Overturning sfavorevole nel giudizio abbreviato c.d. secco: l’obbligo di rinnovazione istruttoria

Il giudice d’appello che riformi, su impugnazione della sola parte civile ed esclusivamente agli effetti civili, la sentenza di proscioglimento, sulla base di un diverso apprezzamento in punto di attendibiIità della prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, anche d’ufficio, l'istruzione dibattimentale e ad articolare la c.d. motivazione rafforzata.

Lo ha ribadito la quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 43779, depositata in cancelleria il 30 ottobre 2023. La vicenda controversa Nel caso di specie, la Corte d'appello di Trento, in riforma della pronuncia di primo grado emessa dal G.U.P. di Trento, che a seguito di giudizio abbreviato aveva assolto l'imputato perché il fatto non costituisce reato con riferimento ai delitti di cui agli articolo 612-bis, comma 2, e 592, comma 2, c.p., ha affermato la responsabilità civile dell'imputato per il delitto di cui all'articolo 582, comma 2, c.p., condannandolo al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, confermando nel resto la decisione impugnata. I motivi di ricorso L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Trento, articolando sette diversi motivi. Il primo e il secondo assumono particolare importanza. Segnatamente, con il primo motivo la difesa ha eccepito il vizio di motivazione con riferimento all'articolo 125, comma 3, c.p.p. per avere la Corte d'appello riformato la sentenza assolutoria, senza procedere alla rinnovazione delle prove dichiarative decisive diversamente valutate. Segnatamente, secondo la difesa, la Corte, nel formulare il giudizio di colpevolezza, avrebbe dovuto ricorrere ad una motivazione c.d. rafforzata e rinnovare l'istruttoria dibattimentale. Soltanto così avrebbe rispettato il canone “dell'oltre ogni ragionevole dubbio”, di cui all'articolo 533, comma 1, c.p.p., nella particolare accezione richiesta dalla giurisprudenza di legittimità nel caso in cui la decisione scaturisca da diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive. Con il secondo motivo l'imputato ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento all'articolo 125, comma 3, c.p.p. il giudice d'appello non avrebbe indicato le ragioni per cui il compendio probatorio fosse suscettibile di assumere una valenza dimostrativa diametralmente opposta da quella ritenuta in primo grado. Gli obblighi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e di motivazione rafforzata La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi evidenziati. In particolare, la Corte ha chiarito innanzitutto che la questione inerisce agli obblighi i di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con riferimento alle prove dichiarative e ii di motivazione c.d. rafforzata, nei casi di pronuncia assolutoria di primo grado, a seguito di giudizio celebrato con rito abbreviato, con impugnazione della sola parte civile. Tale questione deve essere affrontata considerando la normativa vigente al momento della decisione di appello, i.e. 30.11.2022, ed in particolare, non essendo l'impugnazione della parte civile espressamente contemplata dall'articolo 603, comma 3-bis c.p.p., alla stregua dei principi dettati in materia da questa Corte alla luce dei parametri costituzionali e sovranazionali. L'impatto della riforma Cartabia Come si sottolinea nella sentenza in analisi, non è possibile fare riferimento alla nuova regola introdotta con la c.d. riforma Cartabia, di cui al d.lgs. 150/2022, entrata in vigore in data 30.12.2022. L'articolo 34, comma 1, lett. i , numero 1, del decreto citato ha modificato l'articolo 603, comma 3-bis, c.p.p., prevedendo, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, l'obbligatorietà della rinnovazione — sempre con riferimento al solo caso di impugnazione del Pubblico Ministero – unicamente con riferimento alle prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatorie disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articolo 438, comma 5 e 441, comma 5, c.p.p. all'opposto ha escluso l'obbligatorietà della rinnovazione dibattimentale in caso di c.d. abbreviato secco. Trattandosi di regola processuale, per la modifica introdotta, ha osservato la Corte, vale il principio tempus regit actum, contenuto nell'articolo 11 delle Preleggi al c.c., ma la regola non potrebbe comunque trovare applicazione rispetto alla decisione oggetto dello scrutinio della Corte stante l'emissione in data antecedente all'entrata in vigore della Riforma. Per le medesime ragioni cronologiche non potrebbe trovare applicazione la nuova previsione di cui all'articolo 573, comma 1-bis, c.p.p. che prevede che «quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile» come statuito dalla pronuncia a Sezioni Unite del 25.5.2023 numero 38481, la disposizione si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente a giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30.12.2022 – data di entrata in vigore del citato articolo 573, comma 1-bis c.p.p. La sentenza “Cremonini” Come ha concluso la