PMA, genitore di intenzione e genitore sociale: non è sufficiente il sentimento di paternità da parte dell’adulto

Nel caso di specie, Tizio si rivolgeva al Tribunale di Milano per sentire dichiarare, in via principale ex art. 250 comma 4 c.c., che il minore Caio fosse suo figlio in subordine, chiedeva l’autorizzazione al riconoscimento del minore la pronuncia dei provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento del minore e l’adozione di tutti i provvedimenti utili per ripristinare la relazione col figlio in caso di opposizione della madre, chiedeva, infine, la pronuncia di una sentenza non definitiva che tenesse luogo del consenso mancante.

In particolare, il minore Caio era nato all'estero a seguito di PMA avviata tramite embrioni crioconservati provenienti da donatori anonimi. Nel rivolgersi al Tribunale, Tizio allegava di aver istaurato una relazione sentimentale con la madre del bambino che la coppia aveva deciso di intraprendere un percorso di PMA visto che la donna non poteva concepire naturalmente che si erano pertanto recati all'estero ove era nato il bambino che la relazione con la donna era proseguita a distanza senza convivenza e che egli aveva assunto un ruolo di riferimento per il bambino fino a quando, venuta meno anche la relazione sentimentale con la madre del piccolo, la donna avrebbe interrotto i rapporti tra Tizio e Caio. La donna, nell'opporsi al riconoscimento di Tizio, affermava che, diversamente da quanto prospettato dall'attore, questi non avesse partecipato al progetto di genitorialità , non essendo dunque il genitore c.d. intenzionale , che il progetto fosse tutto della donna la quale, appunto, si era recata all'estero per sottoporsi alla PMA quale donna single”, non ammessa in Italia e che gli incontri tra padre e figlio erano stati pochi, nell'ordine di 48 giorni in 4 anni. Il Tribunale nominava un Curatore Speciale. Il genitore di intenzione Compiuta un'accurata istruttoria, sentiti i testimoni, il Tribunale rigettava la domanda di Tizio stante la mancanza della prova che l'attore fosse genitore di intenzione del figlio nato dalla donna. È mancata, infatti, la prova per cui il progetto di dare alla luce quel bambino tramite PMA fosse un progetto comune alla coppia. Anzi, dalle testimonianze e dall'interrogatorio libero dello stesso Tizio era emerso con chiarezza che era la donna a voler diventare madre, indipendentemente da una relazione sentimentale con un'altra persona che il progetto, pertanto, fosse solo della donna e l'uomo si era limitato ad esserle accanto e ad accompagnarla in clinica. I moduli del consenso informato alla tecnica di PMA erano firmati soltanto dalla donna quale donna single ”. Prova dell'assenza in capo a Tizio di un progetto di divenire genitore intenzionale è anche la circostanza di fatto che la donna si fosse rivolta ad una clinica di un paese estero in cui la PMA è ammessa anche alle donne single. In Italia la coppia avrebbe ben potuto sottoporsi alla PMA e l'uomo avrebbe potuto utilizzare il proprio materiale biologico. Tizio non è stato un genitore intenzionale e cioè il partner che ha deciso di costruire un progetto familiare con la propria compagna e che ha inteso assumere la responsabilità di scegliere le tecniche di PMA per consentire la nascita di un bambino che diventa figlio della coppia. Pertanto, il Tribunale rigetta la domanda di riconoscimento ex art. 250 comma 4 c.c. Il genitore sociale L'eventuale intenzione di Tizio, dopo la nascita del bambino, di esercitare un ruolo genitoriale nei confronti del nato potrebbe portare al riconoscimento di un ruolo di genitore sociale ” e cioè di una relazione forte tra l'adulto e il minore, figlio della compagna tanto che l'interruzione del rapporto da parte della donna potrebbe integrare un pregiudizio per il minore. Manca, però, anche qui la prova di una genitorialità sociale la scarsa frequentazione di Tizio con piccolo, la relazione occasionale, tra i due, non forniscono la prova di assunzione di responsabilità genitoriale da parte dell'uomo verso il minore. Il sentimento dell'adulto L' affetto provato dall'uomo nei confronti di quel bambino ed il desiderio di essere per quel minore un punto di riferimento anche genitoriale – sentimento dell'adulto - non è sufficiente nemmeno per farlo divenire un genitore sociale.

