Stranieri e procedimento di espulsione: sì al gratuito patrocinio

Il legislatore italiano riconducendo al nuovo rito sommario di cognizione le controversie relative ai flussi migratori dei cittadini dell’Unione Europea e dei cittadini degli Stati non appartenenti all’Unione Europea, ha “inserito” alcune “novità” anche in tema di “assistenza legale gratuita”. 

Da qui, la questione giuridica dell’ammissibilità, o meno, dello straniero al gratuito patrocinio  nel giudizio di opposizione ad un provvedimento di espulsione questo, dunque, il principio di diritto posto alla base della presente pronuncia. Il caso Un avvocato, difensore di un cittadino extracomunitario in un procedimento di opposizione al provvedimento di espulsione definito favorevolmente dinnanzi al competente Ufficio Giudiziario, chiedeva la liquidazione dei compensi maturati, trattandosi di soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Il professionista proponeva – altresì – rituale opposizione avverso il decreto di liquidazione, lamentando l’incongruità della somma liquidata, tanto più che il Tribunale adito per competenza, con conseguente ordinanza, accoglieva l’opposizione spiegata dal medesimo professionista, rilevando che la liquidazione era avvenuta in maniera sensibilmente inferiore rispetto ai valori tariffari in ragione della serialità e della minima complessità della vicenda. Per la cassazione di tale ordinanza, proponeva ricorso il Ministero della Giustizia. L’impugnazione del decreto di emersione ed il superamento della tesi limitativa in punto di gratuito patrocinio Affrontando la tematica posta alla base della pronuncia resa dalla Seconda Sezione Civile del Supremo Consiglio è necessario dare atto come già una parte dell’attuale giurisprudenza abbia apertamente contestato l’interpretazione restrittiva profilatasi con riferimento all’articolo 142 del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 secondo il quale nel “processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, di cui all’articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 285, l’onorario e le spese spettanti all’avvocato e all’ausiliario del magistrato sono a carico dell’erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84”. A tal fine, occorre – difatti – menzionare la recente riforma dei riti civili che – iniziata con la Legge 18 giugno 2009, numero 69 e proseguita con l’adozione del D.Lgs. 01 settembre 2011, numero 150 recante “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione ai sensi dell’articolo 54 L. 18 giugno 2009, numero 69” – ha inteso interessare tutte le controversie concernenti diritti e status - riconosciuti e tutelati dalla normativa comunitaria - dei cittadini degli Stati membri e dei cittadini dei Paesi terzi. In particolare e con specifico riguardo ai cittadini extracomunitari, l’articolo 18 delle legge delegata – salvo rimettere al rito sommario di cognizione le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del decreto prefettizio di espulsione – ha, espressamente, statuito che nella presentazione del ricorso innanzi al Giudice di Pace del luogo in cui ha sede l’Autorità che ha emanato il provvedimento espulsivo, il ricorrente deve essere assistito da un difensore di fiducia o d’ufficio e può essere ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, con ulteriore esenzione da imposta di bollo ed ogni altra tassa. Orbene e, in forza di dette previsioni legislative, l’orientamento - oggi prevalente Cass. Civ., Sez. VI, 03 agosto 2022, numero 24102  – depone – pertanto - nel senso di ammettere “ex lege” il cittadino extracomunitario al beneficio del gratuito patrocinio, con la conseguenza che il proprio difensore potrà pretendere la liquidazione dei relativi compensi maturati a prescindere dalla presentazione di un’apposita istanza di ammissione. Una tesi, questa, che seppure oggetto di critiche, è stata ritenuta dal Giudice delle leggi rispettosa dei dettami costituzionali avendo, la medesima Corte di legittimità mandato esente da censura la citata previsione normativa nella parte in cui ammetterebbe – appunto -  “ex officio” al patrocinio a spese dello Stato ogni straniero extracomunitario che impugni un decreto di espulsione, indipendentemente dalla verifica della condizione patrimoniale dello stesso e, ciò, anche per la sua natura di persona potenzialmente vulnerabile Corte Cost. 29 dicembre 2004, numero 439 .  