Accertata la causa dell’incidente, ossia l’improvvisa perdita di controllo del veicolo, è del tutto evidente, spiegano i Giudici, che tale evenienza integri una condotta di guida pericolosa ed imprudente.
Fatale la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente essa dà il via alla catena di eventi che porta poi alla morte del passeggero. Ciò è sufficiente per condannare l’uomo alla guida, ritenendolo colpevole di omicidio stradale. Decisiva la ricostruzione della dinamica dell’incidente verificatosi lungo una strada provinciale alla fine di dicembre del 2016. Nello specifico, si è appurato che «l’uomo alla guida aveva, per mera distrazione, perso il controllo del veicolo, che perciò aveva urtato contro il guard-rail laterale». A quel punto, «la cappotta dell’automobile era stata tranciata e il veicolo aveva terminato la sua corsa in una scarpata adiacente alla strada provinciale». A seguito del terribile incidente, «l’uomo seduto sul sedile del passeggero anteriore» era stato «ricoverato per politrauma in ospedale» ove era poi deceduto poche ore dopo. Per i giudici di merito è sacrosanta la condanna del conducente, colpevole di omicidio stradale, una volta accertate «le modalità del sinistro» e una volta riconosciuto «il nesso causale tra le lesioni riportate dal passeggero a seguito dell’incidente e il successivo decesso». Unica vittoria per l’automobilista sotto processo è, in Appello, la riduzione della pena e l’applicazione della «sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida in luogo della revoca». Col ricorso in Cassazione, però, il legale che difende l’automobilista sostiene che «nessuna condotta negligente» sia «concretamente ipotizzabile», poiché «l’uomo alla guida percorreva un tratto di strada rettilineo, con velocità adeguata e, in relazione ai rilievi effettuati, ad una velocità non eccessiva». In aggiunta, poi, il legale lamenta che «non è invece stato effettuato alcun accertamento in ordine al nesso di causalità e all’esclusione di cause sopravvenute che potrebbero avere cagionato autonomamente l’evento». A queste obiezioni, però, i Magistrati di Cassazione replicano in modo secco, richiamando «la precisa ricostruzione della dinamica del sinistro, così come emergente dai verbali di accertamenti urgenti redatti dalla polizia giudiziaria intervenuta sul luogo del sinistro». Nello specifico, si è appurato che «l’uomo alla guida del mezzo, su cui viaggiava la vittima, percorreva una strada provinciale quando era uscito di strada, urtando contro il guard-rail laterale, ed era transitato sotto un tratto di guard-rail che si era sollevato, tanto che il tetto del veicolo era stato tranciato, veicolo che arrestava la sua corsa nella scarpata sottostante». Per chiarire il quadro, poi, i Giudici annotano che «la strada era rettilinea, la carreggiata regolarmente asfaltata ed in buone condizioni, l’incidente era avvenuto in ora diurna con tempo sereno, e non erano stati riscontrati difetti del manto stradale, del guard-rail e della vettura, né erano state rilevate tracce di frenata». In sostanza, «l’incidente non può che essere riconducibile esclusivamente alla condotta di guida del conducente, ossia alla perdita di controllo de mezzo, non essendo stata accertato alcun altro elemento che avrebbe potuto causare l’uscita di strada dell’autovettura». Di conseguenza, «accertata la causa dell’incidente, ossia l’improvvisa perdita di controllo del veicolo», è del tutto evidente, spiegano i Giudici, che «tale evenienza integra una condotta di guida pericolosa ed imprudente». Ciò anche tenendo presente che «il Codice della strada, nel regolare la velocità di circolazione degli autoveicoli, stabilisce tra l’altro che il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo».
