Concordato fallimentare: la limitazione di responsabilità per il terzo opera anche per i crediti privilegiati

A seguito dell’omologa di un concordato fallimentare con assuntore, l’Agenzia delle Entrate creditrice proponeva opposizione e successivo reclamo alla Corte d’Appello sostenendo un’errata interpretazione dell’art. 124, comma 4 l.fall. da parte del Tribunale.

La Corte territoriale però confermava l'omologa del concordato fallimentare e così l'Agenzia presentava ricorso in Cassazione. La previsione del secondo periodo dell'ultimo comma dell' art. 124 l.fall. , in forza del quale il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta, pone una preclusione processuale, senza distinzione fra creditori chirografari e non, destinata ad operare a condizione che lo stato passivo sia stato dichiarato esecutivo, né confligge con il precetto dettato dal precedente terzo comma del medesimo art. 124 l.fall. L' art. 124, comma 4 l.fall. così statuisce la proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione . Secondo la Corte d'Appello la limitazione di responsabilità per l' assuntore in relazione ai crediti azionati in sede concorsuale cioè ammessi al passivo in via tempestiva o tardiva o oggetto di opposizione allo stato passivo ancora pendente entro la data di presentazione della domanda di concordato fallimentare è da estendersi anche ai crediti di natura privilegiata. Ad avviso della ricorrente Agenzia delle Entrate invece tale limitazione deve essere intesa in senso restrittivo e non sarebbe applicabile ai privilegiati Per questi ultimi vi sarebbe infatti la norma specifica del terzo comma dell' art. 124 l.fall. che consente la falcidia a condizione che il piano preveda il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in sede di liquidazione. La Suprema Corte non condivide simile interpretazione e conferma la decisione impugnata. I Giudici di legittimità osservano infatti che la tesi della ricorrente si porrebbe in primo luogo in contrasto con il tenore letterale della norma Questa, infatti, nel limitare l'impegno dell'assuntore non specifica alcuna distinzione tra creditori privilegiati e chirografari . Sotto altro profilo il riferimento al terzo comma dell' art. 124 l.fall. è irrilevante dato che tale disposizione ha carattere sostanziale e si applica soltanto se i creditori muniti di privilegio rientrano tra quelli nei cui confronti il proponente è giuridicamente vincolato ai sensi del quarto comma e cioè si tratti di creditori ammessi al passivo alla data della proposta concordataria o che hanno presentato a quel momento domanda tardiva o opposizione allo stato passivo. La Cassazione prosegue osservando che l'interpretazione sostenuta dalla ricorrente cozzerebbe con il principio di celerità tipico delle procedure concorsuali, con lo spirito della legge fallimentare di non apprestare particolari tutele ai creditori tardivi e con il principio di carattere generale per cui anche il creditore privilegiato può restare insoddisfatto se non si attiva tempestivamente per far valere le proprie pretese. Come già specificato in altri arresti, la limitazione di cui all' art. 124, comma 4 l.fall. serve allora per accelerare e ridurre i tempi delle procedure e per incentivare l'intervento di terzi che sfruttano” in tal modo della clausola di riduzione della loro responsabilità. La Corte sottolinea inoltre che il pregiudizio che subirebbero i creditori non ancora insinuati – chirografari o privilegiati – non sarebbe diverso da quello che avrebbero ove si pervenisse velocemente alla liquidazione dell'attivo e alla chiusura del fallimento, ferma la possibilità di rivalersi sul debitore tornato in bonis e salvi gli effetti dell'esdebitazione. L'importante , conclude la Cassazione, è che la proposta di concordato fallimentare venga elaborata e depositata dal terzo almeno dopo la pronuncia del decreto di esecutività dello stato passivo e dopo la scadenza del termine per il deposito delle domande tardive ex art. 101, comma 1 l.fall. proprio come risulta essere avvenuto nella fattispecie in esame. Diversamente, infatti, la limitazione di responsabilità di cui all' art. 124, comma 4 l.fall. contrasterebbe con il diritto dei creditori di soddisfarsi ex art. 2740 c.c. sul patrimonio del debitore così come acquisito al passivo del fallimento. La Corte rigetta quindi il ricorso e conferma la decisione impugnata.

