Il ricorso per cassazione è inammissibile in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento

Il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità, ancora possibile indipendentemente dal deposito del ricorso e del controricorso, deve essere effettuato fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.

Il Tribunale accoglieva pur parzialmente il reclamo ex articolo 26 l.fall. proposto da un avvocato contro il decreto di liquidazione delle proprie competenze da parte del giudice delegato al fallimento X s.r.l. L'avvocato impugnava il decreto ricorrendo in cassazione. Il ricorso è inammissibile per mancato deposito dell'avviso di ricevimento , con conseguente superfluità dell'esame dei motivi. Infatti, come sottolinea la Suprema Corte che richiama la consolidata giurisprudenza in materia «la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale […] è richiesta dalla legge in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio». Ribadisce inoltre il principio per cui, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, «la prova dell'avvenuto perfezionamento della sua notificazione a mezzo posta deve essere data tramite la produzione dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione , che non può essere rinviata per consentire al ricorrente di effettuare tale deposito, in contraddizione con il principio di ragionevole durata del processo». Tale principio va rivisto alla luce della recente riforma del processo civile ed in particolare dell' articolo 372, comma 2, c.p.c. , il quale prevede ora che «il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità , ancora possibile indipendentemente dal deposito del ricorso e del controricorso, non va più “notificato mediante elenco, alle altre parti”, ma deve essere effettuato “fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio” » e ai sensi dell' articolo 35, comma 6, del d.lgs. numero 149 del 2022 , modificato dall'articolo 1, comma 380, lett. a , l. 29 dicembre 2022, numero 197, tale modifica si applica «anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio». Nel caso in esame non risulta effettuato alcun deposito dell'avviso di ricevimento, né risulta avanzata alcuna istanza da parte del difensore del ricorrente, pertanto, in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione viene dichiarato dalla Corte inammissibile.

Presidente Cristiano – Relatore Vella Rilevato che 1. - con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Lagonegro ha accolto parzialmente il reclamo L. Fall., ex articolo 26, proposto dall'avvocato P.R. contro il decreto di liquidazione delle proprie competenze da parte del giudice delegato al fallimento […] s.r.l. 2. - l'avv. P. impugna il decreto con quattro motivi di ricorso per cassazione il Fallimento intimato non svolge difese. Considerato che 2.1. - il primo mezzo lamenta violazione del R.D. numero 1578 del 1933, articolo 61, ed erronea qualificazione del ruolo in cui è stata operata la liquidazione del compenso 2.2. - il secondo deduce violazione del D.M. numero 55 del 2014, articolo 5, e omessa applicazione dell' articolo 10 c.p.c. , nella determinazione del valore della causa 2.3. - il terzo denunzia violazione dell' articolo 2033 c.c. , comma 1, e mancato riconoscimento del rimborso forfetario 2.4. - il quarto deduce violazione della L. numero 247 del 2012, articolo 13, comma 10, per mancato riconoscimento del rimborso forfetario 3. - il ricorso, notificato a mezzo posta come da relata in calce, è inammissibile per mancato deposito dell'avviso di ricevimento, con conseguente superfluità dell'esame dei motivi 3.1. - secondo la tradizionale e consolidata giurisprudenza di questa Corte Cass. Sez. U., 627/2008 Cass. 18361/2018 , la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell' articolo 149 c.p.c. , o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all' articolo 140 c.p.c. , è richiesta dalla legge in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio 3.2. - di conseguenza, l'avviso non allegato al ricorso e non depositato può essere successivamente prodotto entro l'udienza di discussione ex articolo 379 c.p.c. , ma prima che abbia avuto inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero entro l'adunanza della corte in Camera di consiglio prevista dall'articolo 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti, nel rispetto dell' articolo 372 c.p.c. , comma 2 3.3. - in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex articolo 291 c.p.c. , salva la facoltà del difensore del ricorrente, presente in udienza o all'adunanza della corte in Camera di consiglio, di domandare la rimessione in termini per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiederne un duplicato all'amministrazione postale, secondo quanto stabilito dalla L. numero 890 del 1982, articolo 6, comma 1 3.4. - anche più recentemente è stato ribadito il principio per cui, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la prova dell'avvenuto perfezionamento della sua notificazione a mezzo posta deve essere data tramite la produzione dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire al ricorrente di effettuare tale deposito, in contraddizione con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall' articolo 111 Cost. , ferma la possibilità per questi di chiedere la rimessione in termini, assolvendo gli oneri sopra indicati Cass. 8641/2019 4. - il suddetto principio va confermato ma anche corretto, alla luce della recente riforma del processo civile ed in particolare dell' articolo 372 c.p.c. , comma 2, il quale prevede ora che il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità, ancora possibile indipendentemente dal deposito del ricorso e del controricorso, non va più notificato mediante elenco, alle altre parti , ma deve essere effettuato fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in Camera di consiglio 4.1. - ai sensi del D.Lgs. numero 149 del 2022, articolo 35, comma 6, modificato dalla L. 29 dicembre 2022, numero 197 , articolo 1, comma 380, lett. a , tale modifica si applica anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in Camera di consiglio 5. - nel caso in esame non risulta effettuato alcun deposito dell'avviso di ricevimento, nè risulta avanzata alcuna istanza da parte del difensore del ricorrente, sicché, in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese 6. - sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater cfr. Cass. Sez. U., numero 23535/2019 e numero 4315/2020 . P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13 , comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1 , comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, ove dovuto.