In tema di truffa, anche il silenzio serbato dall’imputato può assumere rilevanza, in ragione del contesto della vicenda. La Cassazione chiarisce infatti che il comportamento complessivo dell’agente, rilevante ai fini della fattispecie penale, può essere inteso sia in forma commissiva che omissiva.
La Corte d'appello di Bari confermava la condanna di un medico per truffa aggravata . Il sanitario infatti aveva omesso di comunicare all'ente pubblico di svolgere attività professionale anche presso il suo studio privato. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi per la ritenuta responsabilità penale in assenza di accertamenti della condotta. La Cassazione ha colto l'occasione per affermare che In tema di truffa, la nozione di raggiro non coincide con quella di artifizio che comprende sempre una condotta attiva , in quanto essa indica quel comportamento , non necessariamente di natura verbale, tenuto nei confronti di un determinato soggetto ed ispirato ad astuzia o ingegnosità e allo sfruttamento dell'altrui ingenuità o buona fede, che determina nel destinatario un'erronea rappresentazione della realtà, essendo normalmente lo scopo di tale comportamento quello di indurre il destinatario a fare con proprio danno e con indebito vantaggio della controparte o di un terzo qualcosa che egli altrimenti non farebbe allo stesso modo . il silenzio però essere sussunto nella nozione di raggiro non quando si risolve in un semplice silenzio inerzia, ma quando si configura come silenzio eloquente e cioè quanto, in rapporto alle concrete circostanza del caso, cela un determinato comportamento concludente idoneo ad ingannare la persona offesa fattispecie in cui un medico ospedaliero in regime intra moenia è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'att. 540/2 c.p. per non aver comunicato all'ente pubblico di svolgere attività professionale presso il suo studio privato, in tal modo inducendo l'ente stesso a corrispondergli lo stipendio maggiorato dell'indennità di esclusiva, sul presupposto che il rapporto si svolgesse regolarmente, nel rispetto delle norme contrattuali .
Presidente Rago Relatore D’auria Il testo integrale sarà disponibile a breve.