Presidente Piccialli – Relatore Micciché Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Potenza, con sentenza in data 23 novembre 2022, riformava limitatamente al trattamento sanzionatorio la sentenza del Tribunale di Matera che aveva dichiarato S.D. responsabile del reato di omicidio stradale ai danni di T.G., il quale viaggiava a bordo della vettura condotta dall'imputato fatto avvenuto il omissis . Al predetto imputato era stata contestata una colpa generica e la violazione dell'articolo 141 C.d.S. poiché alla guida della sua autovettura, nel percorrere la strada omissis , per mera distrazione, aveva perso il controllo del veicolo che urtava contro il guardrail laterale la cappotta dell'auto veniva così tranciata ed il mezzo terminava la sua corsa in una scarpata adiacente alla strada. A seguito del sinistro T.G., seduto al lato passeggero anteriore, veniva ricoverato per politrauma presso l'ospedale di […], ove era deceduto il omissis . La Corte territoriale, nel respingere i motivi di gravame, riteneva esaustiva, congrua e rispondente alle risultanze processuali la motivazione della sentenza di prime cure in ordine alle modalità del sinistro confermava la statuizione del primo giudice sul riconoscimento della sussistenza del nesso causale tra le lesioni riportate a seguito del sinistro e l'intervenuto decesso ed accoglieva il motivo inerente al trattamento sanzionatorio, che rideterminava riducendo la pena ed applicando la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida in luogo della revoca. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, per due motivi. 2.1. Con un primo motivo lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro. La Corte territoriale, da un lato, aveva disatteso la specifica doglianza mossa nell'atto di appello secondo cui, in assenza di una consulenza tecnica ricostruttiva della dinamica del sinistro, il primo giudice aveva erroneamente fondato la prova della penale responsabilità sulla condotta processuale dell'imputato, ritenendo che quest'ultimo, serbando il silenzio, non avesse contribuito a fornire una ricostruzione alternativa dei fatti. Il rigetto del motivo di appello non era stato adeguatamente argomentato, in quanto, da un lato, la valorizzazione del silenzio dell'imputato si risolveva nell'attribuire, inammissibilmente, una inferenza negativa ad una legittima facoltà processuale dall'altro, proprio sulla base della mancata prospettazione di una ricostruzione alternativa del sinistro, era stato sostanzialmente avallato quanto risultava dai verbali dei Carabinieri, i quali però nulla avevano accertato in ordine alla sussistenza di avarie del veicolo. 2.1. Con un secondo motivo deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermata sussistenza del nesso causale anche con riferimento all'accertamento dei profili di colpa specifica. La pronuncia impugnata non aveva svolto alcuna indagine sotto il profilo della cd causalità della colpa , non compiendo nessun concreto accertamento nè sulla idoneità della regola cautelare che si assumeva violata a produrre l'evento nè sulla condotta alternativa lecita che l'agente avrebbe dovuto tenere. Nel caso di specie, nessuna condotta negligente era concretamente ipotizzabile, poiché il ricorrente percorreva un tratto di strada rettilineo, con velocità adeguata e, in relazione ai rilievi effettuati, ad una velocità non eccessiva. Non era invece stato effettuato alcun accertamento in ordine al nesso di causalità e all'esclusione di cause sopravvenute che potessero avere cagionato autonomamente l'evento il ricorrente era stato condannato soltanto sulla base dei rilievi eseguiti dalla polizia giudiziaria, senza alcuna consulenza tecnica ricostruttiva del sinistro. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Con il primo motivo si contesta l'affermazione di responsabilità, alla quale la Corte territoriale era pervenuta, a dire del ricorrente, valorizzando il fatto che l'imputato si fosse avvalso della facoltà di non rispondere, non fornendo quindi plausibili spiegazioni in ordine alla causa del sinistro. Il motivo è privo di pregio. Va innanzi tutto rilevato che la Corte territoriale non assegna alcun valore decisivo alla condotta processuale dell'imputato, formulando invece il giudizio di colpevolezza sulla base del materiale istruttorio raccolto, adeguatamente esaminato e vagliato in ambedue i gradi di giudizio, pervenendo ad una precisa ricostruzione della dinamica del sinistro così