Per la Cassazione il “livello” e l’enfiteusi sono due istituti assimilabili

Per la Suprema Corte, i due istituti, pur se nati originariamente in modo distinto, in seguito si sono unificati. Di conseguenza, il livello rientra nei diritti reali di godimento e la sua esistenza deve essere accertata mediante il titolo costitutivo del diritto.

Questo il principio stabilito dalla Seconda Sezione della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza emessa il 6 luglio 2023 e depositata il successivo 6 novembre. Il provvedimento chiarisce un dubbio sorto nella giurisprudenza di merito ed enuncia i principi di diritto a cui attenersi in casi simili, peraltro estremamente rari dato l’argomento, cioè il cosiddetto “livello”, di rara applicazione e spesso del tutto sconosciuto anche a parti e avvocati. La questione sottoposta alla Suprema Corte riguardava un istituto ben poco noto anche agli addetti ai lavori, perché privo di una definizione normativa e di una regolamentazione codicistica il “livello”. Con tale sostantivo ci si riferisce a diverse fattispecie un diritto reale di godimento, un onere reale gravante sul fondo e, in generale, una serie di rapporti di diritto agrario, caratterizzati dalla concessione in godimento di un terreno, a opera di un proprietario latifondista, a favore di un “utilista”, che si impegna a coltivarlo, a miglioralo e pagarne un canone chiamato anch’esso “livello” . In sostanza, l’odierna ricorrente aveva agito in giudizio per chiedere l'estinzione del livello su un terreno che aveva acquistato in forza di successione, sostenendo che l'unico atto da cui poteva desumersi l'origine del livello era del 1812, ma che da tale atto non risultasse che il terreno rientrasse tra quelli gravati da livello. Il tribunale di Tivoli accolse la domanda e dichiarò insussistente il livello iscritto sul terreno, sostenendo che non vi fosse la prova che il terreno dell'attrice rientrasse tra quelli gravati dal suddetto istituto, e che comunque esso si era estinto per commutazione di prestazioni fondiarie in natura. L’allora convenuto proposto appello e la Corte d'Appello di Roma in riforma della sentenza di primo grado rigettò la domanda attorea sostenendo che i danti causa dell’attrice avevano acquistato il terreno nel 1964 gravato dal suddetto livello. Di conseguenza, l'odierna ricorrente impugnava la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione con ben sei motivi di ricorso, tra i quali quello relativo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché sulla mera apparenza della motivazione sul valore della supposta efficacia probatoria del rogito del 1964 in merito alla sussistenza del rapporto enfiteutico. In seguito, sia ricorrente che controricorrente depositavano memorie. Il regime giuridico del livello va assimilato a quello dell'enfiteusi, poiché i due istituti anche se originariamente distinti in seguito si sono confusi e unificati. Di conseguenza, anche il primo va ricompreso tra i diritti reali di godimento, e quindi la sua esistenza deve essere accertata mediante il titolo costitutivo del diritto, mentre deve essere escluso il rilievo ai dati catastali. La Suprema Corte ha accolto il ricorso sul terzo, quarto e sesto motivo, dichiarando inammissibili il primo e il secondo e assorbiti gli altri. Nella fattispecie, secondo la Suprema Corte, la Corte d'Appello ha errato nel prendere in considerazione, onde valutare l’effettiva esistenza del “livello”, esclusivamente le risultanze catastali, che invece secondo la sentenza e secondo la giurisprudenza costante non costituiscono prova. Al contrario, dalla sentenza di secondo grado emerge che la Corte ha limitato l'indagine ai titoli di proprietà delle parti e ha dato rilievo all'iscrizione catastale del livello sul fondo della proprietà dell'attrice, nonostante la giurisprudenza della Suprema Corte abbia escluso valore probatorio alle risultanze del catasto. Infatti, essendo il catasto preordinato a fini essenzialmente fiscali, il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali non può, in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti, essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali. Di conseguenza, secondo la sentenza in commento, essendosi realizzata nel corso dei secoli una totale fusione tra i due istituti del livello e dell'enfiteusi a vantaggio di quest'ultima, la disciplina da applicare a livello in maniera diretta ed analogica, è quella appunto dell’enfiteusi, con la conseguenza dell'applicazione della disciplina in materia di diritti reali di godimento. Tutto ciò comporta che l'esistenza del livello debba essere accertata mediante il titolo costitutivo del diritto o l'atto di ricognizione, mentre deve escludersi rilievo ai dati catastali, come fatto invece dalla Corte d’appello. Il ricorso è stato quindi accolto, nei limiti del terzo quarto e sesto motivo e la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, la quale dovrà applicare il principio di diritto sopra enunciato.

