È violenza sessuale l’abbraccio con annesso toccamento repentino del seno

Evidente, secondo i Giudici, la responsabilità penale dell’uomo finito sotto processo per la condotta tenuta nei confronti di una minorenne. A inchiodarlo è anche la frase pronunciata in occasione del contatto col seno della ragazzina.

Il fatto, risalente a oltre sette anni fa, si verifica a pochissima distanza da una scuola. Ad essere presa di mira da un uomo è un’allieva di quella scuola. Nello specifico, la ragazzina subisce, in rapida successione, dall’uomo prima un bacio, poi un abbraccio e, infine, il toccamento del seno . Contatto involontario? A smentire la tesi difensiva sono, secondo i Giudici d’Appello, due elementi il racconto fatto dalla ragazzina e la frase pronunciata in occasione del palpeggiamento. Per i giudici di secondo grado è confermata, quindi, la condanna dell’uomo, colpevole di violenza sessuale e sanzionato con ventidue mesi di reclusione. Nel contesto della Cassazione però la difesa ribadisce la tesi della involontarietà alla base della condotta addebitata all’uomo. In sostanza, il contatto con il seno della ragazzina è stato casuale, occasionale ed evanescente, nell’ambito di un approccio con la minore tentato in pubblica via , sostiene la difesa, che poi aggiunge anche è mancata la volontà di coartare la libertà di autodeterminazione sessuale della giovane ragazza perché il contatto col seno è avvenuto nel contesto di un abbraccio . Per chiudere il cerchio, infine, la difesa ritiene si possa parlare di un approccio molesto e fastidioso, nel tentativo di apparire cortese e quindi sia configurabile, al limite, la molestia o la violenza privata, giammai la violenza sessuale consumata. Alle osservazioni difensive, però, i Giudici di Cassazione ribattono sottolineando che tra primo e secondo grado si è accertato che vi è stato un volontario toccamento del seno della ragazza, accompagnato dal commento – per nulla gradevole – fatto dall’uomo, e ciò è sufficiente, spiegano per qualificare il fatto come violenza sessuale consumata . Per fare maggiore chiarezza, poi, i Magistrati ribadiscono che il tentativo di violenza sessuale è configurabile nel caso in cui gli atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere un abuso sessuale non si siano estrinsecati in un contatto corporeo o quando il contatto sia stato superficiale o fugace e non abbia attinto una zona erogena o considerata tale dal reo per la reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà del reo stesso , mentre per la consumazione del reato è sufficiente che il colpevole raggiunga le parti intime della persona offesa zone genitali o comunque erogene , essendo indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi all’azione dell’aggressore o che quest’ultimo consegua la soddisfazione erotica . In questo quadro, poi, i Giudici aggiungono una ulteriore sottolineatura lo sfioramento o il toccamento repentino e insidioso integrano sempre la fattispecie della violenza sessuale consumata . Evidente il riferimento al palpeggiamento al seno subito dalla ragazzina, a poca distanza da scuola, e oggetto del processo.

