Consulenza Tecnica d’Ufficio: l’eccezione di nullità deve essere tempestivamente formulata dalla parte

La Prima Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza numero 31744 del 15 novembre 2023, ha chiarito che l’eccezione di nullità relativa alla consulenza tecnica d’ufficio ex articolo 198 c.p.c., per illegittima utilizzazione di documenti, deve essere formalmente proposta – a pena di inammissibilità ai sensi dell’articolo 157, comma 2, c.p.c. – dalla parte nella prima istanza o udienza successiva al deposito della consulenza medesima a nulla rilevando che detta contestazione sia stata mossa dal consulente tecnico di parte durante i lavori peritali.

La questione in lite Alfa s.numero c., unitamente ai suoi fideiussori, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatole dalla propria banca a titolo di saldo passivo del conto corrente. Il Tribunale di Bologna accoglieva l'opposizione rideterminando, all'esito di CTU, il saldo del conto corrente. La correntista proponeva appello e, per quanto qui rileva, deduceva che la banca, onerata nel primo giudizio della prova del presunto credito per saldo negativo del conto corrente, aveva effettuato la produzione integrale dei relativi estratti conto solo nel corso delle operazioni peritali, quando era ormai decorso il termine previsto dall'articolo 183, comma 6, c.p.c. Il saldo negativo di tale conto corrente era stato quindi ricalcolato dal CTU tenendo conto delle voci per commissioni e spese applicate dalla banca quali risultavano dalla documentazione tardivamente allegata dalla stessa. La Corte di Appello di Bologna respingeva il motivo di gravame rilevando che a la banca aveva tempestivamente prodotto in giudizio tutti gli estratti relativi al conto corrente b il CTP della banca aveva poi trasmesso al CTU, su sua richiesta, copia del contratto «utilizzato esclusivamente per operazioni di anticipo fatture […] e i relativi estratti conto trattandosi di documenti ritenuti utili ai fini di una compita risposta al quesito» c il CTP della correntista aveva eccepito che si trattava di documentazione acquisita senza il consenso delle parti e dunque in violazione dell'articolo 198 c.p.c. d la violazione dell'articolo 198 c.p.c. avrebbe potuto essere motivo di nullità relativa della consulenza peritale ma siffatto vizio risultava sanato in quanto non espressamente eccepito dalla parte con la prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale medesima. La correntista ricorreva per Cassazione. I limiti all'acquisizione dei documenti da parte del CTU La Corte rammenta in primo luogo e in linea generale che il consulente tecnico nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico , tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio Cass. S.U. numero 3086/2022 Cass. numero 25604/2022 Cass. numero 32935/2022 . In materia di esame contabile, tuttavia, il CTU, nei limiti delle indagini a lui demandate e “previo consenso” delle parti, può acquisire, ai sensi dell'articolo 198 c.p.c., anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni Cass. numero 34600/2022 . Qualora il CTU violi siffatta norma – e cioè in ipotesi di mancata preventiva acquisizione del consenso delle parti – si verifica un'ipotesi di nullità relativa, ai sensi dell'articolo 157, comma 2, c.p.c., della relazione del consulente stesso Cass. numero 5370/2023 nullità, questa, che deve però essere formalmente eccepita dalla parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia dello stesso, con la conseguenza che, se non denunciata anche solo per relationem nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio, tale nullità resta definitivamente sanata a nulla potendo, per contro, rilevare l'eccezione sollevata dalla parte subito dopo il deposito dei documenti poi utilizzati dal consulente ma, evidentemente, prima dell'atto processuale e cioè la relazione del consulente tecnico d'ufficio che, in ragione della loro in ipotesi, indebita utilizzazione per mancanza del consenso delle parti, ne sia stato, di conseguenza, viziato. L'eccezione di nullità deve essere formulata dalla parte e non dal CTP Ciò chiarito la Corte di Cassazione, respingendo il motivo di ricorso della correntista, afferma il principio per cui l'eccezione di nullità relativa per illegittima utilizzazione da parte del consulente tecnico d'ufficio di documenti che non poteva invece utilizzare, non può essere utilmente formulata dal consulente di parte al momento del deposito di tali documenti nel corso delle operazioni