Presidente/Relatore Cattaneo Premesso in fatto P.A. ha chiesto che sia dichiarato che il minore A. DI T., nato il omissis a omissis e figlio di DI T.L. sia figlio di esso ricorrente in via subordinata di essere autorizzato al riconoscimento di A. DI T. che vengano pronunciati i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell' articolo 315-bis c.c. che vengano immediatamente adottati tutti i provvedimenti utili per ripristinare la relazione di esso ricorrente con il figlio minore che, in caso di opposizione della DI T.L. alla domanda di affidamento e mantenimento, che sia pronunciata sentenza non definitiva che tenga luogo del consenso mancante. Allegava che egli aveva instaurato una relazione sentimentale con la DI T.L. dal 2016, che la coppia aveva deciso di intraprendere un percorso di PMA visto che la DI T.L. non poteva concepire un figlio naturalmente, che si erano recati in Spagna per le pratiche di PMA, che la gravidanza era stata avviata con embrioni crioconservati provenienti da donatori anonimi, che il bambino era nato il omissis e che la mamma aveva scelto il nome A. DI T., che la relazione con la DI T.L. era proseguita a distanza, senza convivenza fino al giugno 2020, che egli aveva assunto un ruolo affettivo di riferimento sempre più importante per il minore ed un ruolo di responsabilità esterna per il bambino, che nel febbraio 2021 egli aveva avviato una relazione con altra donna, che fino al novembre 2021 la madre aveva consentito il protrarsi della relazione affettiva tra esso ricorrente ed il bambino, ma che poi era seguito un periodo di forte conflittualità perché la DI T.L. aveva preteso che si formasse una famiglia unita e convivente in mancanza della quale avrebbe impedito ogni relazione padre/figlio, che l'ultimo incontro con il figlio era avvenuto il 5.3.2022. Evidenziava che era applicabile l' art. 250 c.c. . che la norma consentiva di assumere provvedimenti provvisori al fine di instaurare la relazione, che comunque il Tribunale doveva adottare i provvedimenti convenienti ex art. 333 c.c. a tutela del rapporto di fatto instaurato tra esso ricorrente ed il minore quale genitore sociale. Si costituiva la DI T.L. opponendosi al riconoscimento in quanto il P.A. non aveva affatto partecipato e condiviso il percorso di genitorialità che aveva portato alla nascita di A. DI T Si era trattato di una scelta esclusiva di ella resistente che si era determinata a costruire una famiglia monogenitoriale in totale autonomia. Evidenziava che effettivamente aveva avuto una relazione con il P.A., che ella l'aveva notiziato del proprio progetto genitoriale, che gli aveva mandato le foto del piccolo e lo aveva informato di alcuni passi della sua crescita e che anche si erano verificati momenti di condivisione tra il P.A. ed il minore, ma si era trattato solo di complessivi 48 giorni con incontri anche di un solo quarto d'ora , a fronte di 4 anni della vita del bambino, Chiedeva pertanto, il rigetto delle domande del ricorrente e la condanna dello stesso ex art. 96 c.p.c. Con decreto del 21.9.2022 il Tribunale, richiamata le sentenze della Corte Costituzionale n. 83 del 2011 e della Corte di Cassazione n. 27729 del 2013 , nominava di ufficio al minore un curatore speciale nella persona l'avv. A.S. del foro di Milano. Si costituiva il curatore speciale evidenziando l'ammissibilità in rito dell'azione ex art. 250 c.c. , così come proposta dal ricorrente, non contestata dalla madre e ritenuta anche dal curatore lo strumento teoricamente corretto nella fattispecie de qua sottolineava la profonda divergenza tra le ricostruzioni offerte dalle parti in merito all'esistenza o meno di un progetto di genitorialità condivisa, e la necessità di procedere con l'istruttoria orale, affinché al minore potesse, nel caso, essere garantito uno status corrispondente a quello che i genitori o presunti tali avevano ab origine pensato per lui. Anticipava che la domanda del ricorrente ex art. 330/333 c.c. per valutare compiutamente i comportamenti assunti dalla madre in vista di eventuali provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale ai sensi dell' art. 38 disp. att. c.c. applicabile rationae temporis, sarebbero stati di competenza del Tribunale per i minorenni, previa trasmissione degli atti da parte del Tribunale