Corte, occorre continuare a fare riferimento alla pronuncia a Sezioni Unite Cremonini Sez. U, 28.01.2021, numero 22065 . In tale pronuncia si è affermato che, a seguito dell'introduzione del comma 3-bis dell'articolo 603 c.p.p., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, numero 103, il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale. Ebbene nella pronuncia a Sezioni Unite citata la Corte ha affermato che i meccanismi e le regole sulla formazione della prova non devono subire distinzioni a seconda degli interessi in gioco e dette regole, in base al principio del giusto processo, devono operare anche nel caso in cui la riforma della pronuncia assolutoria di primo grado sia sollecitata nella prospettiva degli interessi civili, a seguito di impugnazione della sola parte civile. Conseguentemente, la necessità di rispettare tali meccanismi di garanzia ha portato le Sezioni Unite a ritenere che, anche nel caso in cui si versi nell'ipotesi di giudizio abbreviato c.d. secco, il giudice d'appello debba procedere e rinnovare, anche d'ufficio, l'istruzione dibattimentale – il riferimento è sempre all'ipotesi in cui il giudice intenda riformare, su impugnazione della sola parte civile ed esclusivamente agli effetti civili, la sentenza di proscioglimento, sulla base di un diverso apprezzamento deIl'attendibiIità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva. La rinnovazione della istruttoria Come osservato nella sentenza in commento, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria introdotto dalla legge numero 103/2017 per l'impugnazione del solo PM non è stato esteso dalla riforma Cartabia anche al caso di impugnazione della parte civile ciò nonostante, per le ragioni di garanzia di cui sopra, «appare opportuno, oltre che doveroso, mantenere la pregressa interpretazione suggerita dalle Sezioni Unite Cremonini». Nel caso di specie si confrontavano due ricostruzioni alternative circa l'origine delle lesioni, una dell'imputato e una della persona offesa. Ebbene il giudice di primo grado aveva assolto l'imputato osservando come, da un lato, non fosse implausibile quanto dichiarato dall'imputato e, dall'altro, non fossero presenti elementi di riscontro a sostegno dell'attendibilità della versione della persona offesa. Nel ribaltare l'esito assolutorio di primo grado, il giudice d'appello ha posto alla base della pronuncia un'interpretazione alternativa e non maggiormente persuasiva del medesimo compendio probatorio utilizzato nel precedente grado di giudizio. La Corte nella decisione in commento ha sottolineato la completa inadeguatezza della motivazione posta a base del ribaltamento dal giudice di secondo grado la mancata rinnovazione dunque non rileva solo di per sé come inottemperanza all'obbligo individuato secondo le coordinate finora esposte quanto piuttosto come elemento mancante che avrebbe potuto fornire pregnanza alla decisione di appello. Più precisamente la Corte d'appello di Trento avrebbe dovuto in primis procedere all'escussione della persona offesa e all'esame dell'imputato stante la sostanziale equiparazione probatoria delineatasi, difficilmente superabile senza rinnovati apporti dichiarativi, ma, anche a prescindere dall'obbligo di riassunzione delle prove dichiarative, avrebbe dovuto motivare tenendo conto del percorso argomentativo che aveva portato aII'assoluzione, rispondendo in ordine ai singoli punti in esso affrontati. Il giudice di secondo grado, invece, pur non avendo proceduto alla rinnovazione istruttoria, ha ribaltato la pronuncia assolutoria senza alcun assetto argomentativo in grado di giustificare il capovolgimento della decisione. La decisione della Cassazione La Suprema Corte ha dunque annullato la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Presidente Zaza - Relatore Sessa Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 30 novembre 2022 la Corte di appello di Trento in riforma della pronuncia di primo grado emessa dai G.U.P. di Trento in data 17.12.2021, che aveva assolto l'imputato R.R. perché il fatto non costituisce reato con riferimento ai delitti contestatigli di cui all'articolo 612-bis c.p., comma 2, e articolo 582 c.p., comma 2, ha affermato la responsabilità civile dell'imputato per il delitto di cui all'articolo 582 c.p., comma 2, di cui al capo b dell'imputazione, condannandolo al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, liquidati nella misura complessiva di Euro 2.500,00, confermando nel resto la decisione impugnata. 