Lo straniero ha intenzione di chiedere protezione internazionale: non basta a metterne in dubbio l’espellibilità

Nel caso specifico, preso in esame dai Giudici, lo straniero, destinatario di un decreto di espulsione, ha soltanto richiesto indicazioni circa la fissazione di un appuntamento finalizzato alla formalizzazione di una domanda reiterata di protezione internazionale, formalizzazione che però non è mai avvenuta.

La mera intenzione di presentare l'istanza di protezione internazionale non basta per mettere in dubbio l'espellibilità dello straniero. Riflettori puntati su uno straniero destinatario di un decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dalla Prefettura. L'uomo propone opposizione e mette sul tavolo la propria condizione di inespellibilità, a fronte, spiega, della «avvenuta presentazione di una domanda reiterata di protezione internazionale in Questura di Bologna». Il Giudice di pace ribatte però che lo straniero «non ha mai proposto domanda reiterata di protezione internazionale», e quindi è impossibile ipotizzare una sua condizione di inespellibilità dall'Italia. Col ricorso in Cassazione, però, il legale che rappresenta lo straniero sottolinea che il suo cliente «con comunicazione di posta elettronica certificata aveva manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale». Secondo il legale, questo dettaglio non può essere trascurato. Di parere opposto sono però i giudici di Cassazione, i quali sottolineano che «lo straniero ha soltanto richiesto indicazioni circa la fissazione di un appuntamento finalizzato alla formalizzazione di una domanda reiterata di protezione internazionale, formalizzazione che» però «non è mai avvenuta». Tale dettaglio è fondamentale, poiché «la richiesta di indicazioni sulle modalità di fissazione di un appuntamento per la presentazione di una domanda di protezione internazionale costituisce un'istanza di contenuto ben diverso dalla proposizione di tale domanda, dato che esprime la semplice intenzione del migrante di agire in futuro in tal senso ma non manifesta alcuna richiesta di asilo, la cui sola presentazione attribuisce allo straniero il diritto di rimanere nel territorio dello Stato sino alla decisione della Commissione territoriale» sulla richiesta di protezione.

Presidente De Chiara – Relatore Pazzi Rilevato che 1. O.P., con ricorso D.Lgs. numero 286 del 1998, ex articolo 13, ha proposto opposizione avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Brescia il 16 aprile 2021, rappresentando la propria condizione di inespellibilità per effetto dell'avvenuta presentazione di una domanda reiterata di protezione internazionale ai competenti uffici della Questura di Bologna, su cui il Prefetto, pur incompetente, si era pronunciato, e deducendo la pericolosità del paese di origine. Il Giudice di pace di Brescia, con ordinanza del 9 giugno 2021, rigettava il ricorso, negando che il ricorrente avesse mai proposto domanda reiterata di protezione internazionale. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione O.P., svolgendo un unico motivo. La Prefettura di Brescia e il Ministero dell'Interno non si sono costituiti. A seguito dell'ordinanza interlocutoria numero 8021/2023 di questa Corte, pubblicata in data 20 marzo 2023, parte ricorrente ha provveduto a rinotificare tempestivamente il ricorso al Prefetto di Brescia presso la sua sede. Il prefetto non ha svolto difese. Considerato che 3. Il ricorrente, con l'unico mezzo presentato, denuncia ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. numero 286 del 1998, articolo 10, e articolo 19, comma 1, e D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 7, e sostiene che il Giudice di pace ha errato nel confermare l'espulsione, visto che con comunicazione p.e.c. il ricorrente aveva manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale. 4. Il motivo non è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte la fattispecie di cui al D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 7, applicabile alle domande proposte dopo l'entrata in vigore del D.L. numero 113 del 2018 conv. con modif. dalla L. numero 132 del 2018 , prevede che la presentazione di una domanda di protezione internazionale, seppure reiterata, attribuisce al richiedente il diritto di rimanere nel territorio dello Stato sino alla decisione della commissione territoriale, salvo che si tratti di domanda reiterata presentata nella fase di esecuzione del provvedimento di allontanamento, emesso quindi precedentemente, o di successiva domanda reiterata dopo la declaratoria di inammissibilità o infondatezza, con decisione definitiva, della prima domanda reiterata Cass. 4561/2022, Cass. 13690/2022 . Nel caso di specie, tuttavia, il provvedimento impugnato non ha affatto negato tale principio, ma si è limitato a constatare che il migrante aveva soltanto richiesto indicazioni circa la fissazione di un appuntamento finalizzato alla formalizzazione di una domanda reiterata di protezione internazionale, formalizzazione che non era mai avvenuta. Un simile rilievo non si presta a censure di sorta, perché la richiesta di indicazioni sulle modalità di fissazione di un appuntamento per la presentazione di una domanda di protezione internazionale costituisce un'istanza di contenuto ben diverso dalla proposizione di tale domanda, dato che esprime la semplice intenzione del migrante di agire in futuro in tal senso ma non manifesta alcuna richiesta di asilo la cui sola presentazione - come detto - attribuisce all'istante il diritto di rimanere nel territorio dello Stato sino alla decisione della commissione territoriale . Giova, peraltro, osservare come non sia stato neppure addotto un comportamento dilatorio od ostruzionistico della Questura che abbia in qualche modo impedito la presentazione della domanda di protezione, cosicché lo straniero non poteva addebitare ad altri la propria permanenza illegale al fine di inibire l'esercizio del potere espulsivo. 5. In forza delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto. La mancata costituzione in questa sede dell'amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta cfr., D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 18, comma 8 , non è dovuto il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.