Presidente Lombardo – Relatore Giannaccari Fatti di causa 1. Il giudizio trae origine dalla domanda proposta innanzi al Tribunale di Tivoli da C.M. nei confronti di Ma. e CH.Sa., con la quale l'attrice chiese che fosse dichiarata l'inesistenza del livello catastalmente iscritto su un terreno di sua proprietà di 2.780 mq, iscritto al foglio omissis del catasto del comune di omissis in via subordinata, la medesima chiese che il livello fosse dichiarato estinto per prescrizione e, in ulteriore subordine, che nessuna prestazione pecuniaria fosse esigibile da parte dei CH. C.M., cui il terreno era pervenuto in forza di successione mortis causa, espose che esso era stato acquistato dai suoi danti causa C.F. e a CI.Fi. da M.C., con atto del omissis dalla visura catastale risultava che detto terreno, gravato da un livello a favore di B.A.M., con usufrutto parziale a favore di S.F., rientrava tra quelli per i quali il dominio diretto era stato ceduto, con atto rogato dal notaio A. in data omissis a CH.Vi., dante causa di CH.Ma. L'attrice evidenziò come l'unico atto dal quale poteva desumersi l'origine del livello era l'atto notarile del omissis , con cui il Principe B.C. aveva qualificato i concessionari non come enfiteuti, ma come coloni perpetui ma da tale atto non risultava che il terreno rientrasse tra quelli gravati da livello. L'attrice invocò l'estinzione del livello, anche ai sensi della L. numero 3 del 1974, articolo 2 che riguardava in via generale le prestazioni fondiarie perpetue. 2. Il Tribunale di Tivoli dichiarò la carenza di legittimazione passiva di CH.Sa., accolse la domanda nei confronti di CH.Ma. e dichiarò insussistente il livello iscritto sul terreno. Secondo il Tribunale, non vi era la prova che il terreno dell'attrice rientrasse tra quelli gravati da livello e, in ogni caso, anche ammettendo l'esistenza del livello, esso si era estinto per commutazione di prestazioni fondiarie in natura, ai sensi della L. 4727 del 1887. 3. Sul gravame proposto dal convenuto, la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda attorea. La Corte rilevò che era stata la stessa attrice ad individuare nell'atto del omissis quello con cui B.A.M. aveva ceduto a CH.Vi., dante causa di CH.Ma., il dominio diretto sul terreno oggetto di causa. Era stata la stessa attrice ad affermare che, con atto del omissis , i propri danti causa avevano acquistato il terreno gravato da livello. Secondo i giudici di appello, C.M. avrebbe dovuto dimostrare di aver acquistato un terreno non gravato da livello e, a tal fine, non era rilevante l'indagine sull'atto per notar Se. del omissis , costitutivo del livello. Quanto alle commutazioni intervenute nel […], secondo la Corte di merito, mancava la prova che la conversione del canone in denaro avesse estinto il diritto reale sempre perché dai citati atti notarili del […] e del […], il livello risultava ancora esistente. Era, infine, inapplicabile, ai fini dell'estinzione del livello, la disciplina di cui alla L. numero 3 del 1974 perché riferibile ai terreni situati in […]. 4. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma ricorre per cassazione C.M. sulla base di sette motivi. CH.Ma. è rimasto intimato. Il Pubblico Ministero nella persona della Dott.ssa Rosa Maria Dell'Erba, ha chiesto il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 948 e 2697 c.c. e degli articolo 99 e 112 c.p.c , in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 secondo la ricorrente, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, in materia di azione di accertamento negativo l'onere della prova incomberebbe sul convenuto e non su parte attrice. 2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, numero 4, e dell'articolo 2697 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 e 4, per avere la Corte di merito, con motivazione apparente, affermato che era onere della C. provare che il proprio acquisto avesse un oggetto più ampio rispetto a quanto riportato nel titolo. 2.1. I motivi, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente, sono inammissibili perché non colgono la ratio decidendi. La Corte d'appello, con motivazione non apparente, ha accertato che il terreno pervenuto iure successionis a C.M. era gravato da livello sulla base dell'atto del [ .], con il quale B.A.M. aveva trasferito a CH.Vi. il dominio diretto. A fondamento del proprio convincimento, la Corte d'appello ha, altresì, richiamato l'atto di acquisto dei danti causa della C. del omissis , cui risultava che il fondo era gravato da livello in favore dei B. e del Comune di omissis , sulla base dell'iscrizione catastale. Ne consegue che, indipendentemente dalla correttezza della decisione, il giudice di appello non ha fatto applicazione del principio dell'onere della prova, ma ha fondato la propria decisione sugli elementi probatori acquisiti al processo Cass., Sez. II, 12/03/1980, numero 1666 . Come affermato da questa Corte, la violazione del precetto di cui all'articolo 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del nuovo articolo 360 c.p.c., numero 5 Cass., Sez. III, 29.5.2018, numero 13395 Cass., Sez. III, 23.10.2018, numero 26769 Cass., Sez. III, 17.6.2013, numero 15107 . 