Chi versa il contributo unificato per l’impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili?

Il contributo unificato dovuto per il giudizio di impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili - che a mente dell’art. 573, comma 1- bis , c.p.p. deve svolgersi dinanzi al giudice civile - non deve essere pagato dalla parte civile ma prenotato a debito, quindi recuperato, a cura della cancelleria della sezione penale secondo i principi fissati dagli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Lo ha stabilito la Direzione Generale degli Affari Interno del Ministero della Giustizia con provvedimento del 6 novembre 2023, in risposta al quesito posto sul tema ovvero se l'attore , individuato nella parte civile, debba versare un contributo unificato ed in che misura, posto che in questo caso l'iscrizione a ruolo non è stata da lui richiesta e potrebbe non averne interesse e posto che nel giudizio penale il contributo viene versato all'esito del giudizio” Come si legge nel provvedimento, occorre considerare le modifiche introdotte con l' articolo 33 comma 1, lettera a numero 1 d. Lgs. 10 ottobre 2022 numero 150 , e in particolare tradottesi nell'introduzione del comma 1 -bis all' articolo 573 c.p.p. a mente del quale Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili , il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile . Con tale novella la competenza a conoscere l'impugnativa della sentenza penale che abbia ad oggetto i soli interessi civili è stata assegnata al giudice o alla sezione civile competente della Corte d'appello o della Corte di cassazione. L'impugnativa viene comunque promossa davanti al giudice/sezione penale della Corte di appello o della Corte di cassazione, che ne valuta l'ammissibilità in caso di esito positivo di tale delibazione in rito, il giudice/sezione penale trasmette gli atti, per la prosecuzione del giudizio, al giudice/sezione civile, che deciderà sulla base delle prove acquisite sia nel processo penale che nel giudizio civile. L'esame del merito dell'impugnazione proposta per i soli interessi civili, pur essendo attribuito al giudice civile, rappresenta quindi una mera prosecuzione del processo penale ragion per cui, il processo dovrà essere assoggettato ai medesimi principi generali che il testo unico sulle spese di giustizia riserva ai procedimenti penali che si svolgono dinanzi al giudice penale. Tali conclusioni, già ricavabili dalla lettera della norma ove è utilizzato il termine prosecuzione” , risultano confortate anche dalla relazione illustrativa accompagnatoria della Riforma Cartabia , nonché da recente pronuncia della Corte nomofilattica. La Corte di Cassazione, con recente sentenza a Sez. Unite del 21 settembre 2023 numero 38481, ha chiarito che la modifica dell' articolo 573 c.p.p. …ha comportato che, una volta esclusa, dal giudice penale, la inammissibilità dell'impugnazione che, per ragioni evidenti di economia processuale, determinerebbe, altrimenti, la definitiva conclusione del giudizio , il medesimo giudizio debba essere rinviato innanzi al giudice civile per la prosecuzione dello stesso e la decisione, nel merito, dell'impugnazione… il rinvio introdotto dal nuovo articolo 573, comma 1-bis, cit. è funzionale alla prosecuzione in sede civile del medesimo giudizio iniziato in sede penale senza cesure o soluzioni di continuità …Se, dunque, di medesimo giudizio rinviato per la decisione al giudice o alla sezione civile competente si tratta, pare evidente come non siano in alcun modo replicabili, nel nuovo assetto, i postulati appena ricordati, ed innanzitutto quello della natura autonoma , rispetto al giudizio penale, del giudizio da svolgersi in sede civile . In definitiva deve ritenersi che il contributo unificato dovuto per l'impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili, che a mente dell' articolo 573, comma1-bis, c.p.p., deve svolgersi dinanzi al giudice civile, non debba essere pagato dalla parte civile ma andrà prenotato a debito, quindi recuperato - insieme alle altre spese del processo penale - a carico dell'imputato condannato .