Sulla riduzione degli onorari L’”automatismo” sopra previsto viene – però – meno con riferimento al quantum di  liquidazione degli onorari e, ciò, in considerazione di quanto “indicato” dall’articolo 106-bis del richiamato D.P.R. 115/2002, il quale con previsione applicabile sia al gratuito patrocinio che alla difesa d’ufficio, stabilisce che gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte ed all’investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo. Difatti e, conformemente a quanto – altresì – chiarito dalla Corte Costituzionale, la norma – modificata dalla Legge 147/2013 – non può applicarsi retroattivamente alle attività già esaurite al momento della sua entrata in vigore non a caso, la disposizione deve essere letta alla luce dei principi costituzionali e, comunque, in coerenza con la fisiologia del procedimento di liquidazione che, oltre ad esprimere una regola di concomitanza tra tariffe professionali ed epoca della prestazione, presuppone – altresì – un’analoga contemporaneità tra esaurimento della difesa, domanda del compenso e corrispondente provvedimento giudiziale Cass. Civ., Sez. VI, 11 febbraio 2021, numero 3354 . Un carattere, questo, sottolineato anche dall’articolo 83, comma 3-bis del D.P.R. numero 115/2022, secondo cui “il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta” cfr. Corte Cost. 13/2006 e Corte Cost. 192/2015 .   Il decisum al quale è pervenuta la Corte di Cassazione Orbene, ferma restando l’applicabilità “ex lege” del beneficio del patrocinio a spese dello Stato in favore dei cittadini extracomunitari passibili di espulsione, l’esimio Consiglio ha, invece, voluto meglio “definire” l’operatività dei valori tariffari nella liquidazione del compenso in favore del professionista, precisando che la decurtazione di cui al richiamato articolo 106-bis D.P.R. 115/2002 non costituisce violazione del principio di inderogabilità dei minimi tabellari previsto dall’articolo 2 del D.M. 55/2014 ma, al contrario, rappresenta una mera disposizione speciale tale – comunque – da non svilire il diritto all’equo compenso, posto che la riduzione normativamente stabilita garantisce, in ogni caso, all’avvocato il diritto al pagamento per l’attività prestata.

Presidente Orilia – Relatore Criscuolo Ragioni in fatto e diritto 1. L'avv. S.P.          , difensore in un procedimento di opposizione al provvedimento di espulsione di un cittadino extracomunitario, definito favorevolmente al proprio assistito dinanzi al Tribunale di Ancona, chiedeva la liquidazione dei compensi maturati, trattandosi di soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Il professionista proponeva altresì opposizione avverso il decreto di liquidazione, lamentando l'incongruità della somma liquidata, ed il Tribunale di Ancona con ordinanza del 27 maggio 2019 accoglieva l'opposizione, in quanto la liquidazione era avvenuta in maniera sensibilmente inferiore rispetto ai valori tariffari. Quindi, facendo applicazione dello scaglione di valore tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00, in ragione della serialità e della minima complessità della vicenda, decurtati i valori medi in base al D.M. numero 55 del 2014, articolo 4, comma 1 liquidava per le quattro fasi la somma di Euro 1.104,00, aggiungendo che, sebbene l'assistito godesse del beneficio del patrocinio D.P.R. numero 115 del 2002, ex articolo 142 non poteva trovare applicazione la dimidiazione di cui all'articolo 130 medesimo D.P.R Compensava, infine, integralmente le spese di lite. 2. Per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia sulla base di un motivo. L'intimato ha resistito con controricorso. 3. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 82,83,130 e 142 quanto alla mancata dimidiazione dei compensi riconosciuti all'avv. S.      in quanto difensore di soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Deduce il ricorrente che anche in caso di ammissione ex lege, come nell'ipotesi di cui al menzionato articolo 142, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari al difensore della parte patrocinata debba avvenire con la dimidiazione prevista dall'articolo 130. Il richiamo che l'articolo 142 fa agli articolo 82 ed 83 consente di applicare tutte le norme di carattere generale in materia di compensi della parte ammessa al detto beneficio, norme tra le quali si inserisce anche quella che prevede che i compensi, in materia civile, debbano essere dimidiati. Il motivo è fondato. L'articolo 142 citato recita che Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, numero 286, articolo 13, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articolo 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. La giurisprudenza di questa Corte ha, anche di recente, ribadito che nel procedimento di convalida del decreto di espulsione il cittadino extracomunitario è ammesso al gratuito patrocinio ex lege , di talché il diritto del difensore a pretendere la liquidazione dei compensi maturati per l'attività svolta nel predetto procedimento prescinde dalla presentazione di un'apposita istanza di ammissione Cass. numero 24102/2022 , costituendo questa