2. Avverso la predetta sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, avv. Giovanni Rambaldi, affidando le censure a sette motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento all'articolo 125 c.p.p., comma 3, per avere la Corte di appello ritenuto la responsabilità del ricorrente a dispetto del canone di giudizio al di là di ogni ragionevole dubbio di cui all'articolo 533 c.p.p., comma 1, riformando la sentenza assolutoria, senza procedere alla rinnovazione delle prove dichiarative decisive diversamente valutate. La Corte di appello, nel postulare il giudizio di colpevolezza conforme al parametro dell'oltre ogni ragionevole dubbio tale da scardinare l'assoluzione, avrebbe dovuto fare ricorso ad una motivazione cd. rafforzata e rinnovare l'istruttoria dibattimentale, così come richiede a giurisprudenza di legittimità - che si cita a sostegno - anche nel caso in cui ad impugnare sia la parte civile e non il Pubblico Ministero, a nulla rilevando a tal fine la introduzione dell'articolo 603, comma 3 bis - qualora la decisione scaturisca - come nel caso di specie - da diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive. La pronuncia di primo grado constatava l'inidoneità delle dichiarazioni della querelante a consentire una decisione in termini di colpevolezza del ricorrente per essere esse contraddistinte da eccesso narrativo, considerando tra l'altro gli interessi patrimoniali della stessa per di più già imputata per reato collegato la Corte territoriale, rimanendo inalterato il panorama probatorio, ha accertato la responsabilità del ricorrente riconsiderando, tra l'altro, proprio le dichiarazioni accusatorie della parte civile. Entrambe le sentenze di merito hanno in buona sostanza fondato i rispettivi giudizi sul contenuto delle affermazioni della querelante, ma essi hanno avuto esito differente nonostante l'identità del materiale dichiarativo, il G.U.P. considerandolo inattendibile, la Corte di appello considerandolo come fonte decisiva del proprio convincimento e ciò senza tenere in debito conto la diversa versione dell'imputato nè esaminarlo. Alla divergente valutazione del coefficiente di attendibilità della testimonianza avrebbe dovuto corrispondere - oltre che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - una motivazione rafforzata, di cui la sentenza risulta priva. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione con riferimento all'articolo 125 c.p.p., comma 3 la sentenza non articola una motivazione rafforzata necessaria, in caso di overturning sfavorevole, per giungere all'affermazione della colpevolezza in termini di certezza e sostenerla oltre ogni ragionevole dubbio alimentato dalla situazione di contrasto. Il GUP aveva assolto il ricorrente riscontrando le opposte versioni delle parti, senza che nessuna delle due fosse preponderante. Le lesioni documentate, pur apparendo compatibili con la descrizione del fatto data dalla querelante, non erano contrastanti con l'ipotesi sostenuta dall'imputato di aver usato forza sulla vittima unicamente per vincere la resistenza di lei, frappostasi in prossimità dell'uscio dell'abitazione per impedire all'imputato di condure gli anziani genitori in ospedale. In mancanza di testimoni terzi estranei ai fatti, anche se le dichiarazioni della querelante apparivano sotto certi aspetti credibili, non poteva ritenersi raggiunta - come affermato dal GUP - la prova piena al riguardo. La Corte ha erroneamente ritenuto che il primo giudice non avesse correttamente tenuto conto degli elementi probatori emersi, come le fotografie, il certificato del pronto soccorso e quello del medico curante, che avrebbero portato ad una valutazione divergente. La Corte ha ritenuto provato l'elemento oggettivo del reato di cui al 582 c.p. desumendolo semplicisticamente dalle lesioni subite da R.R. - nonostante secondo il primo giudice anche la ricostruzione difensiva poteva essere considerata valida e compatibile con le lesioni refertate - nonché l'elemento soggettivo riscontrandolo nella forza utilizzata dall'imputato che non avrebbe peraltro desistito dal porre in essere un'azione violenta nei confronti della sorella nonostante ella si trovasse in una situazione pericolosa, essendo in prossimità delle scale. Il secondo giudice percorre autonomi itinerari senza fare riferimento al concludente rilievo che aveva riportato la fattispecie contestata al campo delle ipotesi non ha dunque prodotto una motivazione rinforzata come avrebbe dovuto non ha indicato le ragioni per cui una determinata prova fosse suscettibile di assumere una valenza dimostrativa diametralmente opposta da quella ritenuta in primo grado. La sentenza avrebbe dovuto almeno motivatamente riflettere gli argomenti probatori e logici che imponevano di accordare maggior verosimiglianza alla narrazione proposta dalla parte civile, smontando l'impostazione del primo giudice. 2.3. Con il terzo motivo contesta violazione di legge processuale con riferimento all'articolo 192 c.p.p., commi 3 e 4, per avere la Corte di appello fondato la condanna del ricorrente sulle sole dichiarazioni della parte civile imputata per reato collegato , in assenza di altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità. Il GUP aveva fatto riferimento all'eccesso narrativo della sig.ra R. ed aveva considerato come le sue dichiarazioni, essendo rese da persona indagata in due distinti procedimenti per reato collegato ai sensi dell'articolo 371 c.p.p., comma 2, lett. b avrebbero dovuto richiedere un attento vaglio di attendibilità come previsto dall'articolo 192 c.p.p., commi 3 e 4, essendo in tal caso necessari riscontri esterni certi per fondare una pronuncia di