Presidente Ferro – Relatore Dongiacomo Fatti di causa 1.1. La corte d'appello, con il decreto in epigrafe, ha respinto il reclamo di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossioni avverso il provvedimento con il quale il tribunale aveva, a sua volta, rigettato le opposizioni delle stesse all'omologazione del concordato del fallimento della omissis s.p.a. in liquidazione, dichiarato con sentenza del 31/12/2010, proposto, in qualità di assuntrice, dalla L. s.r.l., poi incorporata dalla M. s.p.a., con ricorso del 12/12/2016. 1.2. La corte, per quanto ancora rileva, ha, in sostanza, ritenuto che - la L. Fall., art. 124, comma 4, lì dove consente al proponente o all'assuntore di limitare l'impegno assunto, a fronte dell'acquisizione in contropartita dell'attivo fallimentare, alla soddisfazione dei creditori che in quel momento risultino essere già stati ammessi al passivo ovvero ne abbiano fatto richiesta ancorché tardiva o infine abbiano proposto opposizione avverso il decreto di esecutività del passivo fallimentare , ha con ogni evidenza carattere processuale , perché non altera in alcun modo il regime dei privilegi, delle garanzie reali e comunque delle cause di prelazione, limitandosi a riconoscere all'assuntore l'ovvia facoltà di circoscrivere l'impegno assunto alle posizioni conosciute, escludendone quelle ignote che eventualmente sopraggiungano nel prosieguo della procedura - la proposta dell'assuntrice aveva, pertanto, escluso dall'impegno i crediti azionati in sede concorsuale in data successiva rispetto a quella di presentazione della domanda di concordato fallimentare ed ancorché di natura privilegiata, a fronte della efficacia generale della limitazione conseguente alla predetta natura processuale della norma. 1.3. D'altra parte, ha aggiunto la corte a non sussiste alcuna menomazione delle posizioni giuridiche attive dell'amministrazione finanziaria, la quale, al pari di tutti gli altri creditori, è abilitata a far valere le proprie pretese in sede concorsuale, rivendicandovi i diritti conseguenti alla natura privilegiata del credito, senza però poter invocare a proprio favore un trattamento processuale differenziato ove non si attiva per tempo b i crediti ultratardivi fatti valere in sede concorsuale in data successiva rispetto a quella di presentazione della domanda di concordato fallimentare, rimangono, se ammessi al passivo, a carico della società fallita poiché, come emerge dalla L. Fall., art. 124, comma 4, non si estinguono in conseguenza della chiusura del fallimento, laddove l'eventuale impossibilità di ottenere una proficua soddisfazione costituisce pregiudizio di mero fatto, del quale il creditore ultratardivo non può dolersi in quanto conseguenza, sul piano strettamente processuale, del ritardo stesso nell'insinuazione al passivo c nemmeno e infine è ipotizzabile un conflitto d'interessi, con riguardo alla votazione sulla proposta di concordato, per il pregiudizio che i creditori chirografari subirebbero in conseguenza dell'eventuale partecipazione al riparto dell'ingente credito privilegiato fatto valere dall'Agenzia delle Entrate in data successiva a quella di presentazione della proposta di concordato, posto che il giudizio da parte dei creditori ammessi al voto viene espresso sulla proposta così come formulata in concreto, compresa, quale elemento costitutivo e determinante, la limitazione dell'impegno dell'assuntore nei confronti dei soli creditori che alla data di deposito della domanda risultino essere stati ammessi al passivo e di quelli che a tale data risultino aver fatto richiesta di ammissione tardiva o aver proposto opposizione allo stato passivo, con la conseguenza che, a fronte di tale limitazione, dall'insinuazione del creditore privilegiato successiva rispetto alla domanda di concordato non può derivare alcun pregiudizio ai creditori votanti . 