una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore che non appare nè irragionevole nè lesiva del principio di parità di trattamento, stante la peculiarità del procedimento di espulsione Cass. numero 13833/2008 . Ma tale automatismo non può indurre a reputare che il beneficio si estenda anche all'esenzione dalla decurtazione degli onorari, di cui all'articolo 130 medesimo D.P.R., che appunto dispone che Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà . Rileva in senso favorevole alla tesi del Ministero la circostanza che, una volta operato il richiamo alle norme in materia di patrocinio a spese dello Stato, con il rinvio agli articolo 82 ed 83, ne scaturisce l'applicazione di tutte le norme anche relative ai criteri di liquidazione dei compensi, nel senso che, oltre a sussistere il limite dell'impossibilità di superamento dei valori medi, opera anche la regola della dimidiazione dei compensi, da ritenersi, proprio in considerazione delle finalità dell'istituto del patrocinio e dell'esigenza di contemperamento del diritto di difesa dei meno abbienti con le esigenze di bilancio dello Stato, costituire un limite connaturale alla misura dei compensi spettanti ai difensori dei beneficiari. In tale direzione rileva peraltro la analoga soluzione alla quale è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte in relazione al diritto al compenso del difensore d'ufficio per le ipotesi in cui possa, in caso di irreperibilità o di insolvenza del cliente, richiedere la liquidazione del compenso nei confronti dello Stato. Incide in primo luogo l'analoga formula legislativa che anche negli articolo 116 e 117 citato D.P.R. prevede che l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82. Peraltro, in materia penale è stata successivamente introdotta un'analoga riduzione dei compensi ai sensi dell'articolo 106 bis, che dispone che gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo. La giurisprudenza di questa Corte, oltre ad affermare che il D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 106-bis, introdotto dalla L. numero 147 del 2013, articolo 1, comma 606, lett. b , a mente del quale gli importi spettanti, tra gli altri, al difensore d'ufficio nel processo penale sono ridotti di un terzo, non può applicarsi retroattivamente alle attività già esaurite al momento della sua entrata in vigore Cass. numero 3534/2021 del 11/02/2021 , affermazione che invece presuppone che per le attività svoltesi in epoca successiva alla novella la riduzione trovi applicazione, ha altresì affermato, e sempre sul presupposto pacifico dell'applicabilità della riduzione che il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore e riducendolo del 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui al D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 106-bis, senza che siffatta modalità di liquidazione costituisca violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, e dall'altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo Cass. numero 4759/2022 . L'identità dei testi normativi, quanto al rinvio alle norme dettate in tema di patrocinio, le analoghe esigenze di contenimento della spesa pubblica, senza però pregiudicare le esigenze di difesa dei meno abbienti ed il diritto dei difensori al compenso, inducono quindi a concludere nel senso che anche in caso di patrocinio per soggetti che abbiano fatto opposizione al provvedimento di espulsione ex articolo 142, debba trovare applicazione la dimidiazione di cui all'articolo 130, in quanto norma di carattere generale immanente al sistema di liquidazione dei compensi in favore di difensori di soggetti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ancorché in via automatica. Il motivo deve, quindi, essere accolto e l'ordinanza impugnata deve essere cassata. Tuttavia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, disponendosi la ulteriore dimidiazione del compenso nella misura liquidata dal giudice dell'opposizione. Per l'effetto all'avv. S.P.          , per la difesa prestata in favore di M.A.A.              , deve essere liquidato l'importo di Euro 552,00, oltre spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge. 4. Quanto alle spese, considerato il parziale accoglimento della richiesta di liquidazione, in misura inferiore a quanto richiesto, e tenuto conto della novità della questione trattata, che non risultava essere stata sinora esaminata in maniera specifica nella giurisprudenza di legittimità, si ritiene che sussistano i presupposti per compensare integralmente le spese dell'intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e decidendo nel merito, liquida in favore dell'avv. S.P.           la somma di Euro 552,00, oltre spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio di legittimità e del giudizio di opposizione.