condanna. La Corte, sembrava essere d'accordo su entrambi i rilievi, rigettando il primo motivo di appello della parte civile inteso a contrastare la valutazione effettuata relativa alla attendibilità della persona offesa in quanto indagata in due distinti procedimenti penali inoltre ia propensione della parte civile all'esasperazione della narrazione veniva riconosciuta anche dalla Corte di Appello che isolava in vari passaggi delle dichiarazioni accusatorie della stessa quell'eccesso narrativo correttamente attribuito alla persona offesa dal primo giudice . Muovendo dalla stessa premessa i giudici sono tuttavia giunti ad opposte conclusioni contraddicendo, la Corte, le premesse alle quali aveva anch'essa aderito. La narrazione della parte civile non ha ricevuto alcun riscontro oggettivo in ordine alle lesioni e, considerato che le lesioni possono essere conseguenza di diversi fattori, nel caso di specie, proprio la dinamica causativa delle stesse doveva essere corroborata da risconti esterni al fine di comprendere se la sig.ra R. fu spintonata fuori dalla porta di casa e sollevata di peso sul pianerottolo dove poi cadde oppure se il ricorrente abbia semplicemente spostato la sorella, che poi si è lasciata cadere per terra per riportare le conseguenze lesive. Per prediligere la ricostruzione della parte civile, la Corte avrebbe dovuto reperire e isolare altri riscontri esterni, differenti dai certificati e dalle fotografie che non permettono di propendere per l'una o per l'altra ipotesi. 2,4. Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione con riferimento all'articolo 125 c.p.p., comma 3, per manifesta contraddittorietà della stessa per essersi dapprima esclusa la attendibilità della parte civile additata come dichiarante incline a scadere nell'eccesso narrativo, poi invece immotivatamente accordato il contrassegno di attendibilità alle stesse dichiarazioni. Il giudice avrebbe dovuto indicare le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo l'individuazione dell'iter logico giuridico che ha condotto alla soluzione adottata. Soprattutto se la persona offesa si costituisce parte civile, la valutazione delle sue dichiarazioni impone di procedere al riscontro delle stesse con altri elementi per escludere l'interesse personale. La sentenza impugnata ha disatteso i canoni di valutazione della prova ed è incorsa nel vizio di contraddittorietà della motivazione con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della signora R. , La Corte territoriale ha inoltre trascurato le risultanze della consulenza medico-legale del Dott. T. che, insieme alle dichiarazioni rese al difensore dei testimoni oculari del fatto, contribuiscono a minare l'attendibilità della ricostruzione della signora R. . Il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni di parte civile in ordine agli asseriti fatti persecutori non può non diffondersi anche alla valutazione dei singoli episodi attraverso i quali nella prospettazione accusatoria il ricorrente avrebbe agito. 2.5. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento all'articolo 125, comma 3, c.p.p. per difetto assoluto di essa con riferimento alle deduzioni difensive introdotte nel giudizio e in particolare con riferimento alla sussistenza degli estremi per il riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità. Si riportano passaggi della memoria difensiva depositata in vista dell'udienza del 09.11.2022 nella quale si enunciavano gli argomenti che imponevano la conferma della sentenza assolutoria. Il ricorrente ricostruiva, in maniera differente dalla parte civile, l'episodio del 19.12.2019. L'imputato allegava gli esiti della consulenza medico-legale del prof. Dott. T. secondo cui le lesioni riportate dalla signora R. risultavano compatibili con quanto dichiarato dall'imputato. La difesa segnalava da un lato la compatibilità dei lievi lividi con la narrazione del ricorrente e adduceva ad ogni modo la sussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità. Tuttavia la Corte d'appello non ha preso posizione sulle argomentazioni difensive riportate. Oltre a tacere delle evidenze probatorie coerenti con la ricostruzione difensiva valorizzate dal primo giudice per assolvere l'imputato, la sentenza trascura di prendere in considerazione lo specifico argomento difensivo orientato a far rilevare la sussistenza di una causa di giustificazione, In sentenza, l'asserzione secondo cui nel caso di specie non trova spazio alcuno il riferimento alla sussistenza di una causa di giustificazione nella condotta del R. non è motivata da alcuna affermazione che possa smentire le argomentazioni difensive corroborate dalla consulenza medico-legale e dai contributi dichiarativi nello scritto sopra riportato. 