Richiesta di accesso alle misure di accoglienza: l’amministrazione deve rispondere entro 30 giorni

L’istanza di accesso alle misure di accoglienza che può essere presentata dal richiedente la protezione internazionale deve ricevere risposta nel termine di 30 giorni.

Un cittadino pakistano, giunto in Italia sfuggendo dal proprio Paese, aveva presentato senza successo domanda di protezione internazionale. Dal momento del suo ingresso in Italia, non si è mai avvalso del sistema di accoglienza, vivendo senza fissa dimora presso una stazione ferroviaria. Per il tramite del suo difensore, chiedeva quindi l'immediato inserimento nel sistema di accoglienza nelle more del giudizio di opposizione avverso il diniego della domanda di protezione internazionale. A fronte del silenzio della Prefettura, veniva adito il TAR che accoglie il ricorso ravvisando l'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza per violazione degli articolo 2, commi 1 e 2, l. numero 241/1990 e dell'articolo 14 d.lgs. numero 142/2015. Infatti, il termine di 30 giorni previsto dall'articolo 2, comma 2, l. numero 241/1990 deve reputarsi applicabile al silenzio-inadempimento sulle domande di accesso alle misure di accoglienza, in mancanza di un diverso termine previsto dalla legge o dall'Amministrazione. La decisione si fonda sulla ratio della direttiva 2013/33/UE e del d.lgs. numero 142/2015, finalizzati ad assicurare la tempestiva erogazione di misure di accoglienza per tutto il periodo in cui si svolge il procedimento di esame della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale competente, fino al momento della decisione definitiva. Viene poi precisato che il diverso termine di 180 giorni previsto dall'articolo 2, comma 4, .l. numero 241/1990 per procedimenti “riguardanti l'immigrazione” si riferisce unicamente a quei procedimenti finalizzati al rilascio o al rinnovo di un titolo di soggiorno per i quali la previsione di tale termine può trovare giustificazione nella loro particolare e intrinseca complessità e per l'alto numero dei procedimenti amministrativi attivati con le istanze degli interessati. Lo stesso non può dirsi invece per i procedimenti che attengono all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Infatti «un termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento priverebbe di significato misure che sono necessariamente correlate alla procedura di concessione della protezione internazionale, tant'è che, in forza di quanto previsto all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. numero 142/2015, “si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale”». Il ricorso viene dunque accolto. Il TAR ordina all'Amministrazione di provvedere sulla domanda di accesso alle misure di accoglienza presentata dal ricorrente, entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza. In difetto, sarà nominato su richiesta un Commissario ad acta.