come emergente dai verbali di accertamenti urgenti redatti dalla Polizia giudiziaria intervenuta sul luogo l'imputato, alla guida del mezzo sul quale viaggiava la vittima, percorrendo la omissis , era uscito di strada, urtando contro il guardrail laterale, era transitato sotto un tratto di guardrail che si era sollevato, tanto che il tetto del veicolo veniva tranciato, arrestando la sua corsa nella scarpata sottostante. La strada era rettilinea, la carreggiata regolarmente asfaltata ed in buone condizioni, l'incidente era avvenuto in ora diurna con tempo sereno, non erano stati riscontrati difetti del manto stradale, del guardrail e della vettura condotta dal ricorrente, non erano state rilevate tracce di frenata. Rileva la sentenza impugnata, con passaggio motivazionale immune da vizi logici ed aderente alle risultanze istruttorie, come dunque l'incidente non possa che essere riconducibile esclusivamente alla condotta di guida dell'odierno imputato, ossia alla perdita di controllo de mezzo, non essendo stata accertato alcun altro elemento che avrebbe potuto causare l'uscita di strada dell'autovettura condotta dal S. Si tratta, come esposto, di una ricostruzione in fatto coerente con le emergenze istruttorie, non sindacabile in sede di legittimità. I motivi proposti tendono infatti sostanzialmente ad una diversa valutazione delle risultanze processuali qui non consentita. In proposito va sottolineato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Con riguardo alla specifica materia della circolazione stradale, nella giurisprudenza di legittimità è stato altresì enunciato, e più volte ribadito, il principio secondo cui la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione in tal senso, tra le tante, sez. 4, numero 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679-01 sez. 4, numero 37838 del 01/07/2009, Rv. 245294 - 01 . La Corte di Cassazione deve invero circoscrivere il suo sindacato di legittimità sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con atti del processo , specificamente indicati con il ricorso e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione sez. 6, numero 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989-01 sez. 4, numero 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652 01 sez. 4, numero 31346 del 18/06/2013, Rv. 256287 - 01 . Tenendo conto di tutti i principi testè ricordati, deve dunque rilevarsi che, nel caso di specie, le argomentazioni poste a base delle censure appena esaminate non valgono a scalfire la congruenza logica del complesso motivazionale impugnato, alla quale il ricorrente ha inteso piuttosto sostituire una sua visione alternativa del fatto facendo riferimento all'articolo 606 c.p.p., lett. e . E va vieppiù sottolineato che si verte in ipotesi di doppia conforme , ove l'obbligo motivazionale gravante sul giudice di secondo grado è meno stringente, dovendosi fare riferimento ad un complesso motivazionale coerente ed organico, rappresentato da entrambe le sentenze. 3 - Stesse considerazioni si impongono quanto al secondo motivo, specie ove si tenga conto che, accertata incensurabilmente la causa del sinistro quale improvvisa perdita di controllo del mezzo, è del tutto evidente che tale evenienza integra una condotta di guida pericolosa ed imprudente, come ben rilevato nella sentenza di primo grado la quale, come detto, unitamente a quella impugnata forma un unico corpo motivazionale. Va infatti ricordato che l'articolo 141 C.d.S., nel regolare la velocità di circolazione degli autoveicoli, stabilisce tra l'altro che il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile inoltre deve regolare la velocità in prossimità delle intersezioni. I giudici di merito hanno dunque ben individuato la regola cautelare violata, ed hanno attribuito alla predetta violazione determinante efficienza causale, secondo i noti principi della cd causalità della colpa . Pertanto nessuna violazione di legge e difetto di motivazione è dato riscontrare laddove i giudici di merito, nell'affermare la responsabilità dell'imputato, hanno rilevato da parte sua la violazione di ordinarie regole di diligenza e prudenza colpa generica , nonché di specifiche disposizioni del C.d.S. colpa specifica , e che tale condotta colposa causalmente efficiente è stata posta in essere a fronte di un evento prevedibile ed evitabile. 5. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma ulteriore in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.