2.1. L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con ricorso notificato il 4/3/2020, hanno chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto. 2.2. La M. s.p.a., con controricorso notificato il 15/6/2020, ha resistito al ricorso ed ha, a sua volta, proposto, per un motivo, ricorso incidentale condizionato all'accoglimento del ricorso principale. Il Fallimento è rimasto intimato. Il Pubblico Ministero, con memoria depositata il 3/10/2023, ha chiesto il rigetto del ricorso. La M. s.p.a., il 16/10/2023, ha depositato memoria. Ragioni della decisione 3.1. Con l'unico motivo articolato, i ricorrenti principali, lamentando la falsa applicazione della L. Fall., art. 124, comma 4, in relazione all' art. 360 c.p.c. , n. 3, hanno censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che la proposta di concordato fallimentare, potendo limitare l'impegno assunto alla soddisfazione dei creditori che in quel momento risultino essere già stati ammessi al passivo ovvero ne abbiano fatto richiesta ancorché tardiva o infine abbiano proposto opposizione avverso il decreto di esecutività del passivo fallimentare , può legittimamente escludere dall'impegno dell'assuntore i crediti azionati in sede concorsuale in data successiva rispetto a quella di presentazione della domanda di concordato fallimentare ancorché si tratti di crediti che, come quelli vantati dagli opponenti, hanno natura privilegiata con ciò, la corte avrebbe pertanto omesso di considerare che a la norma, avente natura sostanziale in quanto volta a individuare i crediti di cui il proponente deve farsi carico, mediante la possibilità di limitare gli impegni assunti , dev'essere interpretata in modo restrittivo, e cioè consentendo la limitazione prevista ai soli creditori chirografari, poiché i crediti privilegiati, come quello relativo all'IVA, possono essere pagati in misura non integrale solo a condizione che, come stabilito dal comma 3, il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, con la conseguente necessità di escludere la correttezza, anche costituzionale, di ogni opzione ermeneutica che conduca ad una totale sterilizzazione del privilegio, e dello stesso credito sottostante b la norma non consente alcuna valutazione in ordine alla tardività con la quale l'Amministrazione ha provveduto alla presentazione della domanda di ammissione, la quale, del resto, è ammissibile tutte le volte in cui il creditore provi che tale ritardo è dipeso da causa allo stesso non imputabile, come nel caso di crediti tributari oggetto di accertamento completato dopo la dichiarazione di fallimento o l'esecutività dello stato passivo c i creditori chirografari, gli unici a votare, non sono in conflitto d'interesse con i privilegiati soltanto a condizione che si assuma che i secondi siano comunque soddisfatti in tutto o in parte, risultando altrimenti le relative decisioni in conflitto con i diritti dei privilegiati pretermessi. 3.2. Il motivo è infondato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. 3.3. La descritta interpretazione della L. Fall., art. 124, comma 4, si pone innanzitutto in contrasto con il tenore letterale della norma, la quale, facendo testuale riferimento alla possibilità del proponente di limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta , consente, evidentemente e quale precetto di natura processuale, di escludere dal relativo ambito soggettivo, come lo stesso articolo nel suo prosieguo prevede, gli altri creditori , senza distinguere, tanto nella sua prima parte, quanto nella seconda, tra i creditori chirografari e quelli privilegiati. 3.4. Nè può in senso contrario invocarsi la previsione della L. Fall., art. 124, comma 3, nella parte in cui impone al proponente la soddisfazione dei creditori privilegiati quanto meno in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione si tratta, con pari evidenza testuale, di norma di natura sostanziale che opera soltanto se i creditori muniti di privilegio rientrano tra quelli e cioè i creditori ammessi al passivo al momento della proposta o che in quel momento abbiano presentato domanda di ammissione tardiva ovvero opposizione allo stato passivo nei cui confronti il proponente non può che essere giuridicamente vincolato non anche quando, come nel caso in esame, gli stessi non essendo stati ammessi al tempo della proposta nè avendo proposto domanda tardiva ovvero opposizione sono stati legittimamente esclusi con conseguente irrilevanza del dedotto conflitto d'interessi con i creditori chirografari che hanno votato in favore della proposta dagli impegni assunti dal proponente con il concordato. 