Quale tutela è migliore per clienti ed azionisti delle banche in fallimento: risoluzione o liquidazione?

Il Tribunale dell’UE in alcune sentenze pubblicate oggi ha respinto i ricorsi di creditori ed azionisti di una nota banca spagnola colpita dalla crisi di alcuni anni fa. Per loro nessun risarcimento dal Fondo di risoluzione unico SRF o FRU in quanto, secondo una stima effettuata da una società di valutazione internazionale, in caso di liquidazione della banca non avrebbero ottenuto un trattamento migliore rispetto alla effettuata procedura di risoluzione.

È quanto deciso dal Tribunale dell’UE EU T 2023 732, 733 e 734, T-340, 330 e 304/20 del 22 novembre 2023 nel rigettare alcuni ricorsi di clienti e investitori di una nota banca spagnola che si erano visti rifiutare un indennizzo, dato che la procedura di risoluzione della banca non era peggiore di una procedura d’insolvenza ordinaria della stessa. I ricorrenti avevano acquistato strumenti di capitale e fondi d’investimento di tale Istituto e il Regno di Spagna era azionista della banca fallita. Il 7 giugno 2017 la sessione esecutiva del CRU Comitato unico di risoluzione, nda ha adottato la decisione SRB/EES/2017/08 relativa all'adozione di un programma di risoluzione nei confronti del Banco Popular in prosieguo il programma di risoluzione , sulla base del regolamento UE n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nell'ambito di un meccanismo di risoluzione unico e un Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento UE n. 1093/2010 neretto, nda . La procedura era stata preceduta da 3 valutazioni eseguite da una società di valutazione , selezionata tramite appalto pubblico la prima era per fornire informazioni sulla sussistenza delle condizioni per ricorrere ad una procedura di risoluzione, l’altra per stimare il valore delle attività e delle passività del Banco Popular, di fornire una stima del trattamento che gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto se il Banco Popular fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza, di fornire la base per prendere la decisione sulle azioni e sulla proprietà da trasferire e per consentire al CRU di determinare le condizioni commerciali ai fini dello strumento cessione di attività e la terza per vagliare il trattamento che avrebbero ricevuto gli azionisti e creditori della banca con una liquidazione ordinaria della durata di 18 mesi, 3 e 7 anni. È stato anche inviato un documento con ulteriori delucidazioni. Da queste valutazioni era emerso che la procedura di risoluzione era migliore della liquidazione. I ricorrenti hanno impugnato questa decisione per una pluralità di motivi, invocando anche lesioni ai loro diritti di difesa. Misure comunitarie a tutela dei risparmiatori/azionisti etc. e dei mercati finanziari dell’UE. Dopo la crisi mondiale del 2008, il Legislatore dell’UE, nell’ambito dell’Unione bancaria , ha adottato varie misure a tutela dei mercati finanziari per promuoverne la stabilità . Tra questi c’è il Meccanismo di risoluzione unico SRM volto ad una risoluzione ordinata delle banche in dissesto od a rischio d’insolvenza per raggiungere i suddetti fini. In questi casi il Comitato di risoluzione unico SRB o CRU , un'agenzia dell'Unione, può, a determinate condizioni, adottare un programma di risoluzione che dovrà essere approvato dalla Commissione . Gli azionisti ed i creditori hanno diritto ad essere ascoltati in merito alla scelta e l’intera procedura è disciplinata da regole certe, chiare e condivise . Ad ulteriore tutela è istituito un Fondo di risoluzione unico SFR o FRU è un fondo di emergenza, finanziato dal settore bancario, da usare in caso di crisi. Nella fattispecie dopo un appalto pubblico era stata selezionata una società per una valutazione indipendente della durata della procedura d’insolvenza ordinaria, dei crediti in bonis, dei crediti deteriorati, degli immobili, dei rischi giuridici, sì da valutare se per gli azionisti e creditori della banca era migliore una risoluzione o ricorrere alla procedura ordinaria d’insolvenza. Nella fattispecie è stata giudicata migliore la prima ipotesi decidendo di cedere l’istituto ad un’altra nota banca spagnola per un prezzo simbolico di €.1 procedendo ad una fusione per incorporazione. Tutela degli interessi dei creditori ed azionisti e durata della procedura d’insolvenza. Rinviando ai testi delle sentenze su questo punto e sulle critiche alla valutazione della massa passiva ed attiva e sulle asserite violazioni del diritto di proprietà dei ricorrenti, in primis il Trib.UE è competente a statuire sia nelle situazioni in cui l'atto controverso si fonda su una valutazione di fatti scientifici e tecnici molto complessi, sia nel caso di valutazioni economiche complesse come nella fattispecie. Relativamente