peritali ma dev'essere formalmente proposta, a norma dell'articolo 157, comma 2, c.p.c., nella prima istanza o udienza successiva al formale deposito dell'atto viziato, e cioè la relazione del consulente tecnico d'ufficio, anche a mezzo di rinvio alla contestazione eventualmente formulata nel corso della consulenza, come nelle osservazioni alla bozza di relazione che la parte abbia trasmesso a norma dell'articolo 195, comma 3, c.p.c. La Corte di Cassazione conferma pertanto la sentenza impugnata, lì dove ha ritenuto che l'eccezione di nullità della consulenza contabile sollevata dagli opponenti in quanto fondata su documenti tardivamente acquisiti senza il previo consenso delle parti e volti a dimostrare i fatti principali della pretesa azionata dalla banca era inammissibile perché tardiva in quanto non proposta con la prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale. Sui poteri di acquisizione del CTU Le Sezioni Unite, con sentenza numero 3086 del 1° febbraio 2022, hanno distinto i poteri di acquisizione del CTU, avendo riguardo, rispettivamente, al quadro delle attività definite, in termini generali, dall'articolo 194 c.p.c., e alla specificità dell'esame contabile di cui all'articolo 198 c.p.c. In questa direzione è stato affermato il principio generale richiamato nella sentenza qui in commento per cui il CTU, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. Quando, invece, l'acquisizione da parte del CTU di documenti, non precedentemente prodotti, sia tesa a provare fatti principali e non meramente accessori , allora è necessario il consenso delle parti. In altri termini, con riferimento ai documenti probatori di fatti principali, le barriere preclusive del processo civile non sono valicabili nel corso della consulenza contabile se non in presenza del previo consenso delle parti tale consenso ha valore condizionante rispetto all'esame dei documenti non prodotti in precedenza. E proprio quel consenso lascia comprendere come sia rimessa alle parti la decisione di far esaminare al consulente documenti non prodotti prima siffatta disponibilità dell'acquisizione processuale del materiale probatorio trova però un coerente riflesso, sul piano del regime della nullità dell'atto che si discosti dal modello normativo, nella previsione dell'articolo 157, comma 2, c.p.c. a mente del quale solo la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso e deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso. Detto altrimenti, l'ammissibilità dell'acquisizione probatoria in presenza del consenso preventivo della parte e l'operatività, nel caso di mancata prestazione di quel consenso, di una nullità relativa sono dati giuridici che possono considerarsi conformi espressioni della possibilità, in capo alle parti, di provocare l'estensione del materiale documentale che il consulente contabile può utilizzare e che il giudice può, correlativamente, porre alla base della sua decisione in questi termini chiarificatori, Cass. 21 febbraio 2023, numero 5370 .

Presidente Acierno – Relatore Dongiacomo Fatti di causa 1. P.G. propose opposizione avverso una cartella esattoriale notificatagli ad istanza di Equitalia servizi di riscossione S.p.A. cui, nelle more del giudizio, è succeduta ope legis Agenzia delle Entrate Riscossione su ruolo formato da Equitalia giustizia S.p.A. affidataria del servizio di riscossione dei crediti di giustizia in forza di sentenza pronunciata all'esito di processo penale celebrato anche nei confronti del P., cartella recante intimazione di pagamento del complessivo importo di Euro 551.302.01. In parziale accoglimento dell'opposizione, l'adito Tribunale di Como, all'esito del giudizio di prime cure, rideterminò la somma dovuta da P.G. nel minor importo di Euro 71.903. 2. Sui contrapposti gravami interposti da parte opponente - in via principale - e dal Ministero della Giustizia e dall'Agenzia delle Entrate riscossione - in via incidentale - la decisione in epigrafe indicata, in parziale riforma della sentenza appellata ha rideterminato in Euro 1.112,50 il credito per spese di giustizia e, per l'effetto, dichiarato l'inefficacia della cartella di pagamento per gli importi eccedenti tale cifra ha rigettato l'appello incidentale delle parti pubbliche. 