Inibire la negoziazione di un assegno post-datato può essere una misura protettiva nella composizione negoziata?

La tipicità delle misure protettive, così come la verifica della sussistenza dei presupposti per la conferma delle stesse, richiedono un attento vaglio da parte del Giudice adito dall’impresa che accede alla composizione negoziata, sì che le stesse possono essere concesse ovvero negate a seconda che siano previste dalla normativa e che rispondano alla ratio sottesa alla loro stessa concessione.

Cosi, con riferimento alla richiesta di inibire ai creditori dell'impresa la negoziazione di assegni post datati il Tribunale di Salerno si è espresso favorevolmente rigettando per altro verso richieste di inibitoria di altre iniziative esperibili dai creditori dell'impresa. La richiesta di conferma di misure protettive e cautelari  Preliminarmente il Giudice del Tribunale di Salerno riteneva dirimente precisare che ai sensi dell'articolo 2, lett. p e q del CCII, le misure protettive e cautelari sono funzionali a tutelare provvisoriamente la conduzione delle trattative tra impresa e creditori e non già direttamente la continuità aziendale che va preservata proprio con il progetto di risanamento da imbastire tra imprenditore e stakeholders a vario titolo interessati. Le misure protettive possono essere concesse qualora l'impresa attesti di trovarsi in una “condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza” articolo 12, comma 1, CCII di poter perseguire con ragionevolezza il risanamento articolo 12, comma 1, CCII la funzionalità delle misure rispetto al buon esito delle trattative da condursi con terzi articolo 19 CCII . Ai fini di essere concesse, le misure protettive e cautelari devono essere proporzionali rispetto al pregiudizio arrecabile alle ragioni dei soggetti controinteressati i creditori idonee allo scopo perseguito, i.e. il buon esito delle trattative da condursi, tra gli altri, con alcuni dei soggetti destinatari delle suddette misure al fine ultimo di mettere in atto un piano di risanamento che non risulti “manifestamente implausibile”. Quanto alla plausibilità del risanamento il Giudice rilevava che andassero enucleati sia elementi estrinseci obiettivi la disponibilità a trattare del ceto creditorio che attingibile dalle misure protettive l'assenza di azioni esecutive alla data di richiesta di conferma delle citate misure che intrinseci quali la «chiarezza, ragionevolezza e solidità delle assunzioni alla base della strategia di risanamento e equilibrio economico-finanziario della continuità aziendale prospettata». Secondo il Giudice cruciale al fine di vagliare la ricorrenza dei presupposti fondanti la meritevolezza della richiesta di conferma delle misure protettive era il parere dell'esperto da esaminare in occasione dell'udienza di discussione sulla istanza di conferma delle misure protettive. Il vaglio giudiziale sulle misure richieste A monte del pronunciamento reso sulle istanze di conferma delle misure il Giudice poneva a presidio l'obbligo di imprenditore debitore e creditori di agire secondo buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative strumentali alla messa in atto di un risanamento aziendale quale sancito dall'articolo 4 CCII. Il richiamo del Giudice è particolarmente rilevante in quanto tra le misure protettive richieste dal debitore vi era quella di inibire ad alcuni fornitori creditori la negoziazione di assegni post datati emessi su loro richiesta a garanzia dei propri crediti. Pertanto, il richiamo del Giudice all'obbligo di condotta va anzitutto colto proprio con riferimento alla previsione dell'articolo 17, comma 5, CCII, secondo cui debitore e creditori sono tenuti, se è del caso, a rivedere le pattuizioni precedentemente definite se non in un certo qual modo imposte in base al contesto nel frattempo mutato. Con riferimento alle istanze avanzate, il Giudice rigettava quelle esulanti dal perimetro della tipicità tracciato dal Legislatore nell'articolo 18 CCII vale a dire inibire la proposizione di ricorsi per ingiunzioni di pagamento inibire l'intimazione di pagamento di somme inibire la presentazione di istanze di liquidazione giudiziale in quanto nessuna di esse incide effettivamente sul patrimonio del debitore né mina la possibilità di intraprendere o continuare a condurre trattative strumentali alla messa a punto del piano di risanamento aziendale. Altrettanto non confermabili per le medesime ragioni sopra esposte venivano ritenute le istanze di inibitoria di levare protesti in caso di assegni privi di provvista e di segnalare il debitore alla Centrale Rischi. Il Giudice disponeva, invece, inaudita altera parte l'inibitoria a carico dei creditori portatori di assegni post datati di negoziarne l'incasso nel breve lasso temporale decorrente tra la data di deposito dell'istanza di conferma della misura e la data di emissione del provvedimento all'esito dell'udienza escludendo un concreto pregiudizio a carico dei creditori intestatari degli assegni, ed avendo valutato, invece, che la messa all'incasso degli assegni avrebbe potuto pregiudicare il buon esito delle trattative da condursi in buona fede e secondo correttezza tra debitore e creditori e senza alcuna pressione impressa dalla sorte della negoziazione dei titoli. Conclusioni Il decreto emesso dal Tribunale di Salerno compie un attento excursus di quali misure protettive e cautelari possano essere richieste dal debitore che acceda alla composizione negoziata, sulla base di quali presupposti e con quali bilanciamenti di interessi contrapposti o in forza di quale interesse convergente tra debitore istante e creditori controinteressati possano essere confermate. Il quadro tracciato nel decreto dimostra che, seppur il perimetro di operatività delle misure protettive e cautelari sia tracciato con nettezza dal Legislatore del CCII, i confini di accoglimento o di rigetto delle istanze di conferma delle suddette misure non possono che seguire nel loro delicato spostamento le concrete esigenze cui le stesse sono sottese, vale a dire la ragionevole aspettativa di un buon esito delle trattative tra debitore e creditori ed il contemperamento dei pregiudizi che un diniego o una conferma può arrecare ad una parte piuttosto che all'altra.