ordinario al Pubblico ministero minorile. All'udienza del 10.11.2022 veniva lungamente sentite le parti personalmente sui fatti di causa e venivano concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie Tempestivamente depositate le memorie delle parti, con decreto del 23.1.2023 venivano ammesse tutte le prova orali articolate sia per testi sia per interrogatorio formale del P.A., ad eccezione di alcuni capitoli pacifici o irrilevanti veniva altresì ammessa la prova contraria richiesta dal ricorrente e veniva delegato il GOT dr.ssa Angela Serpico, autorizzata come da tabelle di questo Tribunale, per l'assunzione delle prove orali. All'udienza dell'8.3.2023 veniva sentito il P.A. in sede di interrogatorio formale e venivano sentiti quali testimoni i genitori del P.A., la madre Del V.M. ed il padre P.G., la ex compagna della DI T.L., S.GR., la sorella della DI T.L. , DI T.M., e una amica comune delle parti, R.S. La causa veniva rinviata con decreto collegiale del 29.3.2023, su istanza della difesa del ricorrente per l'escussione del teste non comparso L.G. che risiedeva in Argentina ma che sarebbe dovuto rientrare in Italia dalla fine di agosto 2023, come indicato dal ricorrente. Alla udienza del 21.9.2023, tenutasi innanzi al Presidente relatore su delega del Collegio, il teste non si presentava e la difesa del ricorrente si riportava ad una pec del predetto con la quale questi aveva genericamente dichiarato la propria impossibilità a comparire. Il difensore dichiarava di non essere a conoscenza se il teste fosse in Italia o in Argentina e chiedeva un rinvio. Il Presidente relatore rigettava l'istanza di rinvio con la seguente motivazione Rilevato che dalla pec inviata dal teste ammesso neppure si apprende se lo stesso sia in Italia o in Argentina, che la stessa pec indica un impedimento assolutamente generico del teste, che pertanto non è possibile rinviare la causa in assenza di un serio e giustificato impedimento del teste che già per la seconda volta non si è presentato mostrando di non voler adempiere all'obbligo di rendere testimonianza. Rilevato che neppure è possibile disporre l'accompagnamento coattivo del teste non essendo noto il suo indirizzo né la sua presenza in Italia. Richiamato anche il decreto collegiale del 29.3.2023 con il quale era stato anticipato l'esclusione di un ulteriore rinvio e rimetteva la causa al Collegio per la decisione nel merito. Considerato in diritto La domanda ex art. 250 co. 4 c.c. , a prescindere da una puntuale valutazione sulla sua applicabilità al caso di specie invero non è avanzata dal padre biologico, bensì da colui che si afferma genitore intenzionale è infondata e deve essere respinta atteso che manca del tutto la prova che il P.A. sia genitore di intenzione del figlio nato dalla DI T.L. In primo luogo deve evidenziarsi che tutta la documentazione attestante la gestazione della DI T.L. attraverso le tecniche di PMA effettuata presso la Clinica omissis , datata omissis , è intestata alla sola DI T.L. si vedano il programma di ovodonazione, il consenso alla crioconservazione e immagazzinamento dei embrioni, l'accettazione di ovociti a fini riproduttivi, la ricezione di ovociti a fini riproduttivi ed infine lo scongelamento ed il transfert di embrioni propri e reca l'indicazione della DI T.L. come donna single”. In secondo luogo dalle stesse dichiarazioni rilasciate delle parti e dai testi emerge che il progetto genitoriale è nato quando la DI T.L. ancora conviveva con la sua precedente compagna, S.GR. Quest'ultima, sentita come teste e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare ha dichiarato che si trattava di un progetto della DI T.L. al quale ella non aveva aderito DI T.L., quando stavamo insieme, mi ha detto che desiderava la maternità e che avrebbe portato avanti il suo progetto indipendentemente dalla mia adesione Sono sempre stata consapevole del fatto che se nella nostra relazione fosse entrato un bambino, questo sarebbe stato il figlio di DI T.L.” La teste R.S., amica di entrambe le parti -della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare-, ha dichiarato di essere amica da anni della DI T.L. e di avere conosciuto il P.A. da quanto la DI T.L. aveva a iniziato a frequentarlo. Ha dichiarato Io sapevo che il suo progetto di maternità