Telecamere private: per sbirciare sulle strade pubbliche servono motivazioni chiare e circostanziate

Il privato che posiziona telecamere sul muro di casa deve limitare l’angolo di ripresa all’area di stretta pertinenza domestica. Se riprende strade, parcheggi e piazze senza un particolare e documentato motivo scatta infatti la sanzione per illecito trattamento dei dati personali.

Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento 28 settembre 2023, n. 429. Un cittadino ha posizionato sul muro esterno della propria abitazione due telecamere idonee ad inquadrare la strada e il parcheggio pubblico. A seguito di una serie di incomprensioni tra vicini il gestore del condominio ha inviato una segnalazione all'Autorità centrale che ha avviato un'istruttoria che si è conclusa con la censura del Garante. L' impiego di sistemi di videosorveglianza in casa è libero e non disciplinato dal regolamento europeo sulla protezione dei dati, specifica innanzitutto il collegio. A condizione che l'ambito di comunicazione dei dati non ecceda la sfera familiare del titolare e le immagini non siano oggetto di comunicazioni a terzi o di diffusione e il trattamento non si estenda oltre gli ambiti di stretta pertinenza del titolare riprendendo immagini in aree comuni, luoghi aperti al pubblico, o aree di pertinenza di terzi . Ne discende quindi che è possibile installare sistemi di ripresa video, senza dover adempiere agli obblighi previsti dalle norme in materia di protezione dei dati personali, purché l'angolo di visuale delle telecamere sia limitato alle sole zone di propria pertinenza, anche eventualmente attraverso l'attivazione di una funzione di oscuramento delle parti eccedenti . In particolari circostanze anche il privato può estendere il cono di ripresa alle zone pubbliche. In presenza di situazioni di rischio effettivo, prosegue infatti il collegio, il titolare del trattamento può, sulla base di un legittimo interesse , estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree che esulano dalla propria esclusiva pertinenza, purché ciò sia adeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione. In tali casi, il titolare del trattamento è tenuto tuttavia al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dati personali, rinvenibili nelle Linee guida n. 3/2019, sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e nel Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010. Nel caso in esame, l'istruttoria ha rilevato che la ripresa delle aree ultronee, rispetto a quelle di pertinenza, è avvenuta in assenza di idonei presupposti di liceità, considerato che il titolare del trattamento non ha dimostrato la sussistenza di un legittimo interesse riferito a una situazione di rischio effettivo che avrebbe giustificato tale trattamento . In pratica meglio evitare di posizionare telecamere private sulle strade pubbliche in mancanza di un legittimo interesse suffragato da denunce, minacce o furti conclamati.

Provvedimento del 28 settembre 2023, n. 429 del Garante Privacy