alle varie censure e contestazioni sulle varie ipotesi di durata della procedura d’insolvenza sono state rigettate tutte perché non provate lo stesso per le altre sopra citate per il perito la procedura non sarebbe dovuta durare più di 7 anni per essere ragionevole. Ciò si fonda sul tenore letterale della legge n. 22/2003, che prevede la possibilità di revocare il curatore fallimentare in caso di proroga ingiustificata della liquidazione, e del fatto che taluni creditori non hanno interesse a prolungare la procedura , tale revoca costituisce un'eventualità che l'impresa di valutazione potrebbe prendere in considerazione in sede di valutazione della durata della procedura di liquidazione neretto, nda . Infatti l’ordine gerarchico dei vari creditori comporta una diversità d’interessi circa la durata della procedura alla luce delle disposizioni della legge n. 22/2003 sugli interessi sui crediti chirografari vale a dire quando gli interessi successivi alla liquidazione non sono dovuti , è improbabile che i creditori privilegiati compreso il sistema di garanzia dei depositi siano risarciti in caso di ritardo nel rimborso degli importi dovuti e quindi spingano per un periodo di liquidazione più breve . Tutti i vari scenari e questa possibile differenza di trattamento tra i vari ranghi di creditori erano stati ampiamente analizzati dalla società di valutazione, perciò, nulla è eccepibile in ordine alla accuratezza delle varie citate stime e della procedura nel complesso. Indipendenza del perito. È stata messa in discussione stante il fatto che la società asseritamente aveva offerto servizi sia alla banca fallita che a quella che l’ha rilevata. Tutto è infondato rinviando alle sentenze ogni approfondimento sul punto. La selezione ha seguito standard rigidi ed è stata rispettata la trasparenza della procedura di appalto del servizio. Potere vincolante della decisione del CRU. Infondata anche ogni censura sul punto. Il CRU è un’authority che gode di discrezionalità in materia. Le sue decisioni in ordine alla risoluzione ed al risarcimento di azionisti e creditori sono vincolanti e soggette all’eventuale vaglio di un giudice indipendente. In base anche alle stime citate, eseguite con metodi corretti, rigidi e trasparenti , si è giunti alla conclusione che la procedura di risoluzione non era peggiore di quella d’insolvenza perché avrebbe portato ad un identico esito. Lesione dei diritti di difesa dei ricorrenti. Il contraddittorio tra le parti si è svolto in due precise fasi, adeguatamente disciplinate . Nella prima fase, quella della registrazione , gli azionisti e i creditori interessati sono stati invitati a manifestare il loro interesse a esercitare il loro diritto di essere ascoltati mediante un apposito modulo di registrazione online aperto fino al 14 settembre 2018. Successivamente, l'SRB doveva verificare se ciascuna parte che aveva manifestato interesse avesse lo status di azionista o creditore interessato. Gli azionisti interessati e i creditori interessati erano tenuti a fornire la prova della loro identità e la prova di detenere, alla data del 6 giugno 2017, uno o più strumenti di capitale del Banco Popular che erano stati svalutati o convertiti e trasferiti nell'ambito della risoluzione. Nella seconda fase, quella della consultazione, gli azionisti e i creditori interessati che avevano manifestato il loro interesse ad esercitare il loro diritto di essere ascoltati durante la prima fase e la cui qualità era stata verificata dal CRU, potevano presentare le loro osservazioni sulla decisione preliminare alla quale era allegata la valutazione 3. Il 16 ottobre 2018 il CRU ha annunciato che gli azionisti e i creditori idonei sarebbero stati invitati a presentare osservazioni scritte sulla decisione preliminare a partire dal 6 novembre 2018. Il 6 novembre 2018 l'SRB ha inviato agli azionisti e ai creditori idonei un link personale univoco che dava accesso a un modulo su Internet che consentiva loro di presentare osservazioni sulla decisione preliminare e sulla versione non riservata della valutazione 2 fino al 3 novembre 2018 neretto, nda . Sono stati quindi rispettati , contrariamente a quanto eccepito dai ricorrenti, i principi dell’equo processo ed i diritti alla parità delle armi, alla difesa ed al contraddittorio . Infine, questa conclusione non è inficiata dalla mancata pubblicazione e condivisione di poche informazioni coperte dal segreto professionale. Si rinvia ai testi per ogni approfondimento su questo punto, sull’asserita mancata adozione di misure istruttorie su detto conflitto d’interessi ed ogni altra censura.

CGUE_22 novembre 2023_ ECLI EU T 2023 732 CGUE_22 novembre 2023_ ECLI EU T 2023 733 CGUE_22 novembre 2023_ ECLI EU T 2023 734 CGUE_22 novembre 2023_ ECLI EU T 2023 735