voleva attuarlo indipendentemente dalla persona che aveva accanto … Io sono stata presente in più occasioni durante le quali lui stesso, davanti a me, ha dichiarato di essere troppo giovane per diventare papà. Inoltre rappresentava anche motivi familiari, dal momento che sua madre era contraria alla relazione. ADR Il sig. P.A. era a conoscenza del fatto che il progetto di maternità di DI T.L. prescindeva dalla sua posizione, lo so perché se ne è parlato anche davanti a me. Ribadisco che la sua posizione era di non volere un figlio in quel momento. Diceva che non era il caso. Ha più volte dichiarato, davanti a me, che era troppo giovane….Non ho mai sentito il sig. P.A. dire che voleva costituire una famiglia con DI T.L. ed il bambino. ADR Più o meno credo di avere incontrato il sig. P.A. una decina di volte e l'ultima volta qualche tempo dopo la nascita del bambino di DI T.L.…” Lo stesso P.A. sentito liberamente alla udienza del 10.11.2022 ha dichiarato ho conosciuto la DI T.L. nel novembre del 2016, fin da subito mi ha fatto presente di aver avuto questo progetto di PMA all'epoca aveva ancora una relazione con S.GR. All'inizio avevo 25 anni e non avevo in progetto di avere figli, alla sua proposta mi sentii scombussolato e non era mio interesse in quel momento avere un figlio … ha fatto quasi tutto da sola durante il percorso, però ci sono stati dei momenti in cui voleva abbandonare il percorso e io l'ho incoraggiata a proseguirlo”. Ed ancora, sentito in sede di interrogatorio formale alla udienza dell'8.3.2023, ha confermato che il progetto era di DI T.L. ma che poi anche lui ci è caduto dentro, intendo dire che il progetto iniziale non è partito da me, ma poi volevo che avesse questo bambino primo per lei, che aveva abbracciato questo progetto, e poi anche per me. ADR Sono entrato nel progetto nel senso che ci ho creduto l'ho accompagnata in Spagna la prima volta e poi, anche se non ero molto presente, perché io mi trovavo a Livorno e lei a Milano, facevamo molte video chiamate”. Pertanto il Tribunale ritiene pacifico che il P.A., che pur ha, in parte, sostenuto la compagna nel suo progetto di maternità, l'ha accompagnata in Spagna la prima volta, e l'ha qualche volta incoraggiata con messaggi telefonici, ne sia rimasto del tutto estraneo. Significativo appare il fatto che il P.A., che si è recato in Spagna con DI T.L. il 24 giugno 2017 fino al 26 giugno2017 cfr. biglietti aerei prodotti dal ricorrente , non ha sottoscritto la documentazione di avvio del percorso con la Clinica omissis datata omissis dalla quale emerge, come detto, non solo la sola sottoscrizione della DI T.L., ma anche l'indicazione della stessa come donna single”. La circostanza descritta costituisce prova certa della mancanza della volontà di partecipazione del P.A. alla gestazione della compagna. Fornisce la prova che il ricorrente non ha maturato la decisione di avere un figlio unitamente alla sua compagna per realizzare e costruire una famiglia a dispetto della impossibilità della donna a procreare la DI T.L. era in menopausa , ma che si è limitato a sostenerla in una avventura nella quale egli non ha voluto entrare. L'ha accompagnata in Spagna ma è rimasto mero spettatore del progetto procreativo scelto ed avviato dalla compagna. Ulteriore considerazione anch'essa significativa della posizione del P.A. e della DI T.L. in relazione alla genitorialità è quella che l'uomo, che pur avrebbe potuto, non ha fornito il proprio seme alla compagna. Lui l'avrebbe proposto si veda udienza 10.11.2022 ma lei ha rifiutato e comunque non è stata scelta detta strada che avrebbe potuto portare ad un percorso di PMA in Italia secondo la legge 40/2004 che consente detta tecnica procreativa alle coppie eterosessuali conviventi anche non sposate dalla quale il figlio nato acquisisce automaticamente, al momento della nascita, lo stato giuridico di figlio riconosciuto. Se ne deduce che l'esclusione del percorso in Italia trovi la propria giustificazione proprio sulla mancanza di adesione del P.A. Non appare verosimile che i due non abbiano neppure tentato una PMA nel nostro Paese, sicura e meno costosa, solo perché pensavano di non potervi accedere perché mancava la convivenza, come riferito dal P.A. alla udienza dell'11.10.2022 erano una coppia eterosessuale