3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli articolo 948,957,960,967,969,2697,2721,2729,2730,2909 c.c. e articolo 116 e 342 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, perché la Corte d'appello non avrebbe rilevato che si era formato un giudicato interno sulla mancata prova della sussistenza del rapporto di enfiteusi, in quanto con l'atto d'appello il CH. si sarebbe limitato a chiedere una consulenza tecnica per accertare che il fondo fosse gravato da enfiteusi. La ricorrente richiama un precedente di questa Corte Cass. 12.12.1949 , secondo cui chi afferma che un fondo forma oggetto di enfiteusi deve esibire il titolo costitutivo e la prova di essere successore a titolo universale o particolare del concedente oppure produrre l'atto di ricognizione che intercorre tra direttario e concedente. Nel caso di specie, tale prova non potrebbe ricavarsi dall'atto per notar A. in data omissis , con il quale era stato ceduto il dominio diretto a CH.Vi., dante causa di CH.Ma., in quanto a tale atto sarebbero estranei gli enfiteuti, nè il titolo avrebbe valore ricognitivo in quanto privo degli elementi del negozio riconosciuto. La prova dell'atto costitutivo dell'enfiteusi non potrebbe ricavarsi dai dati catastali attesa la loro idoneità a provare la sussistenza dei diritti reali. Parimenti, l'esistenza del livello non potrebbe essere provata per presunzioni, essendo necessario valutare il contenuto dell'atto costitutivo, ovvero del rogito Se. del […], nè il riferimento all'utile dominio contenuto nell'atto del omissis avrebbe contenuto confessorio perché la confessione ha ad oggetto fatti e non situazioni giuridiche. 4. Con il quarto motivo di ricorso, deducendo la violazione dell'articolo 132 c.p.c., la ricorrente contesta l'apoditticità e la mera apparenza della motivazione sul punto della supposta efficacia probatoria dei rogiti del […] e del […] in merito alla sussistenza del rapporto enfiteutico. 5. Con il sesto motivo di ricorso, si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5 con riferimento al rogito Se. del […], da cui si evincerebbe che era stato costituito non un rapporto di enfiteusi, ma di colonia perpetua. 5.1. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente sono fondati nei limiti di cui in motivazione. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il livello si identifica in un diritto reale di godimento assimilabile all'enfiteusi cfr. Cass. 1366/1961, Cass. 1682/1963, Cass. 64/1997, Cass. 23752/2011, Cass. 9135/2012, Cass. 3689/2018 . Il termine livello , derivante da libellus - la scrittura in doppio originale duo libelli pari tenore conscripti con cui veniva stipulato il contratto costitutivo del diritto e nel quale venivano documentati gli obblighi delle parti - designa un contratto conosciuto già nel tardo diritto romano e molto diffuso nel medioevo e fino alle soglie dell'età contemporanea, avente ad oggetto il possesso e lo sfruttamento, generalmente con clausole di miglioria, di fondi rustici, o anche urbani. Sulla natura e disciplina dell'istituto in esame, la Corte Costituzionale, con sentenza del 9.7.1959, numero 46, ha affermato che l'istituto del livello è stato dal legislatore considerato nella sua autonomia e disciplinato con criteri autonomi, che in parte coincidono ed in parte contrastano con la disciplina giuridica dell'enfiteusi e degli istituti similari. La Corte di legittimità ha, però, affermato che i livelli erano soggetti alla disciplina del contratto enfiteutico vero e proprio perché il livello non corrisponde nel diritto positivo vigente - e del resto non corrispondeva neppure nel passato - ad un istituto giuridico che presentasse una sua autonomia giuridica rispetto all'enfiteusi. Con il contratto di livello, il concedente si obbligava a mantenere il livellario nella concessione senza, in tanti casi, pretendere un corrispettivo detto censo, spesso in natura o in denaro o pretendendo un corrispettivo simbolico censo livellare . Il livellario, titolare di un diritto reale di godimento, era tenuto a curare e migliorare le terre. Il diritto del livellario era estremamente ampio, poiché poteva compiere ogni attività sul terreno, anche alienarlo o assoggettarlo a servitù, fermo restando il diritto di prelazione del concedente. Secondo autorevole dottrina, la disciplina dell'enfiteusi, nell'ambito degli istituti di antica tradizione contemplati nel Libro sulla proprietà, rispecchia