La compensazione tra crediti con l’Erario sorti prima e dopo il fallimento

Ai fini della compensabilità di crediti ai sensi dell’articolo 56 l.fall. rileva che il momento genetico ricada per entrambe le poste nello stesso arco temporale rispetto alla dichiarazione di fallimento e che vi sia identità delle parti quanto alla titolarità attiva e passiva dei crediti da porre in compensazione.

La compensabilità di un credito IRES endofallimentare con un debito IVA anteriore al fallimento – Il contrasto nei giudizi di merito Con ricorso dinanzi la Commissione tributaria provinciale di Piacenza un istituto di credito bancario, quale cessionario da un Fallimento di crediti IRES generati dalle ritenute fiscali applicate sugli interessi attivi maturati sui depositi bancari liquidati dagli istituti di credito, impugnava il silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate alla propria istanza di rimborso del suddetto credito nonché la compensazione operata dalla stessa Agenzia con il debito riveniente da cartella di pagamento relativa alla liquidazione IVA per l'anno 2008. La Banca deduceva che il debito IVA inammissibilmente compensato con il credito IRES chiesto a rimborso era maturato in epoca antecedente al fallimento e non poteva, quindi, essere compensato con un credito della massa fallimentare qual era, per l'appunto il credito IRES acquisito dal Fallimento . La Commissione Provinciale accertava l'inammissibilità della compensazione operata dall'Agenzia delle Entrate condividendo le deduzioni della banca ricorrente stante la natura endofallimentare del credito IRES chiesto a rimborso a fronte dell'anteriorità al fallimento del debito opposto in compensazione che atteneva l'IVA «esposta dalla curatela nella dichiarazione 2009 per l'anno d'imposta 2008, ma quale eccedenza formatasi in un periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento [i.e. nell'anno 2006]». La Commissione regionale dell'Emilia-Romagna, adita dall'Agenzia delle Entrate, riformava la sentenza della CTP rilevando che, a causa dell'omessa presentazione della dichiarazione IVA nel 2007 non era possibile accertare che il debito IVA risalisse al 2006, vale a dire al periodo antecedente la dichiarazione di fallimento dell'impresa contribuente intervenuta nell'aprile 2007, e che d'altra parte nella cartella di pagamento portante il credito erariale era fatto espresso riferimento al periodo d'imposta 2008. Per la CTR, quindi, entrambi i crediti avevano natura endofallimentare e, pertanto, erano stati legittimamente compensati dall'Agenzia delle Entrate. La pronuncia della Cassazione L'Istituto di credito ricorreva in Cassazione denunciando in particolare la violazione o la falsa applicazione dell'articolo 56, Legge fallimentare, censurando la sentenza della CTR laddove aveva «fatto coincidere sic et impliciter la genesi dell'eccedenza IVA con l'anno in cui [era] stata presentata la dichiarazione che la riportava, omettendo di verificare, sulla base delle prove offerte dalla contribuente, il periodo in cui detta eccedenza si era formata». La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso della banca cassando la sentenza di merito, rinviando alla CTR in altra composizione, deducendo che «la compensazione ex articolo 56 l. fall. presuppone l'anteriorità delle posizioni creditorie rispetto alla declaratoria di fallimento, e [che] la necessaria identità di titolarità attiva e passiva delle contrapposte obbligazioni verrebbe meno compensando crediti erariali maturati anteriormente, il cui debitore è il fallito, con crediti posteriori all'apertura della procedura, il cui creditore è la massa, con indebito pregiudizio per i creditori concorsuali, in violazione del principio della par condicio creditorum rispetto alla quale già la compensabilità di crediti e debiti anteriori costituisce un indubbio privilegio rispetto alla falcidia». Quanto alla genesi del debito IVA la Corte dava puntuale atto che la Banca avesse dimostrato e documentato che la posta creditoria dell'Agenzia delle Entrate fosse l'esito della differenza tra l'IVA a debito dell'anno 2006 e l'Iva a credito maturata nel marzo 2007, ragion per cui il debito IVA differenziale si era formato già nell'anno 2006 e non invero nell'anno 2007. Secondo la Cassazione, quindi, la CTR era incorsa in errore nel far coincidere la genesi dell'eccedenza IVA opposta in compensazione con l'anno di presentazione della dichiarazione omettendo di accertare, sulla base dei riscontri documentali offerti dalla Banca, il periodo ante o post fallimento in cui detta eccedenza si fosse effettivamente formata. Conclusioni L'ordinanza resa dalla Corte di Cassazione traccia con una motivazione esaustiva e netta il perimetro entro il quale due poste creditorie possano essere o meno compensabili. Pur essendo la questione passata al vaglio di legittimità in fatto ed in diritto piuttosto lineare e agevolmente accertabile nei suoi contorni, l'effetto dichiarativo di un credito - insorto in un periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento di un'impresa contribuente ma esposto in momento successivo al fallimento - ha indotto in errore sia l'Erario che una Commissione tributaria regionale sulla compensabilità di due poste creditorie disomogenee al punto da dover la Suprema Corte risolvere il contrasto creatosi tra il primo ed il secondo grado.