2.6. Con il sesto motivo denuncia vizio di motivazione con riferimento all'articolo 125 c.p.p., comma 3, per assoluto difetto di motivazione in relazione alì an e al quantum della tutela risarcitoria accordata alla parte civile per danni ritenuti semplicisticamente in re ipsa . La Corte si limita ad affermare la responsabilità per il delitto di lesioni e quantifica un danno che non è neppure identificato nella categoria di appartenenza patrimoniale o non patrimoniale nè altrimenti commisurato al fatto e alla affermata responsabilità. Liquida il danno in Euro 2.500,00 senza definire i criteri e le ragioni che hanno condotto l'operazione, senza avvedersi della distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza e delle implicazioni che discendono sulla determinazione del danno risarcibile. A seguito del superamento della teoria del cd. danno-evento, l'ordinamento ripudia l'ipotesi di danni in re ipsa, anche quando coinvolgono beni tutelati penalmente. Dalla affermazione di colpevolezza per il reato ascritto, la sentenza giunge direttamente alla condanna del prevenuto al risarcimento dei danni in favore della parte civile, non facendo riferimento ad alcuna spiegazione in ordine alle modalità di definizione e alla prova dello stesso. 2.7. Con il settimo motivo contesta vizio di motivazione in riferimento all'articolo 125 c.p.p., comma 3, perché a dispetto della situazione di soccombenza reciproca o soccombenza parziale , la Corte non ha compensato le spese costitutive, nè predisposto alcuna motivazione a riguardo. Il pagamento delle spese di lite in favore della parte civile è inerente ad una domanda privatistica innestata nel giudizio penale. Il regime adottato dall'articolo 541, comma 1 c.p.p. è fondato sul criterio di soccombenza e quando si verifica la soccombenza parziale, ricorrono giusti motivi perché le spese di lite siano compensate. Nel caso di specie, a dispetto del disposto normativo richiamato e della soccombenza parziale registrata dalla parte civile il cui appello è stato giudicato infondato con riferimento ai capo a dell'imputazione, la Corte ha ritenuto comunque di addebitare per intero al ricorrente, pur assolto in parte qua, le spese costitutive di primo e secondo grado. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Fondati sono in particolare i primi due motivi di ricorso che sollevano le questioni, che si pongono in caso di ribaltamento della pronuncia assolutoria di primo grado, celebrato col rito abbreviato, su impugnazione dalla parte civile, dell'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con riferimento alle prove dichiarative e di motivazione cd. rinforzata. Innanzitutto, va precisato che la questione dell'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, che nel caso di specie inerisce, come detto, a procedimento trattato nelle forme del giudizio abbreviato cd. secco, deve essere affrontata alla stregua della normativa vigente al momento della decisione di appello del 30.11.2022, ed in particolare, trattandosi di irnpugnazione della parte civile non espressamente contemplata dall'articolo 603 c.p.p., comma 3-bis, alla stregua dei principi dettati in materia da questa Corte alla luce dei parametri costituzionali e sovranazionali. In ogni caso non si potrebbe fare riferimento alla nuova regola, in tema, introdotta con la riforma Cartabia, di cui al D.Lgs. numero 150 del 2022, entrata in vigore in data 30.12.2022, che con l'articolo 34, comma 1, lett. i , numero 1, ha modificato l'articolo 603 c.p.p., comma 3-bis, prevedendo, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, l'obbligatorietà della rinnovazione - sempre con riferimento al solo caso di impugnazione del Pubblico Ministero - unicamente con riferimento alle prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatorie disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articolo 438, comma 5 e 441, comma 5, codice procedura penale, escludendola quindi in caso di cd. abbreviato secco così adeguando la disciplina alle nuove tendenze sovranazionali delineatesi in tema , in mancanza di una disciplina transitoria, non presente nell'indicato D.Lgs., riguardo alla modifica normativa in argomento trattandosi di regola processuale per la quale vige il principio tempus regit actum, contenuto nell'articolo 11 prl. e correlato principio di affidamento, sicché essa, pur a volerla interpretare estendendola anche all'impugnazione della sola parte civile, non potrebbe comunque trovare applicazione rispetto alla decisione in scrutinio antecedente all'entrata in vigore della nuova regola processuale. Nè potrebbe, allo stato, tale modifica normativa riverberare effetti per il pregresso sotto il profilo interpretativo, non essendosi allo stato ancora delineata, quanto all'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, una netta divaricazione tra impugnazione penale e impugnazione ai soli affetti civili . Nè, tanto meno, si potrebbe fare riferimento alla nuova previsione di cui all'articolo 573, comma 1-bis, c.p.p. che prevedendo che quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinvi i no per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile , consentirebbe di superare il tema in argomento, trattandosi di previsione che, come statuito dalla pronuncia a Sez. U del 25.5.2023 numero 38481, P.C. in proc. D.P.D., si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente a giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30.12.2022, data di entrata in vigore della suindicata disposizione. Occorre, quindi, continuare a fare riferimento alla pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte, Cremonini Sez. U Sez. U, Sentenza numero 22065 dei 28/01/2021, Rv. 281228 , che ha - tra l'altro - affermato che il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del dell'articolo 603 c.p.p., comma 3-bis ad opera dalla L. 23 giugno 2017, numero 103. L'introduzione di un principio come quello dell'articolo 603 c.p.p., comma 3-bis, introdotto per l'appello del pubblico ministero, non osta si legge nella pronuncia Cremonini - a ritenere che il percorso esegetico disegnato dalle sentenze delle Sezioni Unite Dasgupta e Patalano la prima aveva esteso anche al caso di impugnazione della parte civile l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, mentre l'altra aveva affermato l'applicazione dell'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale relativamente alle prove dichiarative anche in caso di impugnazione ai soli effetti civili di sentenza assolutoria pronunciata all'esito di giudizio abbreviato mantenga una propria vitalità ed autonomia, in quanto si ispira a principi di rango superiore a quello della legge ordinaria, e cioè il principio del giusto processo - di cui il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio è un corollario - che a sua volta è di matrice tanto costituzionale quanto convenzionale. La garanzia del giusto processo implica quindi - si ribadisce nella sentenza Cremonini - che i meccanismi e le regole sulla formazione della prova non subiscano distinzioni a seconda degli interessi in gioco e operino anche nel caso in cui la riforma della pronuncia assolutoria di primo grado sia sollecitata nella prospettiva degli interessi civili, a seguito di impugnazione della sola parte civile richiamando tra l'altro Sez. 6, numero 37592 del 11/06/2013, Monna, Rv. 256332 . Di conseguenza, tale garanzia - proseguono le Sezioni Unite Cremonini - conduce a ritenere che il giudice d'appello che riformi, su impugnazione della sola parte civile ed esclusivamente agli effetti civili, la sentenza di proscioglimento, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, sia obbligato a rinnovare, anche d'ufficio, l'istruzione dibattimentale e ciò anche nel caso in cui si versi nell'ipotesi di giudizio abbreviato cd. secco . Tale principio non può che essere, allo stato, riaffermato sebbene non si possano ignorare gli sviluppi intervenuti successivamente alla pronuncia Cremonini, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale numero 182 del 30.7.2021 che, com'è noto, ha inteso circoscrivere l'accertamento che sopravvive in caso di declaratoria di prescrizione del reato, o di amnistia, al solo ambito civilistico dell'illecito civile, circostanza che potrebbe avere - anch'essa qualche ripercussione in tema di obbligo di rinnovazione in caso di impugnazione della sola parte civile, e ciò vieppiù, in prospettiva, ove l'esito della questione di recente rimessa alle Sezioni Unite nel procedimento Calpitano Luca ed altri, R.G. 78/23, circa l'applicabilità, in caso di declaratoria di prescrizione del reato in appello e di giudizio che residua sulle sole statuizioni civili, della regola di matrice processual-penalistica dell' oltre ogni ragionevole dubbio o di quella processual-civilistica del più probabile che non , dovesse propendere per quest'ultima fermo restando che quanto al caso specifico della impugnazione ai soli effetti civili la questione della rinnovazione permane nelle more che va a regime la previsione di cui all'articolo 573 c.p.p., comma 1-bis che by-passando, in caso di impugnazione ai soli effetti civili, la valutazione del giudice penale rimettendola a quello civile consente di superà a piè pari la questione dell'obbligo di rinnovazione . In altri termini, nonostante non sia normativizzato, per il caso di impugnazione della parte civile, l'obbligo di rinnovazione istruttoria, introdotto dalla L. numero 103 del 2017 per l'impugnazione del solo Pubblico Ministero - ed in realtà anche la riforma Cartabia ha, come detto, mantenuto tale limitazione all'impugnazione del P.M. e ciò verosimilmente anche alla luce delle modifiche apportate in tema di impugnazione ai soli effetti civili attraverso il nuovo comma 1-bis dell'articolo 573, c.p.p. e di correlato atto di costituzione di parte civile articolo 78 c.p.p. come modificato dalla cd. Riforma Cartabia - appare opportuno, oltre che doveroso, mantenere, allo stato, la pregressa interpretazione come suggerita dalle Sezioni Unite Cremonini, che ha - prudentemente - svolto le sue valutazioni alla stregua dei principi costituzionali e sovranazionali espressamente richiamati, in attesa di nuovi sviluppi giurisprudenziali che in definitiva non si è inteso attendere alla stregua della peculiarità del caso di specie . Ed invero, venendo al caso devoluto all'esame di questo Collegio, comparando la sentenza di appello con quella di primo grado, si ha modo di verificare che, di là della mancata rinnovazione