Dott. Jachia Ragioni della decisione 1. DEI RICORSI PER M.P. E M.C. EX articolo 18 E 19 CCII 1.1 PERCORSO STRAGIUDIZIALE Va necessariamente premesso che l'odierno procedimento di volontaria giurisdizione è stato preceduto da un percorso stragiudiziale seppure brevissimo caratterizzato non solo dal deposito presso la Camera di Commercio dell'istanza della ricorrente ex articolo 12 e 17 CCII di nomina dell'esperto indipendente ai fini dell'accesso alla composizione negoziata della crisi ma anche dal deposito e dalla pubblicazione al Registro delle imprese della richiesta ex articolo 18 CCII di applicazione di misure protettive del patrimonio e di misure cautelari, corredata dall'accettazione dell'esperto. 1.2 ISTANZA DI CONFERAI A DELLE M.P. Va poi dato atto del deposito in PCT in data 06/10/2023 della domanda giudiziale di conferma delle misure protettive e quindi dell'apertura di un procedimento giudiziario che il legislatore - articolo 18 comma 7 CCII - ha disposto 1 di iscrivere nell'ambito della Volontaria Giurisdizione 2 di svolgere nelle forme previste dagli articolo 669 bis c.p.comma avanti ad un giudice monocratico c di concludere con ordinanza reclamabile. 1.3 DEFINIZIONI Appare opportuno rileggere le definizioni rese dall'articolo 2 lettera p di misure protettive - le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza - e dall'articolo 2 lettera q di misure cautelari - i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza - perché in esse vi sono spunti indispensabile per comprendere la causa concreta della tutela cautelare nella composizione negoziata della crisi. Va quindi osservato che nelle definizioni non si compie alcun riferimento alla funzionalità delle misure direttamente alla continuazione dell'impresa ma solo e soltanto alla tutela provvisoria delle trattative. Ad esempio in dottrina si pone il tema se le iniziative esecutive dei creditori possano essere inibite impedendo ai creditori di attivarsi, in via stragiudiziale, per ottenere l'adempimento, ad esempio escutendo una garanzia autonoma. 1.4 DOCUMENTAZIONE EX articolo 17 E 19 CCII. Per la rilevanza che hanno nel giudizio di conferma delle M.P. e di concessione della M.C, ex articolo 18 e 19 vanno elencati tutti i documenti che il debitore deve depositare. Infatti al momento della presentazione dell'istanza ex articolo 17 CCII l'imprenditore deve inserire all'interno della piattaforma telematica la seguente documentazione 1 i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati, presso l'Ufficio del Registro delle imprese, mentre per quanto riguarda gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, è necessario inserire le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima della presentazione dell'istanza 2 Un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo CCIAA 3 una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi 6 mesi, oltre alle iniziative industriali che l'imprenditore intende adottare 4 l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere nonché la specificazione di diritti reali e personali di garanzia 5 una dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per l'apertura di liquidazioni giudiziali o per l'accertamento dello stato di insolvenza 6 il certificato unico dei debiti tributari ex articolo 364, comma 1, del D.lgs 12 gennaio 2019, numero 14 7 la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle Entrate-Riscossione 8 il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1, del D.lgs. 12 gennaio 2019, numero 14, ovvero, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva 9 un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore a 3 mesi rispetto alla presentazione dell'istanza. Invece al momento della presentazione dell'istanza ex articolo 19 CCII l'imprenditore deve depositare in P.C.T. la seguente documentazione a i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta b una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso c l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella d un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che intende adottare e una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata f l'accettazione dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 13, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. 