l'antica distinzione tra un dominio utile del soggetto - l'enfiteuta, al quale sono attribuite nella sostanza facoltà assai simili a quelle di un dominus - ed un dominio eminente e diretto in capo al concedente, al quale sembra far capo la sola formale qualità di proprietario, poiché il corrispondente diritto è quasi integralmente svuotato di contenuto. Nella successiva evoluzione storica, fino ai nostri giorni, i nomi livello ed enfiteusi vennero promiscuamente adoperati nell'uso comune, per modo che i due istituti, pur se originariamente distinti finirono in prosieguo, già prima delle codificazioni moderne, per confondersi ed unificarsi, con la conseguente estensione della generale disciplina sulla enfiteusi anche ai livelli. La figura del livellario e quella dell'enfiteuta appaiono infatti considerate unitariamente, ad esempio, nel Regolamento per l'esecuzione delle disposizioni legislative sul riordinamento dell'imposta fondiaria, approvato con il R.D. numero 1539 del 1933, con riguardo le modalità di intestazione dei beni articolo 55 e nel Regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con il R.D. numero 2153 del 1938, con riguardo alle modalità di redazione della nota di voltura articolo 29 . Si realizzò, pertanto, nel corso dei secoli una totale fusione tra i due istituti a vantaggio dell'enfiteusi, con la conseguente estensione, in maniera diretta ed analogica, ai livelli della disciplina e della normativa prevista per l'enfiteusi dal codice civile e dalle varie leggi speciali che si sono succedute nel tempo. Quanto all'estinzione del diritto, l'esame dell'atto costitutivo è essenziale per accertare se il contratto prevedesse un termine o fosse perpetuo, integrando una colonia perpetua Cass., Sez. III, 15.6.1985, numero 3601 . Sempre l'atto costitutivo consente di verificare l'effettiva natura del rapporto intercorso tra le parti, avendo questa Corte affermato che non possa considerarsi costitutivo di enfiteusi il contratto che, oltre a non prevedere l'obbligo di miglioramenti, rechi una destinazione del fondo oggettivamente incompatibile con ogni successiva miglioria Cass. 10646/1994 . A tali principi non si è uniformata la Corte d'appello. L'indagine relativa all'esistenza del livello è stata condotta sulla base del titolo di proprietà di CH.Vi., dante causa di CH.Ma., al quale B.A.M. aveva ceduto il dominio diretto sul terreno, nonché sulla base dell'atto di acquisto del […] del dante causa di C.M., CH., da cui risultava che il fondo era gravato da livello. I giudici di appello hanno ritenuto superfluo l'esame del titolo originario costitutivo del livello, l'atto per notar Se. del omissis , che era, invece, necessario, in primo luogo, per verificare se il fondo oggetto di causa rientrasse tra quelli gravati da livello, a fronte della contestazione dell'attrice in ordine all'inclusione del fondo tra quelli indicati nell'atto costitutivo. L'atto di provenienza consentiva, inoltre, di individuare la natura giuridica del livello, le obbligazioni poste a carico del concedente e del livellario e la durata del livello. Erroneamente la Corte d'appello ha limitato l'indagine ai titoli di proprietà delle parti e ha dato rilievo all'iscrizione catastale del livello sul fondo della proprietà dell'attrice, nonostante la giurisprudenza di questa Suprema Corte abbia escluso valore probatorio alle risultanze del catasto. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, essendo il catasto preordinato a fini essenzialmente fiscali, il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può, in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti, essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali Cass., 24.8.1991, numero 9096 . Ne discende che, in materia di rivendica o di accertamento della proprietà e di altri diritti reali, la prova deve avvenire sulla base dei titoli Cass., numero 3398/1984 Cass., numero 3398/1984 Cass., numero 4716/1980 . 6. I motivi in esame terzo, quarto e sesto vanno, pertanto accolti, con conseguente assorbimento degli altri motivi. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto Il regime giuridico del livello va assimilato a quello dell'enfiteusi, in quanto i due istituti, pur se originariamente distinti, finirono in prosieguo per confondersi ed unificarsi, dovendosi, pertanto, ricomprendere anche il primo, al pari della seconda, tra i diritti reali di godimento. L'esistenza del livello deve essere accertata mediante il titolo costitutivo del diritto o l'atto di ricognizione, mentre deve escludersi rilievo ai dati catastali . Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il terzo, il quarto e il sesto motivo di ricorso per quanto di ragione dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo dichiara assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.