I chiarimenti del Ministero della Giustizia sul trattamento economico dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento

L’indennità di cui all’art. 29, comma 2, d. lgs. 116/2017 può essere liquidata anche ai magistrati onorari in servizio all’epoca di entrata in vigore del d.lgs. cit., che non abbiano partecipato alla procedura di stabilizzazione in quanto dimessisi e/o dispensati dal servizio prima che venisse introdotta la procedura di conferma” disciplinata dall’art. 29 comma 3, dello stesso decreto, e/o prima dello scadere del termine per la presentazione della domanda di partecipazione?

Questo il quesito presentato al Ministero della Giustizia dalla Corte di Appello di Brescia. Con provvedimento del 4 novembre 2023, viene evidenziato che l' indennità di cui all' art. 29, comma 2, spetti esclusivamente ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento che non siano cessati dal servizio , per altra causa, prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di valutazione relativa alla fascia di anzianità maturata, di cui al comma 3, stesso articolo . Ciò in quanto con circolare DAG 1618 del 4.1.2023, il Ministero aveva già avuto modo di indicare che in primis è pacifico che la questione si possa porre per i soli magistrati onorari in servizio all'epoca di entrata in vigore del d. lgs. 116/2017 ossia al 15 agosto 2017 , trattandosi della platea dei magistrati interessati alle procedure valutative disciplinate dall' articolo 29 d. lgs. 116/2017 , così come novellato dalla legge di bilancio 2022 n 234/2021 . Pertanto, all'indennità de qua hanno diritto, salva la facoltà di rifiuto, i magistrati onorari del contingente ad esaurimento che non abbiano accesso alla ‘conferma', sia nel caso di mancata presentazione della domanda, sia in quello di mancato superamento della medesima procedura così dal combinato disposto dei commi 2, 5 e 9 dell' articolo 29 cit. . Inoltre, è stato anche precisato che poiché il diritto all'indennità di fine servizio risulta esplicitamente subordinato al mancato accesso alla conferma”, ossia al mancato conseguimento del provvedimento che consacra l'esito positivo della procedura di valutazione prevista nell'articolo in esame, e poiché, d'altronde, il provvedimento di conferma non può che operare su un rapporto giuridico pendente o, se si vuole, non può che consolidare un provvedimento ancora efficace, nel caso di specie consistente nella nomina alle funzioni onorarie , va escluso che, nella platea dei destinatari della norma, si siano voluti includere tutti i magistrati onorari del contingente ad esaurimento già cessati per altra causa , magari ancor prima della stessa riscrittura dell' art. 29 d.lgs. n. 116/2017 tale conclusione si porrebbe in conflitto logico e giuridico con il rilievo esplicitamente assegnato, nella norma, al provvedimento di conferma”, perché nessuna conferma” potrebbe prefigurarsi, anche in astratto, per tutti i magistrati già cessati per altra causa, in assenza di rapporto e/o provvedimento da confermare

Ministero della giustizia_Provvedimento 4 novembre 2023