Il decreto Caivano diventa legge: parecchie le modifiche apportate in sede di conversione

È stata pubblicata sulla G.U. del 14 novembre 2023, n. 266 la legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

La stagione dell'emergenza andrà incontro ad una pausa? Nessuno può rispondere a una domanda del genere occorrerebbero arti divinatorie delle quali siamo sinceramente sforniti. Una cosa è certa se guardiamo al trend normativo degli ultimi tempi, non possiamo che aspettarci l'esatto opposto. Lo ripetiamo ormai da un pezzo il ricorso alla decretazione d'urgenza è diventato una costante e l'attività legislativa si riduce frequentemente ad una ratifica, o a un aggiustamento, di ciò che si è stabilito per via governativa, cioè a suon di decreti-legge. Le ragioni di questo fenomeno sono varie, complesse e per nostra e soprattutto vostra fortuna non possono essere qui analizzate compiutamente. Basterà dire che molto spesso sono i fatti di cronaca più turpi o impressionanti a innescare la scintilla dalla quale scaturisce il decreto-legge del momento. E' proprio sull'onda emotiva dei recenti fattacci che hanno visto protagonista il Comune campano di Caivano che veniva confezionato a tambur battente il decreto legge n. 123 del 15 settembre scorso, oggi convertito in legge – ma con le modificazioni che vedremo – con la l. 13 novembre 2023, n. 159 in vigore da oggi. Le modificazioni al testo originario in materia penale Come è noto, il contenuto del Decreto Caivano ” è eterogeneo in via di estrema sintesi possiamo dire che in esso trovano posto molte disposizioni che, con un respiro molto ampio, mirano a riqualificare quel territorio e a rendere più sicura la sua realtà sociale. Al netto di questo, dovremo adesso concentrarci sui ritocchi adottati in sede di conversione in legge sullo specifico fronte delle disposizioni penali. Cominciamo dal DASPO urbano a parte qualche correzione lessicale operata sul testo del decreto-legge, in sede di conversione si è proceduto a definire meglio uno dei presupposti soggettivi per l'applicazione della misura preventiva. Ci riferiamo alla commissione di condotte rientranti nell' art. 73 d.p.r. 309/1990 . Rispetto al testo originario, qualsiasi condotta contemplata in quella norma incriminatrice legittima il ricorso al DASPO. Il grosso delle modifiche ha invece riguardato i reati in materia di armi , contenuti nella l. 110/1975 . In particolare, in quest'ultimo testo normativo è stato inserito l'art. 4- bis , che punisce con la reclusione da uno a tre anni chi porta fuori dalla propria abitazione un'arma per la quale non è ammessa licenza. Specifiche aggravanti sono previste nel caso in cui il fatto sia commesso da più persone riunite, oppure negli istituti di istruzione o di formazione o nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o bancomat. Identica aggravante sussiste se la condotta illecita è posta in essere in parchi, giardini pubblici, stazioni ferroviarie o metropolitane e stazioni per la sosta dei mezzi di trasporto. L'intento, in questo caso, è evidente porre un freno alla recrudescenza di episodi di microcriminalità ai danni di passeggeri, spesso giovani o giovanissimi. Queste disposizioni sono poi coordinate con le norme in materia di arresto facoltativo in flagranza , che per effetto della legge di conversione, sono state aggiornate ” ricomprendendovi anche l'ipotesi delittuosa neointrodotta. Altra disposizione incriminatrice di nuovo conio è quella che sarà ospitata dall'art. 421- bis c.p., rubricato pubblica intimidazione con uso di armi”. Con essa si punirà chiunque, al fine di incutere pubblico timore o suscitare tumulto o comunque di attentare alla sicurezza pubblica, verrà sorpreso a esplodere colpi di arma da fuoco o faccia scoppiare bombe e altro genere di ordigni. Il reato, che contiene la classica clausola di riserva salvo che il fatto non costituisce più grave reato”, è punito con la reclusione da tre a otto anni. Questa norma, grazie alla modifica apportata al c.d. codice Antimafia ” d.lgs 159/11 , sarà una di quelle che legittimeranno l'applicazione di una misura di prevenzione personale . Giro di vite anche in tema di stupefacenti la fattispecie del famoso quinto comma” dell'art. 73 cesserà di essere considerata quasi come un reato minore. Per prima cosa la legge di conversione ha modificato la cornice edittale, che ora sarà da sei mesi a cinque anni. Se la condotta, peraltro, verrà considerata non occasionale la pena sarà ancora più severa il minimo edittale, infatti, è elevato a diciotto mesi e la multa da 2500 a 10329 euro. Una stretta contro la criminalità giovanile. Funzionerà? Saranno i numeri a dare risposta a questo interrogativo. Come tutte le norme appena introdotte si dovrà in prima battuta provare a coordinarle con quelle preesistenti. E in questa operazione, ne siamo certi, verranno a galla i soliti problemi di coesistenza tra vecchio e nuovo. Vedremo, quindi, quali saranno i primi risultati applicativi e in questo giudizio è certo che le statistiche restituiranno una visione particolarmente attendibile del grado di efficacia delle nuove introduzioni normative . Per approfondire, leggi l'approfondimento del Prof. Spangher Il decreto legge Caivano e l'intervista al Prof. Kalb Decreto Caivano quando gli autori di reato sono minori

Legge n. 159/2023 in G.U. del 14 novembre 2023, n. 266 Decreto-legge n. 123/2023 – testo coordinato in G.U. del 14 novembre 2023, n. 266