Benefici penitenziari: la Cassazione rigetta il ricorso costituzionale sulla mancata valutazione della situazione soggettiva del condannato

L’art. 58- quater , comma 7, ord. pen., non sancisce un divieto generalizzato di concessione di misure alternative alla pena detentiva, ma ne prevede una loro limitazione nel caso in cui il soggetto, dichiarato recidivo, richieda per una seconda volta la misura alternativa.

La Cassazione nel rigettare la questione di legittimità costituzionale sollevata, prende le mosse dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 79 del 2007 sull' art. 58 quater , comma 7 bis l. 354/1975 . In tale sentenza la Consulta ha pronunciato declaratoria di incostituzionalità dei commi 1 e 7 bis dell'art. 58 quater della legge n. 354 del 1975 nella parte in cui non prevedono che i benefici in essi indicati possano essere concessi, sulla base della normativa previgente, nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005 , abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti . Sottolinea la Suprema Corte come nella pronuncia di illegittimità la Consulta prenda le mosse dalla finalità rieducativa della pena di cui all' art. 27, comma 3, Cost. e su come la stessa si rifletta su tutta la legislazione penitenziaria. Tale illegittimità costituzionale deve individuarsi nella mancanza di una disciplina transitoria e nei conseguenti effetti negativi dispiegati nei confronti dei singoli condannati che già avevano maturato nella vigenza della previgente disciplina le condizioni per godere del beneficio. I percorsi rieducativi dei condannati non possono essere vanificati dalla mera successione di leggi nel tempo , e la restrizione a solo una volta della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà al condannato al quale sia sitata applicata la c.d. recidiva reiterata art. 99, comma 4 c.p. non si pone in contrasto con la finalità rieducativa della pena di cui all' art. 27 Cost. . L'art. 58 quater , comma 7, ord. pen., non sancisce un divieto generalizzato di concessione di misure alternative, ma ne prevede una loro limitazione nel caso in cui il soggetto, dichiarato recidivo, richieda per una seconda volta la misura alternativa. Oltretutto il fatto che al soggetto dichiarato recidivo sia stata revocata la misura premiale, evidenzia come il beneficio non abbia avuto l'esito sperato dimostrando la persistente pericolosità sociale del reo. È evidente, quindi, che questa situazione sia incompatibile con i presupposti per l'applicazione della misura alternativa e quindi, la scelta del legislatore di non procedere a un'ulteriore valutazione sulla situazione soggettiva del condannato da parte del tribunale, non risulta irragionevole.

Presidente Rocchi Relatore Russo Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.