istruttoria di cui in primis si duole il ricorso, del tutto inappagante si appalesa, innanzitutto, la motivazione posta a base del ribaltamento dal giudice di secondo grado con la conseguenza che la mancata rinnovazione non rileva tanto di per sé in quanto inottemperanza ad un obbligo ben preciso - come ritagliato nella giurisprudenza di questa Corte anche con riferimento al caso dell'impugnazione della sola parte civile - quanto piuttosto come addentellato valutativo mancante che avrebbe potuto fornire pregnanza alla decisione assunta, che ha in buona sostanza ribaltato la pronuncia assolutoria sulla base di una alternativa e non maggiormente persuasiva interpretazione del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio. Coglie dunque nel segno il ricorso nella parte in cui censura la motivazione della sentenza Impugnata per difetto e/o contraddittorietà, precipuamente per avere, nel ribaltare l'esito assolutorio di primo grado, esplicitato le ragioni del proprio convincimento senza considerare la opposta versione dell'imputato nonostante essa fosse parimenti compatibile con la tipologia delle lesioni riscontrate sulla persona offesa e avesse costituito, unitamente alla sostanziale inaffidabilità della dichiarante, il principale motivo per il quale il giudice di primo grado era giunto all'assoluzione ravvisando, nella sostanza, una sostanziale equiparazione probatoria rispetto alle contrapposte tesi delle parti laddove si tratta di valutare - di là della regola di giudizio che si voglia adottare - comunque la fondatezza dell'impugnazione che anche ai fini civilistici presuppone pur sempre che vi sia la preponderanza dell'una versione rispetto all'altra. In altri termini, pur volendo prescindere, in caso di giudizio sulla sola responsabilità civile, dalla regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio e dall'obbligo di riassunzione della prova dichiarativa, ciò non toglie e rimane quindi fermo che nel caso in cui vi sia stato un ribaltamento della decisione di assoluzione di primo grado la valutazione del giudice di appello debba essere puntuale e debba argomentare, tenendo conto del percorso argomentativo che ha portato all'assoluzione, rispondendo in ordine ai singoli punti in esso affrontati che ne hanno costituito l'ossatura fondante, se del caso previa assunzione o riassunzione delle prove dichiarative e ciò quindi a prescindere che si versi in caso di giudizio abbreviato od ordinario trattandosi di verificare in concreto se quella riassunzione sia funzionale alla decisione . Rimane che in ogni caso, allo stato dell'arte, in base ai principi affermati da questa Corte sopra indicati, s'impone va non solo l'assunzione delle prove dichiarative decisive ma anche - e soprattutto - la redazione di una motivazione ben più puntuale di quella svolta dalla Corte di appello che sbrigativamente - come giustamente si sottolinea in ricorso - ha inteso ritenere sussistente il reato dal punto di vista oggettivo per avere trovato riscontro le lesioni nella documentazione medica allegata e dal punto di vista soggettivo per avere l'imputato agito nonostante la persona offesa si trovasse in situazione di pericolo in quanto situata in prossimità delle scale e ciò senza tenere in alcun modo in considerazione la diversa prospettazione difensiva secondo cui la persona offesa si sarebbe lasciata cadere nonostante la manovra di allontanamento dell'imputato non avesse esercitato su di lei una forza tale da farla rovinare a terra. Ed invero, la sentenza di primo grado aveva mandato assolto il ricorrente osservando che sull'episodio in questione si contrappongono le opposte versioni delle parti e che non vi sono comunque elementi di riscontro che possano ritenersi adeguati a far prova nell'un senso ovvero nell'altro si osserva in particolare nella sentenza di primo grado come le lesioni riportate dalla persona offesa, sorella dell'imputato, documentate dalle foto prodotte in allegato alla querela, dal certificato del pronto soccorso e dal certificato del medico curante B. , giudicate guaribile un giorni 10, pur apparendo compatibili con la descrizione del fatto data dalla querelante, neppure contrastano, d'altro canto, con l'ipotesi sostenuta invece dall'imputato di una forza da lui esercitata sulla vittima per vincere la resistenza della stessa, la quale, contraria al ricovero dei genitori, si era frapposta in prossimità dell'uscio dell'abitazione in modo da impedire la fuoriuscita dei parenti forza che si sarebbe concretata nei prendere per il braccio la sorella, nello spostarla dall'uscio per tirarla via, mentre la stessa contrariata si sarebbe lasciata cadere per terra sul pianerottolo per riportare le conseguenze lesive poi lamentate la tesi difensiva avrebbe trovato traccia nella registrazione fatta dall'imputato del dialogo intercorso con la sorella presso la casa del padre il OMISSIS , laddove la predetta diceva Bastava non mettermi le mani addosso che così non andavo lì , mentre l'imputato rispondeva Sì bastava non mollarsi per terra e lasciarli in pace, che l'avrei portata giù 