Ragazzino prende di mira una famiglia nel palazzo: i genitori sono colpevoli

L’adesione e la connivenza dei genitori rispetto alla condotta del minore non hanno fatto altro che fomentare l’odio del ragazzino nei confronti delle persone offese, tempestate, a ogni ora del giorno e della notte, col suono prolungato del citofono al portone e del campanello alla porta di casa.

Genitori colpevoli di molestie e di disturbo alle persone se non tengono a bada il figlio e non gli impediscono di prendere di mira una famiglia che vive nel palazzo e di suonare spesso, a ogni ora del giorno e della notte, al citofono e all’appartamento di quella famiglia. Scenario dell’assurda vicenda è un palazzo in provincia di Messina. Ad essere presa di mira è una famiglia che in quel palazzo vive e che si ritrova a sobbalzare, ad ogni ora del giorno e della notte, a causa degli improvvisi e prolungati suoni del citofono al portone e del campanello alla porta. Rapide indagini” interne consentono a quella famiglia di appurare che il suonatore” di citofono e campanello è un ragazzino, figlio di una coppia che vive anch’essa nel palazzo. A finire sulla graticola giudiziaria sono proprio i genitori del ragazzino , i quali si ritrovano condannati in Tribunale alla pena di 350 euro di ammenda ciascuno, in ordine al reato di molestia e disturbo alle persone , nella sua forma omissiva impropria , poiché, in concorso tra loro e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore, hanno omesso di vigilare sul figlio in modo tale da impedirgli di suonare ripetutamente, a ogni ora del giorno e della notte, al citofono e alla porta dell’appartamento della famiglia offesa, così recando molestia e disturbo ai membri di quella famiglia. Col ricorso in Cassazione, però, il legale che difende la coppia di genitori prova a ridimensionare i fatti oggetto del processo e in tale ottica osserva che il minore è risultato affetto da una patologia che gli determina un discontrollo degli impulsi comportamentali ma è risultato anche essere un bambino affettuoso, che non ha mai recato disturbo agli altri condòmini presenti nel palazzo. In aggiunta, poi, il legale sottolinea che non sono state ravvisate carenze nei mezzi di correzione e di educazione del minore da parte dei genitori i quali, come chiarito da una teste, erano soliti rimproverare il figlio nei momenti di bisogno . Queste osservazioni non sono sufficienti, però, secondo i Giudici di Cassazione, per mettere in dubbio la colpevolezza dei due genitori del ragazzino. Innanzitutto, viene sottolineato che, come accertato in Tribunale, il minore, anche se era solito suonare spesso i campanelli di molti appartamenti del condominio, aveva di fatto posto in essere condotte di molestia solo nei confronti delle persone offese e, difatti, nessun altro condomino , ad esempio, aveva avuto bloccato il pulsante del citofono come accaduto, invece, alle persone offese. E tale discriminazione di comportamento non poteva essere legata alla natura della patologia sofferta dal minore, ma era dipesa , secondo i Giudici, dai cattivi rapporti tra i genitori del minore e le persone offese e, in particolare, dal contegno assunto di due genitori a fronte delle condotte di molestie perpetrate dal figlio . Difatti, un neuropsichiatra, che ha avuto in cura, a lungo, il minore, ha dichiarato di aver invitato i due genitori a non fomentare la litigiosità del figlio . Invece, l’adesione e la connivenza dei genitori rispetto alla condotta del minore non hanno fatto altro che fomentare l’odio del bambino nei confronti delle persone offese, facendo colpevolmente assumere alla condotta derivante dalla patologia sofferta dal minore i toni di vere e proprie molestie .