Presidente Crucitti - Relatore Esposito Rilevato che In data 3 aprile 2007 venne dichiarato il fallimento della Omissis s.r.l., poi dichiarato chiuso con decreto del Omissis . Nelle more della procedura fallimentare, con scrittura privata del 27 giugno 2018, il curatore cedette a Omissis S.p.A. un credito IRES generato dalle ritenute fiscali applicate sugli interessi attivi maturati sui depositi bancari liquidati dagli istituti di credito. Il 18 dicembre 2019 il curatore presentò la dichiarazione finale dei redditi in cui evidenziava e domandava a rimborso l'eccedenza IRES quantificata in Euro 4.544,00. Il 27 gennaio 2020 Omissis S.p.A. notificò l'atto di cessione del credito all'Agenzia delle entrate. Successivamente l'Ufficio emise provvedimento con il quale dispose l'integrale compensazione del credito domandato con il debito riveniente da cartella di pagamento relativa alla liquidazione IVA per l'anno 2008. Con ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Piacenza la Omissis S.p.A. impugnò il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso e il provvedimento di compensazione deducendo che il debito IVA compensato con il credito IRES chiesto a rimborso era maturato in epoca antecedente al fallimento e non poteva, quindi, essere compensato con un credito della massa fallimentare. La CTP accolse il ricorso rilevando la disomogeneità del controcredito dell'Ufficio ciò in quanto mentre il credito IRES chiesto a rimborso aveva pacificamente natura endofallimentare, il debito opposto in compensazione atteneva sì all'IVA esposta dalla curatela nella dichiarazione 2009 per l'anno d'imposta 2008, ma quale eccedenza formatasi in un periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento. La Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia entrate, riformò la decisione di primo grado. Rilevava la CTR che l'omessa presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2007 non consentiva di ritenere che - come sostenuto dalla contribuente - l'insorgenza del debito IVA risalisse all'anno 2006. Nella cartella di pagamento portante il credito erariale era fatto espresso riferimento al periodo d'imposta 2008, successivo alla dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che la compensazione disposta dall'Amministrazione finanziaria era legittima essendo il debito IVA di natura endofallimentare. Avverso la suddetta sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 1. Con unico mezzo la ricorrente deduce, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'articolo 19 del D.P.R. numero 633 del 1972, dell'articolo 56 l. fall., degli articolo 1243 c.c. e ss. e 2697 c.c. nonché dell'articolo 115 c.p.c. Censura la sentenza impugnata per aver fatto coincidere sic et simpliciter la genesi dell'eccedenza IVA con l'anno in cui è stata presentata la dichiarazione che la riportava, omettendo di verificare, sulla base delle prove offerte dalla contribuente, il periodo in cui detta eccedenza si era formata. Il ricorso - ammissibile in quanto censura compiutamente la ratio decidendi della sentenza impugnata - è fondato. Va rammentato che in materia di fallimento, il credito IRES spettante alla massa, maturato durante la gestione fallimentare, non può essere oggetto di compensazione con il credito dell'Erario, maturato anteriormente all'apertura del fallimento, poiché la compensazione ex articolo 56 l. fall. presuppone l'anteriorità delle posizioni creditorie rispetto alla declaratoria di fallimento, e la necessaria identità di titolarità attiva e passiva delle contrapposte obbligazioni verrebbe meno compensando crediti erariali maturati anteriormente, il cui debitore è il fallito, con crediti posteriori all'apertura della procedura, il cui creditore è la massa, con indebito pregiudizio per i creditori concorsuali, in violazione del principio della par condicio creditorum rispetto alla quale già la compensabilità di crediti e debiti anteriori costituisce un indubbio privilegio rispetto alla falcidia Cass. numero 36400 del 2022 in senso conforme, ex plurimis, Cass. numero 16779 del 2021 . La contribuente pagg. 14 e 15 del ricorso per cassazione aveva dedotto sin dal primo grado di giudizio che il debito erariale portato dalla cartella di pagamento derivava dal controllo automatico della dichiarazione Mod. IVA per l'anno 2008 ma era rappresentato dal recupero dell'eccedenza IVA dell'anno precedente 2007 il credito IVA anno 2007 si era formato ante procedura fallimentare quale differenza tra il credito IVA dell'anno 2006 di Euro 74.801,00 e l'IVA a debito del mese di marzo 2007 di Euro 1.100,22. L'esame e la valutazione da parte del giudice di merito di tali elementi avrebbe quindi potuto portare a collocare temporalmente i credito IVA oggetto di compensazione in un periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento 3 aprile 2007 . Ha dunque errato la CTR a far coincidere la genesi dell'eccedenza IVA opposta in compensazione con l'anno 2008 in cui fu presentata la dichiarazione che riportava tale eccedenza - poi rettificata dall'Ufficio - senza accertare, sulla base dei mezzi di prova offerti dalla contribuente, il periodo ante o post fallimento in cui detta eccedenza si era formata. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio per un nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Emilia-Romagna, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.