sulle questioni fin qui esaminate, dovrà comunque affrontare e risolvere il problema di fondo del collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e la polizza assicurativa in favore del mutuante come nel complesso risultante sia dalla Polizza Collettiva, sia dal Modulo adesivo . Infatti, posto che, da quanto è dato evincere dagli atti legittimamente consultabili da questa Corte, il caso della risoluzione del mutuo per inadempimento del mutuatario non è specificamente ed espressamente preso in considerazione dalle condizioni di contratto, il problema fondamentale da risolvere consiste nella individuazione del rischio assicurato morte, infortunio, ecc. in rapporto alla prestazione indennitaria dovuta dalla Compagnia al contraente la banca . Per meglio intendersi, compete al giudice del merito verificare - in forza delle condizioni di polizza e, dunque, della stessa volontà contrattuale delle parti benché riferita, quanto alla Polizza Collettiva, ad un soggetto, Unicredit, che non è parte del giudizio ma la questione qui rileva solo incidentalmente, com'è ovvio , quale sarebbe stata la prestazione dovuta dalla Compagnia nel caso di verificazione dell'evento assicurato allorché la banca mutuante non avesse ancora interamente recuperato la somma mutuata, dopo la risoluzione del contratto di mutuo. E ancor più esemplificando, accertare se la Compagnia fosse stata tenuta al pagamento dell'indennizzo qualora l'evento assicurato si fosse verificato in pendenza della procedura esecutiva immobiliare a carico degli odierni ricorrenti al cui esito il credito della banca non è stato del tutto estinto , o anche dopo l'assegnazione del quinto stipendiale ex art. 553 c.p.comma , a carico del V. , e per il tempo in cui il credito stesso potesse dirsi almeno ancora in parte sussistente e, con esso, l'assicurato rischio del suo mancato soddisfacimento . Se il giudice del rinvio accertasse una simile consistenza del collegamento negoziale, dovrebbe allora inferirsene che la polizza sarebbe da considerare in essere per usare le parole della sentenza impugnata fin tanto che il credito della banca sia ancora sussistente, seppure in parte, in definitiva garantendo la banca, in tale ipotesi, dalla mancata restituzione della somma mutuata, sic et simpliciter ed è compito del giudice del rinvio, in tal caso, verificare se il credito, per effetto del pignoramento presso terzi a carico del V. e di quanto prima recuperato nella procedura immobiliare , sia stato interamente estinto o meno, giacché solo nel primo caso potrebbe farsi questione di una restituzione del premio, e solo a far data dall'effettiva integrale estinzione del credito medesimo, con tutto quanto ne consegue. Va da sé che, ove invece si accertasse che la cessazione anticipata del rapporto creditizio qualunque ne sia la causa risoluzione del contratto per inadempimento, estinzione volontaria, recesso, accollo, ecc. determini, in base alla effettiva volontà delle parti, l'inefficacia della polizza ad esso collegata, perché la funzione dell'assicurazione sia venuta meno, ben potrà porsi la questione della restituzione del premio, sulla base delle richiamate clausole contrattuali, benché a far data da detta estinzione. 4.1 - Il quarto motivo è conseguentemente assorbito, perché ciò che viene specificamente in rilievo non è l'applicazione o la violazione delle norme rubricate, bensì l'esatta individuazione dell'oggetto della Polizza Collettiva, come anche integrata con quanto previsto nel Modulo di adesione, il cui accertamento è demandato, come prima s'è detto, al giudice del rinvio. 5.1 - In definitiva, sono accolti i primi tre motivi, mentre il quarto è assorbito. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell'appello di Aviva s.p.a., prendendo in considerazione i fatti pretermessi ed adeguatamente motivando, nei limiti di quanto devolutole con il gravame, come da parte motiva, nonché attendendosi ai superiori principi, e pure provvedendo sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso e dichiara assorbito il quarto. Cassa in relazione e rinvia alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.