Presidente Bignami – Estensore Corrado Fatto e diritto L'odierno ricorrente, ha fatto ingresso in Italia, in data omissis 2017, dopo essere fuggito dal Pakistan suo Paese di origine, nel quale si trovava in pericolo di vita. Espone il ricorrente di aver presentato domanda di protezione internazionale, che dal suo ingresso in Italia, non si è mai avvalso del sistema di accoglienza, e, attualmente, senza fissa dimora, vive presso la stazione ferroviaria di Milano Porta Garibaldi o in luoghi di fortuna ad essa limitrofi. In ragione di ciò, per il tramite del suo difensore in data 14.04.2023 chiedeva il suo immediato inserimento nel sistema di accoglienza. Chiarisce in ricorso che avverso il diniego della domanda di protezione interazionale il ricorrente ha proposto opposizione avanti il Tribunale ordinario di Milano, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, omissis , tutt'ora pendente e in attesa di fissazione di udienza. Con il proposto ricorso parte ricorrente chiede che venga accertata la illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Milano, sull'istanza di inserimento del ricorrente nel sistema di accoglienza e che venga ordinato alla Prefettura di Milano, di provvedere sulla detta istanza e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso tenuto conto anche delle condizioni di disagio abitativo che vive il ricorrente. L'amministrazione risulta costituita con memoria di stile. Con decreto numero omissis del 14.06.2023, della competente Commissione, è stata accolta la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata da parte ricorrente. Alla camera di consiglio del 26 settembre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Preliminarmente, il Collegio osserva che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l'adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, stante l'integrità del contraddittorio e l'avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio, nonché la mancanza di opposizione delle parti. Sul punto, è utile soggiungere come la specialità del rito del silenzio di cui agli articolo 117,87 commi 2 e 3 c.p.a. ad avviso del Collegio, non osti alla configurabilità di una fase cautelare, da ritenersi immanente all'azione ex articolo 31 e 117 cpa per la salvaguardia delle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale cfr., negli stessi termini, TAR Lombardia, Milano, III, 19/10/2022, numero 2273 id. 13/09/2022, nnumero 1999, 2000, 2003 id., 20/06/2022, numero 1426 TAR Campania, Napoli, sez. I, 03/07/2019, numero 1059 id., sez. V, 16/05/2018, numero 704 TAR Puglia, Lecce, sez. I, 18/01/2022, numero 40 . Passando al merito del ricorso, reputa il Collegio che dagli atti risulta, senza che l'Amministrazione sul punto nulla controdeduca, che il ricorrente ha presentato domanda di riconoscimento della protezione internazionale e istanza di attivazione delle misure di accoglienza all. 4 depositato il 6/9/2023 rispetto alla quale ultima si ravvisa l'illegittimità del silenzio serbato sulla suindicata istanza per violazione degli articolo 2, commi 1 e 2 della legge numero 241/1990, 14 del d.lgs. numero 142/2015. Va, infatti, considerato, come già affermato da questo Tribunale in analoghe fattispecie, che il termine di cui al citato articolo 2, comma 2, deve reputarsi applicabile al silenzio-inadempimento sulle domande di accesso alle misure di accoglienza, in mancanza di un diverso termine previsto dalla legge o dall'Amministrazione ai sensi dello stesso articolo 2, comma 3 cfr., da ultimo, TAR Lombardia, Milano, III, 31-12-2022, nnumero 2878 e 2877 id., 19-10-2022, numero 2273 id., IV, 16-12-2022, numero 2768 id., 23-05-2022, numero 1195 id., III, 13-05-2022, numero 1121 id., IV, 21-04-2022, numero 896 . Difatti, il Collegio non ritiene che possa trovare applicazione nella specie la previsione dettata dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo da ultimo citato - ai sensi del quale “nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione” – nella lettura che ne è stata data dal Consiglio di Stato, con la sentenza numero 3578/2022, secondo cui la norma, nei procedimenti in materia di cittadinanza ed immigrazione, “nel non subordinare la sua applicazione a condizioni procedurali espresse e specifiche, rivela una immediata e incondizionata portata applicativa, nel senso che non occorre l'emanazione di disposizioni regolamentari affinché si ritenga senz'altro applicabile il termine di 180 giorni per la durata del procedimento”. In disparte la condivisibilità o meno di questa interpretazione, il Collegio è incline a ritenere che, per procedimenti “riguardanti l'immigrazione” devono intendersi unicamente quelli finalizzati al rilascio o al rinnovo di un titolo di soggiorno. E, invero, se per questi procedimenti la previsione di un termine di 180 giorni - come ritenuto dal Consiglio di Stato - può trovare giustificazione per la loro particolare e intrinseca complessità e per l'alto numero dei procedimenti amministrativi attivati con le istanze degli interessati, altrettanto non può dirsi per i procedimenti che attengono all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Questi ultimi trovano, infatti, la propria disciplina nella direttiva 2013/33/UE e nel d.lgs. numero 142/2015 e sono finalizzati ad assicurare la tempestiva erogazione di misure di accoglienza per tutto il periodo in cui si svolge il procedimento di esame della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale competente, fino al momento della decisione definitiva un termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento priverebbe di significato misure che sono necessariamente correlate alla procedura di concessione della protezione internazionale, tant'è che, in forza di quanto previsto all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. numero 142/2015, “si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale”. Per quanto sin qui esposto, assorbiti i profili non scrutinati, il ricorso avverso il silenzio, come sopra proposto, deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere ordinato all'Amministrazione di provvedere sulla domanda di accesso alle misure di accoglienza presentata dal ricorrente, definendo con un provvedimento espresso il relativo procedimento, entro il termine di trenta 30 giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza. In difetto, sarà nominato, su richiesta del ricorrente, un Commissario ad acta, perché provveda in via sostitutiva, adottando tutte le determinazioni e tutti gli atti ritenuti opportuni e necessari per l'integrale esecuzione della presente sentenza. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8 della legge numero 241/1990, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge numero 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge numero 35 del 2012, la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sarà trasmessa in via telematica alla Corte dei Conti, a cura della Segreteria della Sezione cfr. TAR Lombardia, Milano, IV, 17-06-2021, numero 1484 . La non univocità degli orientamenti giurisprudenziali sulla questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite. Il Collegio conferma, infine, l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, già disposta dall'apposita Commissione con decreto numero 96 del 14.06.2023. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Terza , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Ammette definitivamente il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.