Diritto di sopraelevazione: le condizioni statiche devono sussistere ex ante

La Corte di Cassazione ribadisce il principio di diritto secondo cui le condizioni statiche dell’edificio rappresentano un limite all’esistenza stessa del diritto di sopraelevazione e non l’oggetto di verifica e consolidamento per il futuro esercizio del medesimo.

Con l'ordinanza pronunciata il 27 ottobre scorso, la Cassazione torna a ribadire un principio di diritto essenziale in materia di diritto di sopraelevazione . La vicenda trae origine dalla sopraelevazione costruita al secondo piano di un immobile in comproprietà il proprietario della porzione sottostante chiedeva che il proprietario della porzione al secondo piano sulla quale aveva provveduto a realizzare un'opera sopraelevata, provvedesse alla sua demolizione perché non rispettante la normativa urbanistica nonché il diritto di proprietà . La vicenda giungeva avanti la Corte di Cassazione. La Cassazione muove dall'analisi dell' art. 1127, comma 2, c.c. in raccordo alla normativa antisismica. Come già affermato dal Supremo Collegio sez. II, 29 gennaio 2020, n. 2000 in ossequio alla tutela e salvaguardia di beni giuridici primo tra tutti il bene vita , il divieto di sopraelevazione per le condizioni statiche dell'edificio va inteso nel senso che tale divieto sussiste sia quando le strutture dell'edificio non possono sopportarne il peso , sia quando le strutture, una volta realizzata l'opera sopraelevata, non consentano di sopportare urti di natura sismica . Inoltre, il limite delle condizioni statiche dell'edificio ex art. 1127 c.c. esprime un divieto assoluto che è ovviabile solo qualora il proprietario sia autorizzato, con delibera unanime dei condomini, all'esecuzione delle opere di rafforzamento e di consolidamento necessarie a rendere idoneo il fabbricato a sopportare il peso della nuova costruzione. Conseguenza diretta è che le condizioni statiche dell'edificio rappresentano un limite all'esistenza stessa del diritto di sopraelevazione , e non già l'oggetto di verificazione e di consolidamento per il futuro esercizio dello stesso, limite che si sostanzia nel potenziale pericolo per la stabilità del fabbricato derivante dalla sopraelevazione, il cui accertamento costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato . Leggendo il comma 2 dell' art. 1127 c.c. in accordo con le disposizioni dettate in materia antisismica, risulta chiaro come tale norma sia posta a tutela delle condizioni statiche dell'edificio che devono sussistere ex ante e non oggetto di possibili, incerti e futuri interventi affidati alla buona volontà del sopraelevante . Le condizioni statiche devono quindi essere sussistenti ed intrinseche alla nuova opera avuto riguardo alle condizioni dell'edificio.