e se avessero avuto un reale progetto di costruire una famiglia dando alla luce un bambino la mancanza di convivenza formale avrebbe potuto essere superata. Che invece la scelta fosse proprio quella di un progetto in solitario sembra emergere anche dai messaggini scambiati dalla coppia nel 2019 prodotti dal ricorrente a proposito di costi e di detraibilità delle spese mediche sostenute in Spagna. La DI T.L. si lamenta che le detrazioni da ella richieste non fossero state riconosciute e che fosse necessaria una dichiarazione del medico italiano che attestasse che quel trattamento era consentito in Italia. A. DI T. risponde in data 25.10.2019 ma quel trattamento non è consentito in Italia” e DI T.L. replica per assurdo se lo avessi fatto quando io ho fatto il trattamento, mi accompagnavi tu, figurava che ero in coppia e il trattamento è consentito . da sola no in coppia si ma loro non sanno se io l'ho fatto in coppia o no? E lui risponde noi abbiamo entrambi i biglietti per omissis no? Dovrebbero essere attestanti”. Lo scambio conferma che i due ben sapevano che in Italia avrebbero potuto presentandosi come coppia, come in realtà erano, ed attivare una PMA secondo la legge del 2004 -estesa anche alla fecondazione eterologa dalla Corte Costituzionale nel 2014 -, che a omissis il progetto era intrapreso solo dalla donna e che a posteriori forse avrebbero potuto utilizzare i biglietti aerei per far figurare un progetto comune. Ulteriore conferma si ricava da alcuni sms scambiati dalla coppia. Il 24.5.2017, prima della nascita, lei scrive a lui oggi Amore mi è piaciuta la spontaneità con cui hai detto ‘il nostro bimbo quello che farai in Spagna adesso'. Ti è scappato così senza neanche rendertene conto . mi è piaciuto. Mi hai sorpresa. So che non vuol dire nulla, ma ho apprezzato molto l'aggettivo ‘nostro'. Si tratta di frasi che confermano che il P.A. non è stato un genitore intenzionale e cioè il partner che ha deciso di costruire un progetto familiare con la propria compagna e che ha inteso assumere la responsabilità di scegliere le tecniche di procreazione medicalmente assistita per consentire la nascita di un bambino che diventa figlio della coppia, a prescindere dal legame genetico. Per questo tipo di padre l'aggettivo nostro” assume lo stesso significato che riveste per un padre biologico e certamente non scappa senza rendersene conto”. Nulla consente di affermare, come invece espresso nel ricorso, che nel presente giudizio sia provato il progetto di formazione di una famiglia caratterizzato dalla presenza di figli anche indipendentemente dal dato genetico”, o che possa invocarsi il principio di auto responsabilità procreativa” o che il minore sia nato da atti consapevolmente volti alla riproduzione umana e consistenti nel consenso alla realizzazione di pratiche di fecondazione assistita”. Nessun progetto è stato dal P.A. condiviso, nessuna autodeterminazione alla procreazione è stata da lui maturata, nessun consenso alla realizzazione di pratiche di PMA è stato espresso. E tutto ciò, oltre che risultare dagli atti prodotti, è stato affermato dallo stesso P.A. in sede di interrogatorio libero e formale. In conclusione, sul punto, non può che escludersi che il P.A. sia genitore intenzionale del piccolo A. DI T. che è nato per un progetto di genitorialità della sola DI T.L. con il conseguente rigetto della domanda principale costruita sulla base dell' art. 250 co. 4 c.c. L'eventuale intenzione del P.A., successiva alla nascita, di esercitare un ruolo genitoriale nei confronti del nato, se è del tutto incompatibile con l'azione di cui all' art. 250 c.c. potrebbe portare -come insegnato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 225/2016 al riconoscimento di un ruolo di genitore sociale” e cioè di una relazione forte tra l'adulto ed il minore, figlio della compagna, tanto che l'interruzione ingiustificata di detto rapporto da parte del genitore biologico al momento della cessazione della relazione sentimentale e della convivenza, sarebbe riconducibile alla condotta del genitore comunque pregiudizievole al figlio” in relazione alla quale l' art. 333 c.c. consente al giudice di adottare i provvedimenti convenienti”, per esempio prevedendo le frequentazioni del minore con l'ex compagno della madre. Deve però