La pronuncia in commento osserva che uno zoccolo, se usato in un contesto aggressivo, diventa uno strumento atto ad offendere e costituisce, pertanto, arma ai fini dell'applicazione dell'aggravante prevista dall'articolo 585, comma, c.p.
Il Tribunale pronunciava sentenza di non doversi procedere per assenza di querela nei confronti dell'imputato che aveva colpito con uno zoccolo la propria moglie, cagionandole lesioni personali, giacché lo zoccolo non poteva qualificarsi come arma. Il Pm proponeva ricorso in Cassazione che era accolto, perché per i giudici di legittimità in tema di lesioni personali volontarie, l'uso di uno zoccolo integra la circostanza aggravante del fatto commesso con armi, trattandosi di arma impropria, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l. numero 110 del 1975, per il quale rientra in questa categoria qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l'offesa della persona. In proposito, la Corte di Cassazione ha evidenziato che, in tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi un manico di scopa od un ombrello, trattandosi di armi improprie, ai sensi della l. numero 11071975, articolo 4, comma 2, per il quale rientra in questa categoria, oltre agli strumenti da punta e taglio e gli altri oggetti specificamente indicati, anche qualsiasi strumento,che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l'offesa della persona Cass. numero 54148/2016 Cass. numero 54148/2016, sulla stessa linea, v. anche Cass. numero 28207/2008 Cass. numero 240448/2010, riferita ad un bicchiere di vetro adoperato come corpo contundente in un contesto aggressivo Cass. numero 170/2005, riferita a paletti di cemento e pezzi di ferro destinati a lavori edili, usati in un contesto aggressivo Cass. numero 1762/2004, riferita ad un'ipotesi di lesioni procurate con l'uso dell'attrezzo sportivo denominato long chang . In altri termini, per arma impropria deve intendersi qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa, che sia in concreto utilizzato per procurare lesioni personali, giacché il porto dell'oggetto cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione per essere utilizzato come arma. La circostanza aggravante dell'uso di uno strumento atto all'offesa, prevista per il reato di lesioni dall'articolo 585 c.p. ricorre laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa Cass. numero 46482/2014 tale essendo anche un pezzo di legno, ove utilizzato in un contesto aggressivo Cass. numero 28622/2008 . Sicché detta circostanza è stata ravvisata nella fattispecie esaminata, in cui è addebitata la condotta consistita nell'avere per l'appunto cagionato le lesioni, colpendo la persona offesa con uno zoccolo, con conseguente procedibilità d'ufficio del reato. Invero sono da ritenere armi, sia pure improprie, exl. numero 110 del 1975, articolo 4, gli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che, in particolari circostanze di tempo e di luogo, possono essere usati per l'offesa alla persona. La legittimità del porto o l'uso momentaneo od occasionale dello strumento atto ad offendere di cui all'articolo 582 c.p., comma 2, numero 2, non influisce sulla sussistenza dell'aggravante in questione, che fa riferimento ad una categoria di oggetti individuata in astratto e non richiede che l'uso dello strumento offensivo integri anche, in concreto, la contravvenzione di cui alla l. numero 110 del 1975, articolo 4.
Presidente Pezzullo – Relatore Cananzi Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. In data 5 febbraio 2020 il Tribunale di Bari in composizione monocratica dichiarava non doversi procedere nei confronti di L.G., in ordine al delitto di lesioni personali, per aver colpito con uno zoccolo la moglie Z.S., cagionandole un trauma al labbro inferiore e un trauma al ginocchio sinistro, con prognosi di giorni tre. Rispetto alla originaria contestazione di lesioni personali aggravate dall'uso dell'arma, il Tribunale escludeva che l'uso dello zoccolo potesse integrare l'aggravante contestata, riteneva pertanto procedibile a querela il delitto e congrua l'offerta reale di 500,00 Euro, non accettata dalla persona offesa, così giungendo alla pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'articolo 162-ter c.p. per estinzione a seguito di condotte riparatorie. 2. Il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico ministero della procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'articolo 173 disp. att. c.p.p. 3. Il motivo deduce violazione di legge penale, lamentando che il delitto per cui si procede è procedibile di ufficio, in quanto errata è l'esclusione dell'aggravante dell'uso dell'arma impropria, secondo gli orientamenti consolidati della Corte di legittimità, cosicché errato è stato il proscioglimento ex articolo 162-ter c.p. consentito solo per i reati procedibili a querela. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte - ai sensi del D.L. 127 del 2020, articolo 23 comma 8, - con le quali ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con o senza rinvio. Il difensore dell'imputato depositava memoria a sostegno della sentenza impugnata, chiedendo il rigetto del ricorso. 5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi del D.L. numero 137 del 2020, articolo 23, comma 8, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto del D.L. numero 105 del 2021, articolo 7, comma 1, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dal D.L. 10 ottobre 2022 numero 150, articolo 94, come modificato dal D.L. 31 ottobre 2022, numero 162, articolo 5-duodecies, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2022, numero 199. 6. Il ricorso è fondato. Infatti, pacifico è il principio consolidato per cui in tema di lesioni personali volontarie ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l'offesa della persona, trattandosi di arma impropria, ai sensi della L. numero 110 del 1975, articolo 4, comma 2, così Sez. 5, numero 54148 del 06/06/2016, Vaina, Rv. 268750 - 01, quanto ad un manico di scopa Sez. 5, numero 8640 del 20/01/2016, R., Rv. 267713 - 01, quanto all'uso di un pezzo di legno, laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa. Ne consegue che anche un pezzo di legno, se usato in un contesto aggressivo, nella specie scagliato contro la persona offesa, costituisce arma impropria ai fini dell'applicazione dell'aggravante in esame, da ciò derivando la procedibilità d'ufficio del reato mass. conf. numero 11872 del 2000 Rv. 218572 - 01, numero 28622 del 2008 Rv. 240431 - 01, numero 4405 del 2009 Rv. 242617 - 01, numero 27768 del 2010 Rv. 247888 - 01, numero 47504 del 2012 Rv. 254082 - 01, numero 49517 del 2013 Rv. 257758 - 01, numero 46482 del 2014 Rv. 261017 - 01 . Alla fondatezza del ricorso consegue che la sentenza impugnata sia annullata per nuovo esame alla Corte di appello di Bari, essendo il reato procedibile d'ufficio, il che osta all'applicazione dell'articolo 162-ter c.p. Il Giudice del giudizio rescissorio, individuato ai sensi dell'articolo 569 c.p.p., comma 4, dovrà attenersi ai menzionati principi di diritto. 7. Va infine escluso che il delitto sia estinto per prescrizione, in quanto nel corso della trattazione del ricorso per cassazione, erroneamente trattato da parte della Corte di appello di Bari, che con ordinanza rimetteva a questa Corte la delibazione del ricorso medesimo, interveniva un rinvio dall'udienza del 30 maggio 2023 a quella del 6 luglio 2023, il che integra la sospensione del termine di prescrizione in assenza di opposizione da parte della difesa dell'imputato Rv. 284045-01 267188-01 . 8. D'ufficio va disposto l'oscuramento dei dati personali, attesa la necessità prevista dal D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52, comma 2, di predisporre tale misura a tutela dei diritti e della dignità degli interessati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari. In caso di diffusione del presente provvedimento andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.