3. Avverso detta sentenza, hanno uno actu proposto ricorso per cassazione notificato il 26 luglio 2021 il Ministero della Giustizia e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, articolato in tre motivi ed iscritto al R.G. numero 20225 dell'anno 2021 con controricorso notificato il 31 agosto 2021, ha resistito P.G., mentre non ha svolto difese su questo ricorso Equitalia Giustizia S.p.A 4. Avverso la medesima sentenza ha altresì proposto ricorso per cassazione notificato il 23 luglio 2021 Equitalia Giustizia S.p.A., articolato in due motivi ed iscritto separatamente a R.G., al numero 20587 dell'anno 2021 ha resistito, con controricorso notificato il 31 agosto 2021, P.G. non hanno svolto difese in ordine a questo ricorso il Ministero della Giustizia e l'Agenzia delle Entrate Riscossione. 5. Equitalia Giustizia S.p.A. e P.G. hanno depositato memorie illustrative. 6. Pronunciate ordinanze interlocutorie numero 11411/2023 e numero 16914/2023 per consentire la trattazione contestuale dei ricorsi, all'udienza del 13 settembre 2023 è stata disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 335 c.p.c., e, di seguito, discussa la controversia. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo di Equitalia Giustizia S.p.A. denuncia, per violazione e falsa applicazione degli articolo 615-617 c.p.c., e del D.P.R. 30 maggio 2022, numero 115, articolo 227-bis e segg. in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4, la nullità della sentenza per aver ritenuto competente sulla controversia il giudice dell'esecuzione civile in luogo del giudice dell'esecuzione penale. Si sostiene, breviter, che le ragioni di opposizione - attinenti alla presunta indeterminatezza del credito, alla nullità della cartella per difetto di requisiti formali ed alla erroneità della quantificazione delle somme dovute - sono devolute alle attribuzioni funzionali del giudice dell'esecuzione penale, in quanto, attesa la condanna solidale degli imputati al pagamento delle spese processuali, le questioni sollevate attengono al perimetro della condanna penale. 2. Analogo è il contenuto del primo motivo del ricorso dispiegato dal Ministero della Giustizia e dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, rubricato incompetenza funzionale del giudice civile nei confronti del giudice penale in relazione alle censure formulate da P.G. e riferito all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 2. 3. Le doglianze - da scrutinare unitariamente, per la pressoché totale identità delle questioni sollevate - sono infondate. In tema di esecuzione delle sentenze penali di condanna al pagamento delle spese processuali, il Collegio intende confermare il principio di diritto enunciato da Cass., Sezioni Unite Penali, sentenza numero 491 del 29/09/2011 depositata il 12/01/2012 , secondo cui la domanda del condannato che, senza contestazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, deduca sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna l'errata quantificazione, va proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione ex articolo 615 c.p.c. conf. Cass. penumero , sentenza numero 2955 del 27/11/2013, depositata il 22/01/2014 Cass. penumero , sentenza numero 50974 del 29/10/2019, depositata il 17/12/2019 . In questo ordine di idee, con specifico riferimento all'impugnazione di cartelle di pagamento per spese di giustizia, ferma la devoluzione agli organi della giurisdizione ordinaria e non tributaria Cass., Sez. U., 31/07/2017, numero 18979 , il riparto di attribuzioni tra giudice civile e giudice penale è stato così precisamente delimitato sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione qualora, viceversa, si discuta della reale definizione del perimetro e, pertanto, della portata della stessa statuizione penale, la questione appartiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale così Cass. 09/07/2020, numero 14598 analogamente, Cass. 27/07/2022, numero 23504 . Ancora, più di recente, è stato affermato che in tema di recupero di spese di giustizia penali, nel caso in cui il debitore, proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento notificata, contesti i presupposti legali della decisione del giudice penale relativa alle spese processuali al cui rimborso sia stato condannato, il giudice civile adito ex articolo 615 c.p.c., non deve dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice dell'esecuzione penale, ma deve semplicemente respingere l'opposizione rilevandone l'inammissibilità, potendo egli conoscere solo dei motivi riguardanti la quantificazione delle spese processuali operata dagli organi amministrativi competenti successivamente alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, costituito dalla pronuncia di condanna