escludersi che anche sotto questo profilo la genitorialità del P.A. sia provata. La relazione tra la DI T.L. ed il P.A. è durata fino al giugno-luglio 2020, quando il piccolo A. DI T. aveva meno di due anni. La teste S.GR., ex compagna di DI T.L., che ha avuto con lei una relazione di circa 12 anni e che ha vissuto con la stessa anche dopo la fine della relazione siamo rimaste a vivere sotto lo stesso tetto anche nonostante il fatto che ci fossimo lasciate … Quindi quando è nato A. DI T. vivevamo ancora nella stessa casa. ADR La coabitazione è finita a fine settembre 2019/primi di ottobre” ha dichiarato Io non ho mai visto il sig. P.A. Io sono stata presente per tutta la gestazione ed ero presente il giorno della nascita di A. DI T. Come ho detto, ho vissuto con DI T.L. fino all'anno di età del bambino e le rare occasioni in cui il sig. P.A. veniva io andavo da un'altra parte o usciva DI T.L. Comunque, seppure non ricordo con precisione quante volte sia capitato, posso dire che sono state veramente poche … Tra il 2017 e il 2019 è capitato due o tre volte che io e DI T.L. prendessimo accordi in quanto doveva arrivare il sig. P.A.”. La scarsa frequentazione del P.A. con il piccolo A. DI T. è affermata dalla madre solo 48 incontri, considerate anche le visite molto brevi, fino alla interruzione dei rapporti adulto/minore, voluta dalla madre, nel marzo 2022 doc 12 resistente . Il P.A. ha precisato udienza 10.11.2022 che ha visto il minore più dei 48 giorni detti dalla controparte anche se non molti di più … le videochiamate però sono state frequenti”. Si tratta comunque di pochi giorni, di una relazione adulto/minore occasionale, qualche volta la domenica e qualche ora saltuariamente durante i giorni di lavoro del P.A. sempre alla suddetta udienza ha dichiarato Lavoro dal lunedì al sabato compreso, anche di notte, guido i camion. Non riesco a fare altro. Gli unici giorni possibili in cui poter vedere il bambino erano la domenica ed qualche volta visite occasionate dal lavoro, quando mi avvicinavo a Milano per trasportare le merci . È inoltre pacifico che la famiglia del P.A., soprattutto la madre, fosse assolutamente contraria alla frequentazione del figlio con la DI T.L. e che tale intromissione abbia ostacolato la relazione e la libertà di movimento del ricorrente. La di lui madre, invero, che organizzava l'attività della impresa di trasporto della famiglia, sentita come teste, ha dichiarato che evitava di dare al figlio incarichi e viaggi su quella zona per evitare che andasse dalla DI T.L. se avevo come destinazione Milano lo mandavo a Roma” ed anche che lo monitorava con una applicazione che era utilizzata da una rete di genitori per sapere dove si trovavano i figli. Anche il resistente ha dichiarato, in sede di interrogatorio formale, quanto al progetto di genitorialità Sul progetto di genitorialità non abbiamo mai trovato il bandolo della matassa non sapevamo se gestirlo da genitori separati o se rimanere come una famiglia unita DI T.L. voleva una famiglia unita, io no avrei voluto crescere il bambino senza restare con lei. ADR LA nostra relazione è durata dal 2017 fino a metà del 2020, sempre restando io a Livorno e DI T.L. a Milano, per vari motivi non abbiamo mai preso in considerazione la possibilità di convivere …All'inizio della nostra relazione ho pensato ad avere una famiglia con DI T.L., dopo, anche a causa della guerra con i miei genitori, ho rinunciato al progetto. … una volta lei aveva anche pensato di accedere ai concorsi pubblici di insegnati in Toscana, invece che in Lombardia, ma io l'ho dissuasa perché ancora non si sapeva se avremmo potuto convivere insieme e mi dispiaceva dovermi sentire in colpa per averla fatta trasferire in Toscana, qualora ci fossimo poi lasciati. ADR Il dubbio di poter vivere insieme dipendeva dal rapporto con i miei genitori”. Se è vero che vi sono messaggini scambiati tra le parti che manifestano affetto del P.A. verso il piccolo A. DI T., e se danno conto di momenti trascorsi insieme vedi anche foto prodotte. Ma la mamma ha prodotto foto analoghe che ritraggono A. DI T. con altri uomini, suoi amici certamente non forniscono la prova di assunzione di responsabilità genitoriale da parte del P.A. verso il minore, nel senso di quel fascio di diritti/doveri che gravano sul