Presidente Boni – Relatore Fiordalisi Ritenuto in fatto 1. C.R. e C.V. impugnano la sentenza del Tribunale di Messina del 24 maggio 2022, con la quale sono stati condannati alla pena di Euro 350,00 di ammenda ciascuno, in ordine al reato di molestia o disturbo alle persone, nella sua forma omissiva impropria, ai sensi dell' art. 40 c.p. , comma 2 e art. 660 c.p. , perché, in concorso tra loro e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore C.R.G., classe […], avevano omesso di vigilare sul figlio in modo tale da impedirgli di suonare ripetutamente, a ogni ora del giorno e della notte, al citofono e alla porta dell'appartamento della famiglia B., così recando a questi molestia e disturbo. 2. C. e C. impugnano la sentenza del Tribunale, spiegando cinque motivi comuni. 2.1. Con il primo motivo, contestano la sentenza impugnata, evidenziando che il giudice di merito avrebbe in maniera errata accertato la responsabilità penale degli imputati solo in forza delle dichiarazioni delle parti civili, le quali non potevano ritenersi attendibili. In particolare, gli imputati evidenziano che l'episodio che sarebbe avvenuto il omissis , secondo il quale il minore R. avrebbe preso a pugni la porta di ingresso della famiglia delle parti civili, non poteva essere vero, considerato che il minore aveva subito un intervento e aveva le stampelle, circostanza che non gli avrebbe permesso di dare pugni alla porta. Dalla lettura del fascicolo, inoltre, era emerso che il minore era affetto da una patologia che gli determinava un discontrollo degli impulsi comportamentali. Il Dott. M., poi, non aveva ravvisato carenze nei mezzi di correzione di educazione del minore da parte dei genitori, i quali, come chiarito dalla teste M., erano soliti rimproverare il figlio nei momenti di bisogno. Era emerso, infine, che il minore era un bambino affettuoso e che non aveva mai recato disturbo a tutti gli altri condomini. 2.2. Con il secondo motivo, denunciano vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il Tribunale non avrebbe fornito alcuna valida motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità penale in capo agli imputati. 2.3. Con il terzo motivo, lamentano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, pur ricorrendone tutti i presupposti. 2.4. Con il quarto motivo, evidenziano l'eccessività della pena irrogata, sproporzionata rispetto al fatto accertato. 2.5. Con il quinto motivo, contestano la sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di merito ha condannato gli imputati al risarcimento dei danni a favore delle parti civili. Col secondo motivo aggiunto il ricorrente denuncia violazione degli artt. 3, 24, 97, 101 e 111 Cost. , nonché gli artt. 41 -47-48-54 CDFUE. 3. La Corte di appello di Messina, con provvedimento del 2 novembre 2022 ha riqualificato ai sensi dell' art. 568 c.p.p. , comma 5, gli atti di appello proposti da C. e C. come ricorsi per cassazione, evidenziando che la competenza a conoscere delle impugnazioni proposte spetti alla Corte di cassazione, alla quale ha trasmesso gli atti. 3.1. Successivamente il 5.7.2023 è stata presentata memoria con richiesta di discussione orale dall'avv.to Virginia Cerullo, quale nuovo difensore essendo stato revocato il precedente difensore Avv. Giuseppe Lipera. 3.2. In particolare, anche con atto del 1.0.7.2023 il medesimo difensore avv. Cerullo ha chiesto di essere rimesso nei termini, non avendo ricevuto comunicazione dell'udienza quale nuovo difensore, In ogni caso eccepisce difetto della contestazione ex artt. 177 e 178 c.p.p. e violazione della correlazione tra accusa del Pubblico ministero e sentenza essendo stato riqualificato il reato di cui all' art. 659 c.p. disturbo delle occupazioni e riposo in quello di cui all' art. 660 c.p. , senza mai assumere la prova degli schiamazzi e rumori . Il ricorrente, infine, denuncia violazione degli artt. 3 e 24, 97, 101 e 111 Cost. , nonché degli artt. 41 -47 e 48 -54 CDFUE reiterando gli argomenti sopra esposti. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili. Preliminarmente il Collegio rileva che, su concorde richiesta delle parti il Collegio ha accolto l'istanza di trattazione orale dell'udienza in cui il medesimo difensore degli imputati Avv. Cerullo Virginia ha esplicato le difese degli imputati argomentando le ragioni per le quali ha sollecitato l'accoglimento dei motivi di ricorso. Appare invece inammissibile l'istanza di remissione nei termini, perché riguarda l'esercizio di una facoltà già esercitata dal precedente difensore e, per di più, il nuovo difensore ha presentato tempestivamente una memoria e motivi ulteriori, sicché appare superata ogni questione inerente la tempestività della notifica dell'avviso di udienza. 