Uso del marchio “Diego Maradona”: il Tribunale UE dice no al trasferimento in favore di Sattvica

Nell’ambito della battaglia legale sul marchio Diego Maradona”, il Tribunale dell'Unione europea conferma il rifiuto dell'EUIPO di registrare il trasferimento del marchio in favore della società argentina Sattvica, di proprietà dell’ex avvocato di Maradona.

I documenti presentati a sostegno della domanda di iscrizione del trasferimento, infatti, non dimostrano una cessione del marchio alla società argentina. Ripercorrendo la vicenda, accade che a luglio del 2001, il famoso calciatore presenta all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale EUIPO una domanda di registrazione di DIEGO MARADONA” in qualità di marchio dell'Unione europea . La registrazione veniva chiesta per diversi prodotti per l'igiene personale ma anche per abbigliamento, scarpe, cappelleria inclusi anche abbigliamento e calzature per lo sport. La domanda comprendeva poi un'ampia e varia gamma di servizi, che andavano da quelli di ristorazione e alberghieri ai servizi informatici e di gestione dei diritti d'autore. Il marchio veniva registrato nel gennaio 2008. Maradona è deceduto nel novembre 2020. Successivamente, a gennaio del 2021, ritenendo che il marchio le fosse stato trasferito, la Sattvica chiedeva all'EUIPO di iscrivere tale trasferimento sulla base di due documenti emessi da Maradona in suo favore un'autorizzazione per lo sfruttamento commerciale di marchi del 26 dicembre 2015 e un accordo non datato che autorizzava l'uso del marchio. In un primo momento, l’EUIPO iscriveva il trasferimento nel registro ma poi gli eredi del calciatore ottenevano l’annullamento dell'iscrizione infatti, in una decisione del marzo 2022, l'EUIPO rilevava che la Sattvica non aveva presentato documenti idonei a dimostrare validamente il trasferimento del marchio Diego Maradona” a quest'ultima. Arriviamo così alla richiesta della società argentina, presentata al Tribunale dell'Unione europea, di annullare la decisione dell'EUIPO ma il Tribunale con la decisione del 7 novembre 2023 causa T-299/22, Sattvica/EUIPO - Maradona e a. respinge il ricorso della società confermando la valutazione dell'EUIPO essendo che i documenti prodotti dalla società argentina non dimostrano formalmente una cessione del marchio in favore di quest'ultima nell’ambito di un contratto firmato dalle due parti la Sattvica e Maradona . Inoltre, poiché Maradona è deceduto prima della presentazione della domanda di iscrizione del trasferimento, la Sattvica non poteva sanare le irregolarità riscontrate né produrre altri documenti.

Il testo integrale dell’ordinanza sarà disponibile a breve.