Scuola e privacy: le comunicazioni degli insegnanti non devono contenere dati personali di singoli alunni

Prima di inviare una mail di censure relativamente al comportamento di qualche alunno i docenti dovrebbero valutare attentamente cosa stanno scrivendo e a chi stanno inviando la nota contenente indicazioni personali. Una doglianza allargata a tutti i genitori può infatti diventare un boomerang per l’istituto scolastico in particolare se l’episodio coinvolge solo qualche ragazzo particolarmente vivace.

Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 421 del 28 settembre 2023. Due alunni negligenti sono stati censurati dall'insegnante per il proprio comportamento molesto con l'invio di una mail indirizzata oltre che al corpo docente anche a tutti i genitori degli alunni. Al ricevimento della comunicazione un genitore ha presentato reclamo all'Autorità che ha avviato un'istruttoria che si è conclusa con l' ammonizione dell'istituto scolastico. Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati, specifica il Collegio, prevede che il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. La disciplina nazionale ha introdotto disposizioni più specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del regolamento, determinando, con maggiore precisione, requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto e, in tale ambito, ha previsto che le operazioni di trattamento che consistono nella diffusione di dati personali e nella comunicazione sono ammesse solo quando previste da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali. Il titolare del trattamento è poi, in ogni caso, tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati , fra i quali quello di liceità, correttezza e trasparenza nonché di minimizzazione . Nel caso sottoposto all'attenzione dell'Autorità l'Istituto scolastico non ha indicato alcuna specifica base giuridica per legittimare la comunicazione dei dati personali oggetto del reclamo. E non risulta neppure sufficiente, il fatto che, come asserito dall'Istituto scolastico, tutti i genitori fossero a conoscenza delle dinamiche interne alla classe e che la comunicazione a tutti i genitori fosse assolutamente in linea con quanto concordato nelle varie assemblee fatte con tutti i genitori della classe e con riunioni collegiali dedicate proprio alle criticità di gestione di alcuni studenti particolarmente esuberanti né, che proprio in tali occasioni fosse stata ribadita e concordata la necessità di condividere gli episodi che possono destabilizzare il clima di apprendimento, al fine di trovare soluzioni, e fosse stata chiesta la collaborazione di tutte le famiglie … . L'Autorità, inoltre, aveva già fornito specifiche indicazioni alla comunità scolastica in ordine alla circostanza che nelle circolari, nelle delibere o in altre comunicazioni non rivolte a specifici destinatari non possono essere inseriti dati personali che rendano identificabili gli alunni ad esempio, quelli coinvolti in casi di bullismo o quelli cui siano state comminate sanzioni disciplinari o interessati da altre vicende delicate. Sebbene dunque l'invio della comunicazione in questione, contenente informazioni relative al comportamento tenuto in classe dal figlio del reclamante e da un altro interessato non abbia riguardato soggetti esterni alla comunità scolastica e non abbia determinato una diffusione di dati personali la conoscibilità dei dati ivi contenuti è avvenuta comunque in favore di un novero, determinato o determinabile, di soggetti, ossia tutti i genitori della classe e non, invece, esclusivamente a vantaggio del solo personale autorizzato dando luogo ad una comunicazione dei dati personali degli interessati. Per tali ragioni l'Istituto ha reso edotti, in modo ingiustificato, tutti i genitori della classe in merito alle specifiche informazioni riguardanti le vicende personali relative agli interessati, nei termini illustrati nel reclamo in esame .

Garante Privacy, provvedimento 28 settembre 2023