emessa dal giudice penale Cass. 19/12/2022, numero 37138 . Con valenza definitivamente chiarificatrice, proprio la pronuncia da ultimo citato ha operato la distinzione, condivisa e qui riaffermata, tra a le contestazioni attinenti al perimetro della condanna al pagamento delle spese del processo penale oggetto della condanna pronunziata dallo stesso giudice penale - ovvero quelle attinenti alla sussistenza, all'estensione e ai caratteri di detta condanna, che mettono quindi in discussione la sua effettiva portata - le quali vanno fatte esclusivamente valere in sede penale e, quindi, eventualmente, davanti al giudice della relativa esecuzione, laddove ne sussistano i presupposti , avendo ad oggetto direttamente il contenuto del titolo giudiziale b le contestazioni relative alla concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della decisione del giudice penale, come liquidato dagli organi competenti ivi incluse quelle relative alla riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna dell'imputato in sede penale , le quali possono essere oggetto di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., non trovando direttamente fonte in quel titolo, ma trattandosi di una attività di auto-liquidazione del proprio credito, operata dallo stesso creditore in via stragiudiziale in questo caso in via amministrativa , che può quindi essere contestata dal debitore anche in sede di opposizione esecutiva . Nella fattispecie in esame, la Corte di appello ha scrutinato la domanda dell'opponente - ricostruita e sub specie iuris qualificata con giudizio suo proprio, neppure sindacato sull'unico piano motivazionale possibile in questa sede Cass. 03/12/2019, numero 31546 - intesa come critica alla corretta quantificazione degli importi ascritti per l'addebito di spese non sostenute ed all'inerenza degli stessi ai reati ascritti ed accertati con la pronuncia di condanna. Il tema controverso rientra nei limiti del perimetro di applicabilità della condanna penale, discutendosi soltanto della concreta osservanza dello stesso in sede di riscossione corretta dunque si profila l'affermata devoluzione al giudice civile della opposizione in discorso. 4. Il secondo motivo dell'impugnazione proposta da Equitalia Giustizia S.p.A. denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 227-bis e segg., nonché del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 4-5, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, per aver la gravata sentenza dichiarato la illegittimità della cartella di pagamento e della iscrizione a ruolo delle somme a titolo di spese di giustizia così come quantificate nei c.d. fogli-notizie. Si contesta, in particolare, l'affermata non debenza delle spese di indagine in dettaglio per perizie tecniche, intercettazioni telefoniche, traduzione e trascrizione quantificate dai funzionari giudiziari nei c.d. fogli-notizie trasmessi all'agente della riscossione, assumendo che, in ragione della condanna solidale di vari imputati in sede penale, le spese anticipate dallo Stato . vanno poste a carico dell'imputato che riporta condanna definitiva anche se le indagini hanno riguardato un sodalizio di persone poiché ogni atto di indagine è strumentale all'intero processo e si riferisce anche all'accertamento del reato per il quale l'indagato è stato condannato . 5. Il secondo motivo del ricorso del Ministero della Giustizia e dall'Agenzia delle Entrate Riscossione lamenta violazione dell'articolo 2697 c.c., e del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 280, con riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3. Gli impugnanti deducono, in sintesi, l'inosservanza dei criteri in tema di riparto dell'onere della prova assumono che gravi sulla P.A. unicamente la produzione in giudizio del foglio-notizie, documento idoneo ad asseverare la debenza delle spese, fatto costitutivo della pretesa, senza necessità di ulteriori elementi di quantificazione. 6. I motivi - meritevoli di congiunta disamina, in ragione della stretta connessione che li avvince - sono in parte infondati ed in parte inammissibili. 