genitore finalizzati alla crescita del figlio ed allo sviluppo della sua personalità nel rispetto delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni e di una frequentazione qualificata nell'ambito della quale il minore abbia potuto identificare nel P.A. la figura paterna e godere delle cure, della assistenza morale e materiale, della istruzione e della educazione da parte del predetto. Detto fascio di oneri, anche di rilevanza pubblica, che vanno a costituire il rapporto tra il genitore ed il figlio è caratterizzato da assunzione di responsabilità, da condivisione di decisioni con l'altro genitore nel rispetto della bigenitorialità, dalla convivenza o comunque dalla vicinanza fisica con il minore, dalla condivisione delle spese per la sua crescita, dal sostegno fornito al minore in tutti i campi, ma anche dall'esercitare la responsabilità nei rapporti con i terzi, non essendo sufficiente a tal fine che la madre nell'anno scolastico 2021/2022 abbia delegato anche il P.A. a prelevare dall'asilo il minore, non risultando se poi questa delega sia stata o meno effettivamente esercitata doc 14 doc DI T.L. . Non può provare tutto quanto sopra indicato e cioè il ruolo paterno nella vita del figlio della compagna qualche messaggino prodotto in causa dove la DI T.L., certamente ancora legata da affetto verso il P.A. e quando ancora confidava nella ripresa della relazione sentimentale, abbia associato al P.A. la parola papà” tu stai facendo in questi giorni il meglio che puoi per fare il papà e fidati che ci stai riuscendo” o abbia riferito che il bambino abbia chiesto la presenza del P.A. Né può essere sufficiente che il P.A. si sia affezionato al piccolo A. DI T. in un suo messaggino si legge l'ho visto crescere ed ho imparato a volergli bene prima senza nemmeno pensarci e me ne sono innamorato col tempo io lo amo come fosse mio anche se non ha niente di me” . Se questo sentimento dell'adulto può forse essere cresciuto con il tempo comunque non presente inizialmente e non sufficiente a superare gli ostacoli posti dalla di lui madre ed essere presente nella vita del piccolo, ad iniziare una convivenza con la DI T.L. quando la relazione era ancora viva sentimento forse basato maggiormente su una idea astratta di paternità, vista l'assenza di effettiva relazione con il figlio, è comunque solo un sentimento dell'adulto. Al contrario nella valutazione che potrebbe portare alla adozione dei provvedimenti di cui all' art. 333 c.c. è l'interesse del minore da porre al centro, è il pregiudizio per il minore che deve essere accertato e superato con l'adozione dei provvedimenti convenienti. Nel caso in oggetto nessun pregiudizio è stato neppure allegato per il piccolo A. DI T. conseguente alla interruzione del rapporto con il ricorrente. Nulla di più di salutari ed intermittenti incontri e qualche video chiamata hanno legato il minore con il P.A., nulla di simile ad una relazione tra un bambino ed un adulto che ha assunto e svolto nel tempo un ruolo genitoriale è stato dedotto e provato nel presente giudizio. Pertanto nessuna condotta pregiudizievole per il figlio è riscontabile nella decisione della madre di interrompere le frequentazioni del minore con il P.A. Le spese di lite della resistente e del curatore speciale, vista la soccombenza, devono essere poste a carico integrale del ricorrente e si liquidano, d'ufficio, come in dispositivo, in ragione del valore e della natura del presente giudizio, visto il DM 55/2014 ed il DM 147/2022 . La domanda ex art. 96 c.p.c. deve invece essere rigettata. Malgrado le domande siano del tutto infondate non si riscontra mala fede, e se la valutazione di agire in giudizio è connotata da colpa non si ritiene che possa essere qualificata, quantomeno a carico del P.A., come colpa grave. P.Q.M. Il Tribunale definitivamente pronunciando, RIGETTA le domande svolte da P.A., CONDANNA il P.A. alla rifusione delle spese del presente giudizio sostenute da DI T.L. che vengono liquidate in euro 3.500, oltre spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge, e alla rifusione delle spese del giudizio sostenute dall'avv. A.S., curatore speciale, che vengono liquidate in euro 1.500, oltre spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge, RIGETTA la domanda della DI T.L. ex art. 96 c.p.c .