L’appaltatore deve sopportare l’intero pregiudizio economico derivante dai vizi dell’opera realizzata

Nell’appalto, in caso di difformità e vizi dell’opera, qualora il committente esperisca i rimedi riparatori, sono a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze dell'inesatto adempimento, per cui è tenuto a sopportare l’intero peso economico idoneo a garantire il risultato che si sarebbe ottenuto con l’esatta esecuzione del contratto.

Il caso La società Alfa concludeva con la società Beta un contratto d' appalto avente ad oggetto la realizzazione di un capannone industriale. L'opera, tuttavia, presentava dei difetti costruttivi che provocavano delle infiltrazioni tali da richiedere il rifacimento integrale del manto di copertura. La vicenda processuale La società committente, in virtù della clausola compromissoria prevista nel contratto, adiva un collegio arbitrale per ottenere dalla società appaltatrice il risarcimento del danno derivante dai vizi costruttivi dell'opera, risarcimento che il collegio le riconosceva in misura ridotta rispetto alla pretesa avanzata. Pertanto, la stessa committente impugnava il lodo denunciando che il collegio arbitrale avrebbe dovuto riconoscere il diritto al risarcimento per l'eliminazione di tutti i vizi e difetti, a spese dell'appaltatrice. La Corte d'appello rigettava la domanda ritenendo che il collegio aveva correttamente condannato la società appaltatrice al pagamento della somma corrispondente alle spese già sostenute dall'appellante al fine di procedere alle riparazioni dei difetti del fabbricato, dovendosi ritenere tali spese sufficienti ad eliminare i vizi dell'opera. Avverso la sentenza d'appello ricorreva in Cassazione la committente denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1668, 1669 e 2697 c.c. , e sostenendo l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva riconosciuto il risarcimento del danno in misura corrispondente alla situazione economica in cui la ricorrente si sarebbe venuta a trovare se il contratto fosse stato esattamente adempiuto. La Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata. Rimedi esperibili Nel caso di specie la committente aveva richiesto il risarcimento per equivalente dell'integrale onere economico derivante dall'eliminazione dei vizi, il quale, ove non sia domandata direttamente la riduzione del prezzo, costituisce rimedio alternativo all'esecuzione specifica consistente nell'eliminazione delle difformità o dei difetti dell'opera a spese dell'appaltatore ex art. 2931 c.c. cfr. C. Cass. n. 23291 del 23/08/2021 . Le motivazioni del giudizio di legittimità La Cassazione afferma che la garanzia per vizi nel contratto di appalto, a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c. , comporta il diritto del committente ad ottenere l' integrale risarcimento del danno in modo tale da garantire allo stesso l' eadem res debita ovvero l' effettiva corrispondenza dell'opera alla struttura e alla destinazione concordate nel contratto. La Corte, richiamando la sentenza n. 4161 del 02/03/2015, ha stabilito che sono a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze dell'inesatto adempimento. Ne consegue che, nel caso in cui le spese sostenute dal committente per il suo intervento riparatorio non abbiano consentito la eliminazione permanente dei vizi ed il superamento definitivo del pregiudizio lamentato, l'appaltatore è tenuto a sopportare l'intero peso economico in modo da garantire il risultato preventivamente concordato con l'esatta esecuzione del contratto di appalto e non solo quello derivante dalle spese per far fronte temporaneamente ai vizi insorti. Onere della prova In tale fattispecie il committente non è tenuto a dimostrare la colpa dell'appaltatore in quanto, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, tale colpa è presunta fino a prova contraria, con la conseguenza che il committente deve provare solo l'esistenza dei difetti, mentre è a carico dell'appaltatore l'onere di provare che la cattiva esecuzione dell'opera sia stata determinata dall'impossibilità di un esatto adempimento della prestazione cfr. C. Cass. n. 21269 del 5/10/2009 .

Presidente Orilia - Relatore Carrato il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.