Riforma Cartabia: possibile l’udienza per la provvisoria esecutorietà del d.I. anche prima di quella di comparizione

Nel solco della giurisprudenza già consolidatasi in epoca anteriore alla Riforma Cartabia, il Tribunale di Bologna conferma la possibilità di fissare udienza per la discussione sull’istanza ex articolo 648 c.p.c. in un giudizio di opposizione al d.I. soggetto alla nuova disciplina processuale, anche anteriormente all’udienza riformata ex articolo 183 c.p.c.

Il caso, oggetto del decreto emesso dal Tribunale di Bologna il 21 settembre 2023 in commento, riguarda un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato successivamente al 1° marzo 2023 e quindi soggetto alla nuova disciplina processuale introdotta con la c.d. Riforma Cartabia. Nell'ambito del predetto procedimento, la società che si era vista opporre il decreto ingiuntivo, dopo aver ottenuto un'anticipazione rispetto alla prima udienza indicata dalla opponente nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto «in pendenza della prima udienza di comparizione», formulando richiesta di fissazione di apposita udienza volta alla discussione ed alla decisione sull'istanza ex articolo 648 c.p.c. La questione posta all'attenzione del Tribunale attiene, pertanto, alla possibilità di fissare udienza per la discussione e la decisione sulla concessione o meno della provvisoria esecutorietà del D.I. opposto, anteriormente alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa regolata dal novellato articolo 183 cpc. Il decreto in commento, a pochi mesi dall'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia - che, come noto, ha riformato il processo civile ed in particolare, per ciò che qui rileva, l'articolo 183 c.p.c. ed i termini per le preclusioni assertive ed istruttorie di cui al nuovo articolo 171-ter c.p.c.- fornisce all'interprete una lettura dell'articolo 648 c.p.c. anche per i nuovi giudizi, in continuità con la prevalente giurisprudenza già formatasi anteriormente al 1° marzo 2023. Come precisato nella pronuncia in commento, l'articolo 648 c.p.c. non è stato modificato ed il riferimento alla «prima udienza» a suo tempo introdotto nella citata norma con la novella del 2013 , non si riferisce neppure oggi, esclusivamente all'udienza di prima comparizione e trattazione dell'articolo 183 c.p.c. come riformato dal d.lgs. n.149/2022. Infatti, in linea con il prevalente orientamento giurisprudenziale successivo alle novelle del 1990 e del 1995, attestato sulla possibilità di provvedere sull'istanza ex articolo 648 c.p.c. anche all'udienza di prima comparizioneex articolo 180 c.p.c., a prescindere dalla completezza delle allegazioni, il Tribunale conferma la possibilità e di regola la doverosità dell'adozione di un provvedimento sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione fin dal primo contatto tra parti e Giudice e, quindi, anteriormente al formarsi delle barriere preclusive di merito e istruttorie. Nel fissare apposita udienza per la discussione e decisione sulla sola istanza ex articolo 648 c.p.c., senza necessità di comparizione personale delle parti, in data anteriore a quella di prima comparizione e trattazione ex articolo 183 c.p.c., il Tribunale ha, pertanto, evidenziato come, da un lato, non sussistano contrarie indicazioni a ciò nella nuova disciplina processuale, e, dall'altro, risulta tuttora possibile, così come lo era nei procedimenti instaurati anteriormente al 1° marzo 2023, assumere, allo stato degli atti, a prescindere dalla completezza delle allegazioni e prima che siano completamente maturate le preclusioni istruttorie ed assertive, una decisione che conceda o neghi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Nel motivare la propria decisione, il Tribunale di Bologna osserva poi come non si sia mai dubitato della possibilità di fissare una apposita udienza  anteriore a quella di prima comparizione e trattazione, quando l'opponente chieda la sospensioneex articolo 649 c.p.c. dell'esecuzione  provvisoria concessa a norma dell'articolo 642 c.p.c. onde, nel condividere l'orientamento giurisprudenziale sopra ricordato, anche per i nuovi giudizi, non si vedono motivi ostativi al procedere analogamente in caso di istanza ex articolo 648 c.p.c.

Giudice Costanzo Fatto e diritto Il giudice, esaminati gli atti ritenuto che - il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è soggetto alla nuova disciplina processuale introdotta dalla c.d. riforma Cartabia - nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo l'attrice aveva indicato quale prima udienza quella del 15 dicembre 2023 - la convenuta opposta si è costituita depositando in telematico comparsa di risposta e documenti - la convenuta opposta, che già aveva chiesto e ottenuto dal presidente di sezione una anticipazione della prima udienza, chiede inoltre la concessione della provvisoria esecuzione «in pendenza della prima udienza di comparizione», con ciò formulando richiesta di fissazione di un'apposita udienza volta alla discussione e alla decisione sull'istanza ex articolo 648 c.p.c. - l'articolo 648 c.p.c. non è stato modificato dalla riforma del 2022 ed il riferimento alla < < prima udienza> > - introdotto con la novella del 2013 proprio a confermare la possibilità, e di regola la doverosità, dell'adozione di un provvedimento sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione sin dal primo contatto tra parti e giudice ed anche anteriormente al formarsi delle barriere preclusive di merito e istruttorie in tale senso, peraltro, era orientata la prevalente giurisprudenza successiva all'entrata in vigore della c.d. miniriforma del 1990 introdotta con la l. numero 535/90 - non impone oggi un esclusivo richiamo all'udienza ex articolo 183 c.p.c. così come disciplinata dalla riforma Cartabia - la nuova disciplina processuale, in assenza di contrarie indicazioni, non è di ostacolo ad una decisione sull'istanza ex articolo 648 c.p.c. resa all'esito di una udienza anteriore a quella regolata dal novellato articolo 183 c.p.c. alla quale si riferiscono, tra gli altri, gli articolo 171-bis e 172-bis c.p.c. dunque, è tuttora possibile, così come lo era nei procedimenti instaurati prima del 1° marzo 2023, assumere allo stato degli atti, ossia quando non sono ancora compiutamente maturate le preclusioni assertive e istruttorie, una decisione che conceda o neghi la provvisoria esecuzione del decreto opposto   - peraltro, ove l'opponente chieda la sospensione ex articolo 649 c.p.c. non si è mai dubitato della possibilità di fissare una apposita udienza anteriore a quella di prima comparizione e trattazione - va dunque fissata udienza per la discussione della sola istanza ex articolo 648 c.p.c., senza necessità di comparizione personale delle parti, con termine all'opponente sino al 25 SETTEMBRE 2023 per eventuale brevissima memoria - avuto riguardo alle già programmate udienze, è opportuno un differimento, ai sensi dell'articolo 171-bis, comma 3, c.p.c., della prima udienza ex articolo 183 c.p.c. dalla nuova data decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter c.p.c. P.Q.M.   - visti gli articolo 175 e 648 c.p.c., fissa per la sola discussione sull'istanza ex articolo 648 c.p.c. l'udienza 28 settembre 2023 ore 9,30, con termine all'opponente per eventuale brevissima memoria sino al 25 settembre 2023 - visto l'articolo 171-bis, comma 3, c.p.c., fissa per la comparizione delle parti e la trattazione ex articolo 183 c.p.c. la nuova udienza 30 novembre 2023 ore 10,00, data rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter c.p.c. - invita sin d'ora le parti ad una definizione amichevole.