3.5. L'interpretazione proposta dai ricorrenti, inoltre, si pone in evidente conflitto con lo spirito della legge fallimentare di non apprestare particolari tutele ai creditori tardivi , i quali, infatti, concorrono, in proporzione del rispettivo credito , soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione salvo il caso in cui si tratti di crediti assistiti da cause di prelazione ovvero il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili in tali ipotesi essi possono prelevare, nella prima ripartizione successiva alla loro ammissione arg. L. Fall., ex art. 114 , le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni L. Fall., art. 101, comma 3, e art. 112 la limitazione satisfattiva è tanto più ribadita nella norma speciale del concordato fallimentare, dove, come visto, la L. Fall., art. 124, comma 4, per come ricostruito in conformità alla lettera da questa Corte, consente di escludere dal concorso non solo i creditori chirografari, ma anche quelli privilegiati che non abbiano presentato domanda di ammissione allo stato passivo al momento del deposito della proposta di concordato fallimentare Cass. n. 16804 del 2019 , in motiv. . 3.6. Sotto questo profilo, come osservato dal Pubblico Ministero, la regola secondo cui il ritardo potrebbe pregiudicare la soddisfazione dei creditori che non si siano ancora attivati esprime un principio di carattere generale che nel concordato fallimentare trova una sua specifica attuazione nel senso che la clausola di limitazione della responsabilità non opera in deroga ai principi generali che regolano la graduazione dei crediti ma costituisce estrinsecazione del principio secondo cui anche il creditore privilegiato può restare incapiente ove non si attivi tempestivamente per far valere il credito di cui è titolare sul patrimonio del debitore . 3.7. Questa Corte, del resto, ha già avuto modo di affermare Cass. n. 16738 del 2011 , in motiv. che a la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 5 del 2006, e dal D.Lgs . n. 169 del 2007 , lì dove, modificando la L. Fall., art. 124, ha esteso ai creditori o ai terzi la legittimazione ad avanzare la proposta ed ha previsto che, in caso di proposta presentata dal terzo , la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo fallimentare , possa comprendere anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato e che gli impegni assunti dal terzo con il concordato possano essere limitati ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva , trova fondamento, secondo la relazione illustrativa del D.Lgs., nell'intento di pervenire ad una riduzione dei tempi della procedura , conformemente ai principi ed ai criteri direttivi fissati dalla Legge Delega n. 80 del 2005, art. 1, comma 6, n. 12 b il D.Lgs. n. 169 del 2007 , ha, in effetti, introdotto previsioni innovative complessivamente ispirate all'intento di trasformare il concordato fallimentare in un istituto che, soprattutto attraverso l'intervento di terzi operatori del settore economico, potesse finalmente contribuire ad accelerare i tempi della procedura contribuendo ad una sua rapida definizione , vale a dire un obiettivo che non avrebbe potuto essere in concreto raggiunto se non si fosse concessa al terzo assuntore la possibilità di inserire nella proposta una clausola di limitazione di responsabilità che gli consentisse di valutare la convenienza economica dell'operazione attraverso una valutazione prognostica, non solo dell'attivo ceduto, ma anche il passivo da soddisfare con la sola alea connessa all'esito delle opposizioni allo stato passivo pendenti c l'apertura ai terzi della legittimazione ad avanzare la proposta di concordato non mira, pertanto, solo ad agevolare la soluzione della crisi dell'impresa attraverso strumenti che, nel favorire la riallocazione dei fattori produttivi, consentano al tempo stesso di salvaguardare l'unità dell'azienda, trasferendola nelle mani di chi sia in grado di gestirla utilmente, ma, facendo venir meno la posizione di monopolio riconosciuta al debitore dalla disciplina previgente, risponde anche all'esigenza di facilitare la chiusura del fallimento nell'interesse dei creditori. 3.8. Osserva peraltro questa Corte che, in effetti, il pregiudizio cui restano esposti i creditori non ancora insinuati, a seguito della limitazione della responsabilità del terzo, non si differenzia, sotto questo profilo, da quello che, in via di mero fatto, gli stessi come emerge dalla L. Fall., art. 101, u.c. sono destinati a subire nell'ipotesi in cui si pervenga celermente alla liquidazione dell'attivo ed alla distribuzione del suo ricavato limite oltre il quale le domande tardive, sia pur per causa non imputabile, non sono, invero, comunque ammissibili e, quindi, alla chiusura del fallimento specie se si considera che, come la L. Fall., art. 124, comma 4, espressamente prevede, gli stessi possono far pur sempre affidamento sulla capacità del debitore che, anche nel caso