Presidente Ramacci – Relatore Macrì Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 4 maggio 2022 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza in data 8 novembre 2016 del Tribunale di Bologna, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per la tentata violenza sessuale del capo B , perché estinto per prescrizione e, considerato che per la violenza sessuale del capo A era stata già pronunciata la sentenza di assoluzione perché fatto non costituisce reato, ha rideterminato la pena per la violenza sessuale aggravata del residuo reato del capo C , consistente in un bacio, abbraccio e toccamento del seno di una minore, accompagnati dalla frase Che belle tette che ha in prossimità della scuola da lei frequentata. 2. L'imputato ricorre per cassazione sulla base di due motivi. Con primo deduce la violazione di legge per assenza degli elementi costitutivi del reato. Sostiene, sotto il profilo oggettivo, che il contatto con il seno era stato casuale, occasionale ed evanescente, nell'ambito di un approccio con la minore tentato in pubblica via, mentre, sotto il profilo soggettivo, che mancava la volontà di coartare la libertà di autodeterminazione sessuale della giovane perché il contatto del seno era avvenuto nel contesto dell'abbraccio. Poiché si era trattato di un approccio molesto e fastidioso, nel tentativo di apparire cortese, era al limite configurabile la molestia o la violenza privata, giammai la violenza sessuale. E in ogni caso, lo sfioramento poteva al limite integrare la violenza sessuale nella forma tentata. Con il secondo lamenta l'eccessiva onerosità della pena per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Considerato in diritto 3. Il ricorso è manifestamente infondato. primo motivo attiene all'accertamento di responsabilità. L'imputato ha svolto una contestazione fattuale, laddove i Giudici di merito hanno accertato che vi era stato un volontario toccamento del seno della ragazza, accompagnato dallo specifico commento sulla bellezza dello stesso, e hanno correttamente qualificato il fatto come violenza sessuale consumata. È pacifico in giurisprudenza che il tentativo è configurabile nel caso in cui gli atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere un abuso sessuale non si siano estrinsecati in un contatto corporeo o quando il contatto sia stato superficiale o fugace e non abbia attinto una zona erogena o considerata tale dal reo per la reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, mentre per la consumazione del reato è sufficiente che il colpevole raggiunga le parti intime della persona offesa zone genitali o comunque erogene , essendo indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi all'azione dell'aggressore o che quest'ultimo consegua la soddisfazione erotica Sez. 3, n. 4674 del 22/10/2014 , dep. 2015, S. , Rv. 26247201 n. 17414 del 18/02/2016, F., Rv. 266900-01 Sez. 3, n. 27469 del 05/ 56/2008, Di Venti, Rv. 240338 - 01 Sez., 6, n. 10626 del 16/02/2022 , L., Rv. 283003-01 . Invece, lo sfioramento o il toccamento repentino e insidioso integrano sempre la fattispecie consumata Sez. 3, n. 549 del 15/11/2005 , dep. 2006, Beraldo, Rv, 233115-01, che ha ritenuto violenza sessuale lo sfioramento delle labbra per dare un bacio Sez. 3, n. 25112 del 13/02/2007 , Greco, Rv. 236964 - 01, che ha qualificato come atto sessuale il bacio consistente nel mero contatto delle labbra, escludendo la connotazione erotica in particolari contesti sociali, culturali o familiari Sez. 3, n. 12506 del 23/02/2011 , Z., Rv. 249758-01, che ha ritenuto integrato il reato consumato con i toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime della vittima, o, comunque, su zone erogene suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale, anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo a tal fine irrilevante che il soggetto attivo consegua la soddisfazione erotica, nello stesso senso Sez. 3, n. 42871 del 26/09/2013 , Z., Rv. 256915-01 Sez. 3 n. 10248 del 12/02/2014, M., Rv. 258588 - 01 Sez. 3, n. 964 del 26/11/2014 , dep. 2015 , V., Rv. 261634-01 Sez. 3, n. 47265 del 08/09/2016 , I., Rv. 268280-01 che ha considerato violenza sessuale consumata il cosiddetto succhiotto Sez. 3, n. 38926 dei 12/04/2018 , C., Rv. 273916-01, che ha ritenuto di qualificare come violenza sessuale consumata e non tentata il comportamento dell'imputato che, dopo aver alzato ripetutamente il vestito indossato dalla vittima, le ha toccato le cosce con l'intenzione di raggiungere parti più intime Sez. 3, n. 43423 del 18/09/2019 , P., Rv. 277179 - 01, che ha reputato immune da censure la sentenza di appello che aveva confermato la condanna di un professore che, all'interno della scuola, aveva abbracciato da dietro un'alunna, baciandola sulla guancia, dopo aver provato a farlo sulla bocca . Dunque, non vi sono dubbi sulla corretta qualificazione dei fatti. Il secondo motivo attiene alla pena. Al contrario di quanto dedotto nel ricorso, risulta che, durante l'esame, l'imputato ha negato la sua responsabilità, non ha manifestato alcun segno di resipiscenza, non ha collaborato a una celere definizione del processo perché non ha dato il consenso all'acquisizione di atti. In assenza di elementi da valutare a favore, tale non essendo l'incensuratezza, la Corte territoriale ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione è immune da censure. Ha inoltre irrogato la pena nella misura di anni uno e mesi dieci di reclusione, già riconosciuto il fatto di minore gravità, partendo da una pena inferiore al medio edittale e quindi non richiedente motivazioni ulteriori rispetto al riferimento ai criteri dell' art. 133 c.p.p. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 , Mastro, Rv. 271243 - 01 e Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 , Del Papa, Rv. 276288 - 01 . Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell' art. 616 c.p.p. , di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. L'imputato è condannato altresì al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell' art. 541 c.p.p. e D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 110 . Tali spese vanno liquidate da Giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a mezzo del decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 82 e 83 come stabilito dalle Sez. U n. 5464 del 26/09/2019 , dep. 2020, De Falco, Rv. 277760-01. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Bologna con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 8 2 e 8 3 disponendo il pagamento in favore dello Stato. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 5 2 in quanto imposto dalla legge.