10 giorni fa lo la mamma , mentre la sorella - che pare non smentire - rispondeva a sua volta Si bastava farlo . Indi, si osserva nella pronuncia di primo grado che se infatti la persona offesa si era frapposta parandosi davanti alla porta sì da impedire l'uscita del fratello circostanza asserita dall'imputato, non provata ma ritenuta pur plausibile nel contesto della discussione che ebbe a svilupparsi tra le parti in quella vicenda e se la stessa sbarrava in tale modo la strada, poteva essere accaduto che l'imputato l'avesse spinta o spostata prendendola per il braccio provocandole i soli lividi sul braccio , sicché la forza da esso esercitata poteva essere stata solo quella necessaria a spostarla per vincere la resistenza del frapporsi di lei forza cui esso non sarebbe ricorso se lui non avesse incontrato alcun ostacolo a portare i genitori fuori nel fatto concreto può ravvisarsi in ogni caso - si prosegue nella sentenza di primo grado - un eccesso colposo di legittima difesa per avere l'imputato trasmodato nell'esercitare violenza sulla sorella al fine di vincerne la resistenza è chiaro tuttavia - conclude il primo giudice che si versi nel campo delle ipotesi in mancanza di testimoni terzi estranei ai fatti che non si ritiene di individuare nei familiari stretti dell'imputato perché se le dichiarazioni della querelante al riguardo appaiono credibili, non è comunque possibile raggiungere la prova piena al riguardo, non essendo le stesse sul piano probatorio da sole sofficienti trattandosi tra l'altro di persona offesa imputata in procedimento collegato , nè risultando dirimente la documentazione medica prodotta compatibile anche con la versione dei fatti resa dall'imputato. Alla stregua di tale motivazione del giudice di primo grado, corretta è l'annotazione di ricorso secondo cui il giudice di primo grado abbia, attraverso le indicate considerazioni, implicitamente ritenuto non pienamente attendibile la versione della persona offesa osservando come, da un lato, non fossa implausibile quanto dichiarato dall'imputato e, dall'altro, non potesse accreditarsi attendibile la versione della persona offesa in mancanza di elementi di riscontro sicché il giudice di appello per superare tale impasse avrebbe dovuto innanzitutto procedere all'esame della persona offesa e dell'imputato, come si sottolinea in ricorso e ciò di là dell'obbligatorietà della rinnovazione istruttoria . Ed invero, ciò che ha trascurato la Corte di appello è che la ricostruzione oggettiva del fatto è stata anch'essa messa in discussione dal primo giudice che non si è limitato ad affermare l'insussistenza dell'elemento soggettivo tout court, ma ha posto in dubbio le stesse modalità di realizzazione della condotta la cui possibile diversa ricostruzione praticabile si è ripercossa sulla sussistenza dell'elemento soggettivo in particolare, trascura la Corte di appello il fatto che il giudice di primo grado non ha escluso che potesse corrispondere a verità il fatto che sia stata la persona offesa a lasciarsi cadere sul pavimento procurandosi le ulteriori lesioni refertate sia pure a seguito del comportamento assunto dall'imputato nè ha considerato la Corte di appello che il giudice di primo grado ha anche affermato che ove pure si dovesse ritenere che l'imputato avesse esercitato una forza sproporzionata, non si sarebbe potuta escludere l'ipotesi dell'eccesso colposo di legittima difesa - legata alla situazione in cui versavano i genitori - per avere lo stesso trasmodato nell'esercitare violenza sulla persona offesa al fine di vincerne la resistenza e che ciò nonostante, il Tribunale, non ha ritenuto di riqualificare il fatto come lesioni colpose perché ha esplicitamente evidenziato come le varie ipotesi enucleabili alla stregua delle emergenze processuali non consentissero di giungere ad un'univoca conclusione - in un senso o nell'altro - e quindi neppure in termini di eccesso colposo e di lesioni colpose. Di tutto ciò non ha tenuto conto la sentenza della Corte di appello che avrebbe innanzitutto dovuto procedere alla escussione della persona offesa e all'esame dell'imputato considerata non solo la diversa valutazione della attendibilità della persona offesa manifestata sposando la ricostruzione del fatto in termini di spinta volontaria causativa della caduta, ma soprattutto la sostanziale equiparazione probatoria delineatasi, difficilmente superabile senza rinnovati apporti dichiarativi . Essa, invece, pur non avendo proceduto alla rinnovazione istruttoria, ha ribaltato la pronuncia assolutoria senza sostenerla con un impegno e un assetto argomentativi e probatori in grado di giustificare il capovolgimento della decisione. 2. Alla stregua di tutto quanto osservato, considerati i vizi di motivazione rilevati nei termini sopra indicati, deve, per tanto, annullarsi la sentenza impugnata con rinvio degli atti articolo 622 c.p.p. al giudice civile competente per valore in grado di appello. E assorbito l'esame degli ulteriori motivi di ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge. Sentenza a motivazione semplificata.