della qui esaminata limitazione della responsabilità del proponente, continua, infatti, a rispondere per l'intero e nella misura originaria verso gli altri creditori Cass. n. 25924 del 2022 , in motiv. di ricostruire in futuro un patrimonio aggredibile, salvi soltanto anche se si tratta di debito per IVA Cass. n. 18124 del 2022 gli effetti della esdebitazione tanto più, si osserva ancora, che nemmeno questa è assoluta, restando condizionata alla cooperazione del fallito con gli organi della procedura, mentre rispetto ai crediti concorsuali anteriori che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo , essa è limitata alla sola eccedenza rispetto a quanto gli stessi avrebbero avuto diritto di percepire nel concorso. 3.9. L'Amministrazione finanziaria, del resto, al pari dell'esattore, ha l'onere di presentare l'istanza di insinuazione tardiva nel termine annuale previsto dalla L. Fall., art. 101, senza che i diversi e più lunghi termini per la formazione dei ruoli e per l'emissione delle cartelle costituiscano - oltre che opportunità organizzative, ma dettate per altri fini - altresì e di per sé ragioni di scusabilità giuridica del ritardo occorre considerare, in tal senso, esclusivamente i tempi strettamente necessari alla stessa - quale creditrice - per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo Cass. n. 17787 del 2015 ne deriva che, una volta che gli enti creditori abbiano avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento, gli stessi hanno l'onere di attivarsi immediatamente per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo in termini inferiori a quelli massimi attribuiti dalla legge concorsuale - ispirata anche in questo alla par condicio creditorum - per l'espletamento di tali incombenze Cass. n. 30896 del 2022 Cass. n. 23159 del 2018 . Nè tali principi, in ogni caso, possono essere dibattuti in senso problematico con riguardo alla posizione tardiva del creditore, fatta valere in una sede ancora diversa, e dunque indirettamente, come quella che qui contempla appunto tali soggetti nella considerazione della proposta del concordato fallimentare. 3.10. La L. Fall., art. 124, comma 4, interpretato secondo ragionevolezza costituzionale, impone, tuttavia, di ritenere che l'iniziativa del terzo, dovendo necessariamente - e dunque almeno - comprendere l'impegno dello stesso nei confronti oltre che dei creditori che, al momento della sua formulazione, hanno proposto opposizione allo stato passivo e a quelli che hanno proposto domanda tardiva, anche dei creditori ammessi al passivo in via tempestiva , presuppone, evidentemente, che la limitazione di responsabilità si applichi solo al caso in cui la proposta di concordato sia formulata, come nel caso in esame cfr. anche il rilievo, incontestato, contenuto nella memoria del Pubblico Ministero, p. 6, in ordine all'avvenuta scadenza in data 2/5/2012 del termine per proporre le domande tardive , dopo la pronuncia del relativo decreto di esecutività e la scadenza del termine previsto dalla L. Fall., art. 101, comma 1. Diversamente opinando, invero, come rilevato anche dal Pubblico Ministero, l'interesse alla rapida definizione della procedura attraverso il concordato non parrebbe adeguatamente bilanciato con il diritto dei creditori tempestivi, tardivi nei relativi termini e opponenti allo stato passivo a soddisfarsi, in ossequio all' art. 2740 c.c. , sul patrimonio del proprio debitore così come acquisito all'attivo del fallimento. 3.11. In conclusione, può affermarsi il seguente principio La previsione della L. Fall., art. 124, u.c., secondo periodo, in forza del quale il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta, pone una preclusione processuale, senza distinzione fra creditori chirografari e non, destinata ad operare a condizione che lo stato passivo sia stato dichiarato esecutivo, nè confligge con il precetto dettato dal precedente comma 3, della medesima disposizione . 4. Il ricorso principale è, dunque, infondato e dev'essere, come tale, respinto il ricorso incidentale condizionato resta, per l'effetto, assorbito. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 6. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condanna i ricorrenti principali al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite, che liquida in Euro 40.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15% dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 , comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.