1.1. Tutti i motivi di ricorso inerenti la responsabilità degli imputati non possono essere considerati ammissibili in sede di legittimità. Nel giudizio di cassazione, infatti, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 , Musso, Rv. 265482 nè è sindacabile in questa sede, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti tra le dichiarazioni di persone informate dei fatti o coindagati, e la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 , Tosto, Rv. 250362 . Nel caso di specie, i ricorrenti non si confrontano con la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha accertato che il minore C.R., anche se era solito suonare spesso i campanelli di molti appartamenti del condominio, aveva di fatto posto in essere condotte di molestia solo nei confronti delle persone offese nessun altro condomino, ad esempio, aveva avuto bloccato il pulsante del citofono come accaduto alla famiglia B. . Secondo il giudice di merito, tale discriminazione di comportamento non poteva essere legata dalla natura della patologia sofferta dal minore, ma era dipesa dai cattivi rapporti tra gli imputati, genitori del minore, e le parti civili e, in particolare, dal contegno assunto dagli imputati a fronte delle condotte di molestie perpetrate dal minore come confermato anche dalle dichiarazioni della Dott.ssa P., che aveva seguito il minore sin dal 2011 e che aveva dichiarato di aver invitato gli imputati a non fomentare la litigiosità del minore . L'adesione e la connivenza dei genitori rispetto alla condotta del minore, pertanto, non aveva fatto altro che fomentare l'odio dello stesso bambino nei confronti della famiglia B., facendo colpevolmente assumere alla condotta derivante dalla patologia sofferta dal minore i toni di vere e proprie molestie. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che i due motivi di ricorso non siano consentiti in sede di legittimità, essendo costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Va evidenziato, infatti, come le doglianze sollevate sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dal Tribunale, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall' art. 606 c.p.p. Sul punto, il Collegio condivide la linea interpretativa tracciata da questa Corte, secondo la quale l'epilogo decisorio non può difatti essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una mirata rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006 , Bosco, Rv. 234148 . Infine, il fatto commesso, così come qualificato in sentenza, contiene tutti gli elementi corrispondenti alla contestazione. 1.2. Anche il motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio è inammissibile. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, infatti, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 , Caridi, Rv. 242419 , anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011 , Sermone, Rv. 249163 . Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato che le modalità esecutive delle condotte, per la loro natura e reiterazione, non permettevano la concessione delle richieste circostanze attenuanti generiche. 1.3. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile, perché afferente al trattamento punitivo, quando il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, anche considerando che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura inferiore al massimo edittale, come avvenuto nel caso di specie. 1.4. Infine, anche i motivi aggiunti sono manifestamente infondati, perché è ineccepibile il riconoscimento del reato di cui all' art. 660 c.p. , anche alla luce della contestazione originaria, che indicava chiaramente la condotta che ha determinato le reiterate molestie alle persone offese, tra le quali quella di far squillare in modo continuativo il citofono della loro abitazione. Il Tribunale, infatti, valutati gli indici di cui all' art. 133 c.p. , ha ritenuto congrua la pena di Euro 350,00 di ammenda per ciascun imputato. 1.4. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile, considerando che il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019 , Saracino, Rv. 277711 . 2. Ai sensi dell' art. 616 c.p.p. , ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in Euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000 . 3. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52 in quanto è un obbligo imposto dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.