Se il figlio è maggiorenne e autosufficiente, non ha diritto all’assegnazione della casa familiare

L'interesse alla conservazione dell'habitat domestico viene a mancare se il figlio ha raggiunto la maggiore età e l'indipendenza economica, nonostante l'abitazione sia luogo di convivenza stabile e il figlio vi faccia rientro con frequenza giornaliera dopo il lavoro.

La Suprema Corte, con sentenza numero 32151 del 20 novembre 2023, rigetta il ricorso proposto dall'ex coniuge, nell'ambito del giudizio divorzile, per l'assegnazione della casa familiare, nonostante il precedente di legittimità invocato secondo cui «Sussiste l'ipotesi di convivenza rilevante agli effetti dell'assegnazione della casa familiare allorché il figlio maggiorenne non autosufficiente torni con frequenza settimanale presso la casa familiare» Cass. numero 23473/2020 . Il precedente riguarda, infatti, il figlio maggiorenne, ma il maggiorenne non economicamente sufficiente. Nel caso sottoposto all'esame della Cassazione il figlio della ricorrente, maggiorenne, nonostante facesse rientro alla casa familiare «con frequenza giornaliera dopo il lavoro» e fosse la casa «luogo di convivenza stabile di madre e figlio», aveva raggiunto l'indipendenza economica, dunque non possono trovare accoglimento le argomentazioni della madre-ricorrente per le quali la circostanza che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica rileva solo per la revoca dell'assegno di mantenimento «mentre la revoca dell'assegnazione della casa familiare avrebbe presupposto la prova del venir meno dell'esigenza abitativa con carattere di stabilità e richiesto la verifica del preminente interesse della prole, anche nel caso del figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente». La Cassazione richiama il seguente principio «la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate» Cass. numero 25604/2018 , sul rilievo che la revoca dell'assegnazione della casa familiare è provvedimento che ha come esclusivo presupposto «l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario» Cass. numero 20452/2022 . Indiscutibile, nel caso in esame, il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio, dunque il ricorso viene rigettato.

Presidente Antonio – Relatore Tricomi Ritenuto che 1.- D.L. ha presentato ricorso per cassazione con un mezzo avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria pubblicata il 7 settembre 2021 resa in giudizio divorzile che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accolto il gravame proposto dall'ex coniuge M.S. e respinto le originarie domande formulate dalla D. per conseguire l'assegnazione della casa familiare sita in omissis e la contribuzione da parte di M.S. al mantenimento del figlio maggiorenne G. M. ha replicato con controricorso, seguito da memoria depositata tardivamente. È stata disposta la trattazione camerale ex articolo 380 bis.1. c.p.c. Considerato che 2.1.- Con l'unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 155 e 337 sexies c.c. La censura concerne la statuizione con cui la Corte di merito, esaminate le condizioni economiche del figlio maggiorenne e ritenuto il raggiungimento da parte dello stesso dell'autosufficienza economica, stante il rapporto di lavoro intrattenuto con una società di ristorazione operante all'interno dei treni ad alta velocità, ha respinto la domande ai assegnazione della casa familiare formulata dalla madre, ciò nonostante fosse stato rappresentato che l'abitazione in questione era luogo di convivenza stabile di madre e figlio e ad essa il figlio faceva rientro con frequenza giornaliera dopo il lavoro. Sostiene la ricorrente che la circostanza che il figlio avesse raggiunto, come incontestato, l'autosufficienza economica, rilevava solo al fine della revoca dell'assegno di mantenimento, mentre la revoca dell'assegnazione della casa familiare avrebbe presupposto la prova del venir meno dell'esigenza abitativa con carattere di stabilità e richiesto la verifica del preminente interesse della prole, anche nel caso del figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente. 2.2.- Il motivo è infondato e va respinto. 2.3.- Questa Corte ha già affermato che la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate Cass. numero 25604/2018 , sul rilievo che la revoca dell'assegnazione della casa familiare è provvedimento che ha come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario Cass. numero 20452/2022 , principi dai quali non vi è ragione di discostarsi. Incontestato, nel caso in esame, il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio, la decisione risulta immune da vizi e tale conclusione non è revocata in dubbio dal precedente di legittimità invocato dalla ricorrente che risulta erroneamente interpretato e, anzi, smentisce l'assunto giacché il principio affermato, secondo il quale Sussiste l'ipotesi di convivenza rilevante agli effetti dell'assegnazione della casa familiare allorché il figlio maggiorenne non autosufficiente torni con frequenza settimanale presso la casa familiare. Cass. numero 23473/2020 , concerne, per l'appunto, il figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente. 3.- In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. - Rigetta il ricorso - Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 3.000,00=, oltre Euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge - Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52 - Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.