6.1. Destituita di pregio giuridico è l'asserita violazione dei criteri di distribuzione dell'onus probandi. Sul punto, vale la pena rammentare - onde convintamente dare continuità all'indirizzo - quanto enunciato nel richiamato precedente di questa Corte Cass. numero 37138 del 2022 nel giudizio di opposizione, sarà onere dell'ente creditore ovvero dell'agente della riscossione , in quanto titolare della pretesa sostanziale, non discutibile nell'an, ma pienamente contestabile nel quantum, essendo oggetto di autoliquidazione da parte dell'ente creditore stesso, non solo specificare in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentare l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se detta autoliquidazione sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate all'intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna . A questo principio si è conformato il giudice territoriale, ponendo a carico delle parti opposte l'onere di spiegare la riferibilità delle spese iscritte ai reati per cui il P. ha subito condanna e poi sindacando l'assolvimento di detto onere sulla scorta dei documenti acquisiti al fascicolo, giustificativi delle voci riportate nel foglio notizie. 6.2. Del pari infondato è l'argomentare dell'impugnante Equitalia Giustizia S.p.A. laddove pretende di porre a carico dell'opponente in maniera integrale le spese del procedimento penale senza necessità di distinguere tra le varie imputazioni sul presupposto che ogni atto d'indagine si riferisce complessivamente alla posizione dell'indagato . Secondo i principi di diritto enunciati in modo oramai consolidato dalla giurisprudenza in materia penale di questa Corte, all'imputato devono, di regola, ritenersi addebitabili esclusivamente le spese relative ai reati per i quali egli ha subito la condanna penale ed eventualmente quelle relative a reati che con i primi presentano una connessione qualificata, in base alla formulazione ormai abrogata dell'articolo 535 c.p.p., ma tuttora valida per le sentenze anteriori alla riforma , dal momento che l'obbligo di pagamento delle spese processuali penali deriva solo dalla condanna per concorso nel medesimo reato o - nel regime antecedente alle modifiche dell'articolo 535 c.p.p., intervenute nel 2009 - per reati tra i quali ricorre una connessione qualificata, mai invece da una unicità di processo per mera connessione soggettiva o probatoria o altra opportunità processuale, onde siffatto obbligo va comunque rapportato alle sole spese affrontate per il reato od i reati per cui è stata inflitta la pena cfr. Cass. penumero , sentenza numero 32979 del 03/06/2010, depositata il 08/09/2010 Cass. penumero , sentenza numero 2955 del 2014 del 27/11/2013, depositata il 22/01/2014 Cass. penumero , sentenza numero 17410 del 28/03/2019, depositata il 23/04/2019 per ulteriori richiami si veda la più volte citata Cass. numero 37138 del 2022 . Nel caso de quo, il motivo di opposizione investe proprio la pertinenza delle spese di giustizia intimate con la cartella opposta ai reati per i quali l'opponente ha subito la condanna penale. 6.3. Inammissibile è invece la censura relativa all'apprezzamento del giudice territoriale circa la teleologica ascrivibilità delle spese intimate all'accertamento della condotta delittuosa dell'opponente. Sul punto, la sentenza impugnata, ricostruita la genesi e lo sviluppo del procedimento penale concluso con la condanna di P.G. esito di plurimi procedimenti, separatamente in origine intrapresi, a carico di un numero consistente di soggetti e per plurime fattispecie criminose , ha ritenuto non assolto dagli enti convenuti l'onere della prova della riferibilità all'opponente delle spese richieste. In base alle indicazioni, ritenute confuse o non chiare ed anzi contraddittorie, desumibili dagli atti del processo penale e dai c.d. fogli notizie stilati dai funzionari dell'ufficio giudiziario con riferimento, soprattutto, alle varie perizie espletate nel corso delle indagini , il giudice territoriale ha concluso nel senso che in assenza di alcuna illustrazione delle voci riportate nel foglio notizie, risulta impossibile comprendere quali siano state le spese sostenute dallo Stato, non solo con riferimento a quelle comuni agli altri reati, ma anche a quelle sborsate per l'accertamento dei reati riferibili al P. . La doglianza di parte ricorrente, articolata peraltro in maniera priva di specificità, si risolve, al fondo, nel sollecitare questa Corte ad una nuova valutazione ed una differente lettura delle emergenze istruttorie, attività tipicamente riservate al giudice di merito e del tutto estranee alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità. 7. Il terzo motivo del ricorso del Ministero della Giustizia e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, per violazione dell'articolo 81 c.p.