Tutte le novità dell’ultimo CdM: d.l. “Piano Mattei” e disabilità

Il Consiglio dei Ministri si è riunito venerdì 3 novembre 2023, a Palazzo Chigi, ed ha approvato alcuni importanti provvedimenti. Vediamoli nello specifico.

Il d.d.l. costituzionale per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri e la razionalizzazione del rapporto di fiducia Il testo si ispira a un criterio minimale” di modifica della Costituzione vigente, in modo da operare in continuità con la tradizione costituzionale e parlamentare italiana e da preservare al massimo grado le prerogative del Presidente della Repubblica, figura chiave dell'unità nazionale ed opera su cinque versanti introduce un meccanismo di legittimazione democratica diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, eletto a suffragio universale con apposita votazione popolare che si svolge contestualmente alle elezioni per le Camere, mediante una medesima scheda. Si prevede, inoltre, che il Presidente del Consiglio sia eletto nella Camera per la quale si è candidato e che, in ogni caso, sia necessariamente un parlamentare fissa in cinque anni la durata dell'incarico del Presidente del Consiglio, favorendo la stabilità del Governo e dell'indirizzo politico garantisce il rispetto del voto popolare e la continuità del mandato elettorale conferito dagli elettori, prevedendo che il Presidente del Consiglio dei ministri in carica possa essere sostituito solo da un parlamentare della maggioranza e solo al fine di proseguire nell'attuazione del medesimo programma di Governo. L'eventuale cessazione del mandato del sostituto così individuato determina lo scioglimento delle Camere affida alla legge la determinazione di un sistema elettorale delle Camere che, attraverso un premio assegnato su base nazionale, assicuri al partito o alla coalizione di partiti collegati al Presidente del Consiglio il 55 per cento dei seggi parlamentari, in modo da assicurare la governabilità supera la categoria dei senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica, precisando che i senatori a vita già nominati restano comunque in carica. Il d.l. Mattei” per lo sviluppo in Stati del continente africano Il Piano Mattei”, di durata quadriennale, avrà l'obiettivo di potenziare le iniziative di collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano promuovere uno sviluppo economico e sociale sostenibile e duraturo di questi ultimi prevenire le cause profonde delle migrazioni irregolari rafforzare il coordinamento delle iniziative pubbliche e private, anche finanziate o garantite dallo Stato italiano, rivolte a Stati del Continente africano. Il testo prevede la condivisione e la partecipazione degli Stati africani interessati all'individuazione, alla definizione e all'attuazione degli interventi del Piano e l'impegno compartecipato alla stabilità e alla sicurezza regionali e globali. Saranno attuate azioni di partenariato nei seguenti settori cooperazione allo sviluppo promozione delle esportazioni e degli investimenti istruzione, formazione superiore e formazione professionale ricerca e innovazione salute, agricoltura e sicurezza alimentare approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche tutela dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture anche digitali valorizzazione e sviluppo del partenariato energetico anche nell'ambito delle fonti rinnovabili sostegno all'imprenditoria e in particolare a quella giovanile e femminile promozione dell'occupazione turismo, cultura, prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare e gestione dei flussi migratori legali. In merito alla governance, il decreto prevede l'istituzione di una Cabina di regia con il compito di coordinare le attività di collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano finalizzare il Piano Mattei e i relativi aggiornamenti monitorare l'attuazione del Piano approvare la relazione annuale al Parlamento promuovere il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato promuovere iniziative finalizzate all'accesso a risorse messe a disposizione dall'Unione europea e da organizzazioni e soggetti internazionali, anche di natura bancaria coordinare le iniziative di comunicazione relative all'attuazione del Piano Mattei. Un d.lgs. inerente le disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale Il decreto, in attuazione della delega per la riforma fiscale, contiene disposizioni in materia di accertamento tributario, in particolare al fine di una migliore partecipazione del contribuente al procedimento accertativo e per rafforzare forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere di concordato preventivo biennale, al quale potranno accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato. Il provvedimento contiene -Disposizioni in materia di procedimento accertativo Si introducono disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e alla partecipazione del contribuente al procedimento accertativo lo schema di provvedimento” dovrà essere comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo con l'amministrazione e dovrà contenere anche l'invito alla definizione del procedimento con adesione” si abroga la disciplina dell' invito obbligatorio”, che impone all'amministrazione finanziaria, prima di emettere un avviso di accertamento, di notificare l'invito a comparire al contribuente per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento si introduce la disciplina dell'adesione ai verbali di constatazione, stabilendo che il contribuente possa prestare adesione anche ai verbali di constatazione e disciplinando il procedimento istruttorio si introduce la disciplina generale degli atti di recupero” finalizzati al recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, utilizzati indebitamente in compensazione a tal fine si descrive un unico procedimento accertativo, indipendente dalla natura del credito indebitamente utilizzato in compensazione tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, potranno essere inviati tramite posta elettronica certificata la nuova disciplina relativa al domicilio digitale si estende alle cartelle di pagamento e agli atti e alle comunicazioni dell'agente della riscossione si introducono disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e al riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio finalizzata alla prevenzione e al contrasto dell'evasione fiscale, della frode fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria, nonché a stimolare l'adempimento spontaneo dei contribuenti in tema di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere, si introducono lo scambio di informazioni su richiesta”, con Paesi dell'Unione Europea e altri Stati con i quali ci siano specifici accordi, e la disciplina degli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata” volti a minimizzare gli impatti dei controlli di amministrazioni estere nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche, anche attraverso una nuova disciplina dei controlli simultanei e delle verifiche congiunte si rafforzano la prevenzione e il contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA si rivede la disciplina della revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato e dell'apparato sanzionatorio dell'imposta sui premi di assicurazione, con la possibilità di presentare la denuncia tardiva entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le denunce presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicate. Inoltre, si modifica il termine per la notifica degli avvisi nei casi di omessa o infedele denuncia annuale dei premi incassati, che si uniforma a quelli delle altre imposte indirette in caso di infedele denunzia, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni previste decade decorso il 31 dicembre del quinto anno successivo. -Disciplina del Concordato preventivo biennale Si stabilisce, in generale, che al concordato preventivo biennale CPB possono accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato. Per l'applicazione del CPB, l'Agenzia delle entrate formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa, o dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il decreto disciplina anche le procedure informatiche a supporto del concordato preventivo e stabilisce che il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel dettaglio, potranno accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale ISA che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, sono in possesso di determinati requisiti quali l'aver ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati dichiarati non avere debiti tributari ovvero, aver estinto quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro . Si individuano per tali contribuenti le ipotesi che non consentono l'accesso al concordato. Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono comunque tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti, l'Agenzia delle entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire. L'adesione non produce effetti ai fini dell'IVA, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie. Potranno aderire al CPB anche gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfettario. Anche per tali contribuenti, si prevede che l'accettazione della proposta dell'Agenzia delle entrate per la definizione biennale del reddito costituisca l'obbligo di dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d'imposta interessati, nei quali contribuenti saranno inoltre tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfettario. Inoltre, si disciplinano le modalità di individuazione del reddito ai fini del concordato e si disciplina l'ipotesi di rinnovo, cessazione e decadenza dal concordato come per il concordato per gli ISA . Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, gli accertamenti non potranno essere effettuati salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza dal concordato l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono concordato preventivo biennale o ne decadono i soggetti che adottato il regime concordatario potranno godere di termini maggiori per effettuare i versamenti relativi all'acconto e al saldo in scadenza al 30 giugno. Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base e di accomodamento ragionevole e della valutazione multidimensionale per l'elaborazione ed attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato Il decreto interviene con norme relative alla definizione della condizione di disabilità, all'accertamento di tale condizione, alla revisione dei suoi processi valutativi di base, alla valutazione multidimensionale della disabilità e alla realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato della persona con disabilità. L'obiettivo è di assicurare il riconoscimento della condizione di disabilità, per rimuovere gli ostacoli e per attivare i sostegni utili, alle persone con disabilità, al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti. Si prevede per tutto l'anno 2025 una fase di sperimentazione, con l'applicazione a campione delle disposizioni sia in materia di valutazione di base che relativamente alla valutazione multidimensionale, finalizzata anche all'aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento. Istituzione della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227 Il decreto introduce disposizioni volte a definire, anche con il supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, i livelli essenziali delle prestazioni LEP in favore delle persone con disabilità. A tale fine si prevede l'istituzione di una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che effettuerà la preventiva ricognizione delle prestazioni essenziali delle persone con disabilità elaborerà linee guida per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni riconoscerà il progetto individuale di vita come livello essenziale delle prestazioni verificherà le modalità di integrazione dei LEP con i livelli essenziali di assistenza LEA assicurerà il coordinamento e la piena effettività della normativa riguardante sussidi, incentivi e agevolazioni per le persone con disabilità, anche con riguardo alle tutele previste dalla normativa in materia di invalidità civile. Nelle more dell'individuazione dei LEP, la Cabina di regia individua concrete modalità per prevedere e garantire obiettivi di servizio. Inoltre, concorre a determinare gli indirizzi di impiego delle risorse destinate alla definizione e all'attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, secondo i principi di sussidiarietà e differenziazione e in base ai modelli territoriali si assistenza integrata.