Inibire la negoziazione di un assegno post-datato può essere una misura protettiva nella composizione negoziata?

La tipicità delle misure protettive, così come la verifica della sussistenza dei presupposti per la conferma delle stesse, richiedono un attento vaglio da parte del Giudice adito dall’impresa che accede alla composizione negoziata, sì che le stesse possono essere concesse ovvero negate a seconda che siano previste dalla normativa e che rispondano alla ratio sottesa alla loro stessa concessione.

Cosi, con riferimento alla richiesta di inibire ai creditori dell'impresa la negoziazione di assegni post datati il Tribunale di Salerno si è espresso favorevolmente rigettando per altro verso richieste di inibitoria di altre iniziative esperibili dai creditori dell'impresa. La richiesta di conferma di misure protettive e cautelari Preliminarmente il Giudice del Tribunale di Salerno riteneva dirimente precisare che ai sensi dell'art. 2, lett. p e q del CCII , le misure protettive e cautelari sono funzionali a tutelare provvisoriamente la conduzione delle trattative tra impresa e creditori e non già direttamente la continuità aziendale che va preservata proprio con il progetto di risanamento da imbastire tra imprenditore e stakeholders a vario titolo interessati. Le misure protettive possono essere concesse qualora l'impresa attesti di trovarsi in una condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza art. 12, comma 1, CCII di poter perseguire con ragionevolezza il risanamento art. 12, comma 1, CCII la funzionalità delle misure rispetto al buon esito delle trattative da condursi con terzi art. 19 CCII . Ai fini di essere concesse, le misure protettive e cautelari devono essere proporzionali rispetto al pregiudizio arrecabile alle ragioni dei soggetti controinteressati i creditori idonee allo scopo perseguito , i.e. il buon esito delle trattative da condursi, tra gli altri, con alcuni dei soggetti destinatari delle suddette misure al fine ultimo di mettere in atto un piano di risanamento che non risulti manifestamente implausibile . Quanto alla plausibilità del risanamento il Giudice rilevava che andassero enucleati sia elementi estrinseci obiettivi la disponibilità a trattare del ceto creditorio che attingibile dalle misure protettive l'assenza di azioni esecutive alla data di richiesta di conferma delle citate misure che intrinseci quali la chiarezza, ragionevolezza e solidità delle assunzioni alla base della strategia di risanamento e equilibrio economico-finanziario della continuità aziendale prospettata . Secondo il Giudice cruciale al fine di vagliare la ricorrenza dei presupposti fondanti la meritevolezza della richiesta di conferma delle misure protettive era il parere dell'esperto da esaminare in occasione dell'udienza di discussione sulla istanza di conferma delle misure protettive. Il vaglio giudiziale sulle misure richieste A monte del pronunciamento reso sulle istanze di conferma delle misure il Giudice poneva a presidio l' obbligo di imprenditore debitore e creditori di agire secondo buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative strumentali alla messa in atto di un risanamento aziendale quale sancito dall' art. 4 CCII . Il richiamo del Giudice è particolarmente rilevante in quanto tra le misure protettive richieste dal debitore vi era quella di inibire ad alcuni fornitori creditori la negoziazione di assegni post datati emessi su loro richiesta a garanzia dei propri crediti. Pertanto, il richiamo del Giudice all' obbligo di condotta va anzitutto colto proprio con riferimento alla previsione dell' art. 17, comma 5, CCII , secondo cui debitore e creditori sono tenuti, se è del caso, a rivedere le pattuizioni precedentemente definite se non in un certo qual modo imposte in base al contesto nel frattempo mutato. Con riferimento alle istanze avanzate, il Giudice rigettava quelle esulanti dal perimetro della tipicità tracciato dal Legislatore nell' art. 18 CCII vale a dire inibire la proposizione di ricorsi per ingiunzioni di pagamento inibire l'intimazione di pagamento di somme inibire la presentazione di istanze di liquidazione giudiziale in quanto nessuna di esse incide effettivamente sul patrimonio del debitore né mina la possibilità di intraprendere o continuare a condurre trattative strumentali alla messa a punto del piano di risanamento aziendale. Altrettanto non confermabili per le medesime ragioni sopra esposte venivano ritenute le istanze di inibitoria di levare protesti in caso di assegni privi di provvista e di segnalare il debitore alla Centrale Rischi. Il Giudice disponeva, invece, inaudita altera parte l'inibitoria a carico dei creditori portatori di assegni post datati di negoziarne l'incasso nel breve lasso temporale decorrente tra la data di deposito dell'istanza di conferma della misura e la data di emissione del provvedimento all'esito dell'udienza escludendo un concreto pregiudizio a carico dei creditori intestatari degli assegni, ed avendo valutato, invece, che la messa all'incasso degli assegni avrebbe potuto pregiudicare il buon esito delle trattative da condursi in buona fede e secondo correttezza tra debitore e creditori e senza alcuna pressione impressa dalla sorte della negoziazione dei titoli. Conclusioni Il decreto emesso dal Tribunale di Salerno compie un attento excursus di quali misure protettive e cautelari possano essere richieste dal debitore che acceda alla composizione negoziata, sulla base di quali presupposti e con quali bilanciamenti di interessi contrapposti o in forza di quale interesse convergente tra debitore istante e creditori controinteressati possano essere confermate. Il quadro tracciato nel decreto dimostra che, seppur il perimetro di operatività delle misure protettive e cautelari sia tracciato con nettezza dal Legislatore del CCII , i confini di accoglimento o di rigetto delle istanze di conferma delle suddette misure non possono che seguire nel loro delicato spostamento le concrete esigenze cui le stesse sono sottese, vale a dire la ragionevole aspettativa di un buon esito delle trattative tra debitore e creditori ed il contemperamento dei pregiudizi che un diniego o una conferma può arrecare ad una parte piuttosto che all'altra.

Dott. Jachia Il testo integrale sarà disponibile a breve