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate Riscossione, sul rilievo che i motivi di opposizione attenevano anche alla regolarità formale della cartella ed al quomodo del recupero del credito. Si adduce, di contro, che i crediti erariali originati da provvedimento giurisdizionali di condanna sono gestiti, a mente della L. 24 dicembre 2007, numero 244, articolo 1, comma 367, da Equitalia Giustizia S.p.A. e che l'Agenzia delle Entrate Riscossione svolge mera attività di riscossione, le cui modalità non sono contestate . 8. Il motivo è inammissibile. Esso si compendia - e, al contempo, si esaurisce - nell'assunto secondo cui la Corte d'appello ha errato nel ritenere che siano state formulate contestazioni sulle modalità di recupero quanto invece le censure avversarie afferiscono al solo an debeatur affermazione generica ed anapodittica, che non prospetta un error iuris propriamente detto, ma si limita a negare il presupposto dell'affermata legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate Riscossione, ovvero la qualificazione sub specie iuris dei motivi di opposizione operata dal giudice di merito. Siffatta contestazione non è ulteriormente e più specificamente articolata manca, in specie, una compiuta o, quantomeno, adeguata illustrazione del contenuto di tutte le doglianze poste dall'opponente a suffragio dell'azione de qua difetta, anche e soprattutto, l'esplicazione delle ragioni per le quali sarebbe erronea la sussunzione in diritto dei motivi di opposizione compiuta nella sentenza impugnata. Priva di significatività a tal fine risulta, infine, l'allegazione delle disposizioni normative che assegnano alla società Equitalia Giustizia S.p.A. il servizio di riscossione dei crediti di giustizia vuoi perché la deduzione è eccentrica rispetto alla ratio decidendi della pronuncia centrata sulla qualificazione dei motivi di opposizione , vuoi perché la circostanza non esclude, in linea di principio, la legittimazione passiva quantomeno in via concorrente di Agenzia delle Entrate Riscossione, nella qualità di ente da cui promana l'atto di riscossione opposto. In definitiva, risulta non assolto l'onere di specificità del motivo, prescritto dall'articolo 366 c.p.c., comma 1, numero 4, il quale impone al ricorrente, a pena di inammissibilità, di esprimere le ragioni del dissenso rispetto alla decisione gravata, da formulare in termini tali da soddisfare i caratteri di specificità, completezza e riferibilità a quanto pronunciato propri della natura di rimedio a critica vincolata del ricorso per cassazione e da costituire una censura precisa, puntuale e pertinente della ratio decidendi dell'impugnata sentenza Cass., Sez. U., 28/10/2020, numero 23745 Cass. 24/02/2020, numero 4905 . Resta impregiudicata, quindi, la questione dell'identificazione del passivo legittimato nelle opposizioni esattoriali per il recupero di crediti di giustizia penale. 9. In conclusione ambedue i ricorsi sono rigettati. 10. Il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue il principio della soccombenza, con distinte condanne delle varie parti ricorrenti alla refusione in favore della parte controricorrente. 11. Atteso l'esito del ricorso proposto da Equitalia Giustizia S.p.A., va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte Cass., Sez. U., 20/02/2020, numero 4315 per il versamento da parte di detto ricorrente - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis. 12. In ordine al ricorso proposto dal Ministero della giustizia e da Agenzia delle Entrate Riscossione non trova invece applicazione il disposto del citato D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater ed infatti, il provvedimento che dichiara la parte impugnante tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può essere pronunciato nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito ex plurimis, Cass., Sez. U., 20/02/2020, numero 4315 Cass. 29/01/2016, numero 1778 Cass. 14/03/2014, numero 5955 . P.Q.M. Rigetta il ricorso proposto dal Ministero della giustizia e da Agenzia delle Entrate Riscossione. Rigetta il ricorso proposto da Equitalia Giustizia S.p.A Condanna le parti ricorrenti, Ministero della giustizia e Agenzia delle Entrate Riscossione, in solido tra loro, alla refusione in favore della parte controricorrente, P.G., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Condanna parte ricorrente, Equitalia Giustizia S.p.A. alla refusione in favore della parte controricorrente, P.G., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente Equitalia Giustizia S.p.A. dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.