1.5 GIUDIZIO NON SOMMARIO In altre parole siamo di fronte ad una impresa che allega l'attestazione della propria risanabilità e deposita tanto un piano di risanamento quanto un piano finanziario quindi dovremmo essere di fronte ad una crisi “reversibile”, non dovrebbe essere riscontrabile la perdita “definitiva” della continuità. Va anche aggiunto che l'imprenditore cfr., Trib Salerno Ordinanza del 28.03.23 nel procedimento numero 520/2023 è chiamato a provare nel giudizio, non sommario e fondato su questo congruo apparato documentale, di conferma delle M.P. resistenza di tre presupposti, uno reso nell'articolo 19 comma 4 CCII e due disciplinati dall'articolo 12 CCII. Infatti ai sensi dell'articolo 12 CCII c.1 l'imprenditore deve provare di trovarsi “in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza” nonché che “risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa ”mentre ai sensi dell'articolo 19 comma 4 deve provare “la funzionalità delle misure richieste al buon esito delle trattative”. Altra lettura, meno attenta alla lettera della norma e più alla qualificazione del procedimento come cautelare, chiede che il ricorrente provi la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, declinati in funzione delle peculiari finalità del procedimento in esame. Il primo elemento sarebbe duplice, stato di crisi e/o insolvenza, e sua risanabilità ed il secondo sarebbe da riscontrare in negativo accertando che il rischio che la mancata concessione delle misure pregiudicherebbe l'andamento e il buon esito delle trattative. Pertanto, tenendo ferma la lettura che rinviene i presupposti del provvedimento di eventuale conferma nei presupposti indicati dagli articolo 12 e 19 CCII, si può rappresentare alle parti, ai fini dell'odierno provvedimento reso “inaudita altera parte”, che le M.P. ed M.C. devono rispondere ai criteri di proporzionalità e di idoneità cfr. Trib. Trento, 23 Settembre 2022 numero 3591/2022 in Ilcaso.it e quindi debbono essere proporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori e strutturalmente idonee a salvaguardare trattative effettivamente in corso, per il raggiungimento di un risanamento che non risulti, ad un esame obiettivo, manifestatamente implausibile, sulla base di elementi sintomatici, estrinseci ad esempio la dichiarata disponibilità alle trattative pervenuta da una parte di creditori ampiamente rappresentativa o l'assenza di iniziative esecutive o liquidatorie in essere da parte di creditori e intrinseci chiarezza, ragionevolezza e solidità delle assunzioni alla base della strategia di risanamento e equilibrio economico-finanziario della continuità aziendale prospettata , assumendo a tal fine un ruolo centrale il parere dell'esperto nominato, il quale deve essere sorretto da un'adeguata, completa e logica motivazione, con particolare riferimento all'effetto dell'eventuale mancata conferma o revoca delle misure protettive di turbamento del regolare corso delle trattative. In sintesi il debitore dovrebbe provare 1 che le misure sono proporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori 2 che le misure sono strutturalmente idonee a salvaguardare trattative effettivamente in corso, per il raggiungimento di un risanamento 3 che la risoluzione della crisi non risulti manifestatamente implausibile, sulla base di elementi sintomatici estrinseci - tra cui 1 la dichiarata indisponibilità alle trattative manifestata da una parte di creditori ampiamente rappresentativa 2 la presenza di iniziative esecutive 3 la presenza di ricorsi per L.G. - ed intrinseci - chiarezza, ragionevolezza e solidità della strategia di risanamento e prospettata . 1.6 dell'udienza ex articolo 19 comma 3 e comma 4 del parere dell'esperto Tanto premesso va fissata l'udienza ex articolo 19 comma 3 CCII rappresentando che, come già detto, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 CCII il parere dell'esperto indipendente da esaminare in udienza riguarda la funzionalità delle misure richieste al buon esito delle trattative. Va però aggiunto che tale locuzione normativa implica quantomeno che il parere dell'esperto verta anche a sulla sussistenza di una struttura organizzativa, amministrativa e contabile adeguata in capo all'impresa ricorrente ex articolo 2086 c.c. b sul deposito di tutta la documentazione prescritta c sul merito della documentazione in atti ed in particolare d sull'esistenza di trattative tra il debitore ed i creditori e sulla funzionalità delle M.P. richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e quindi la congruità dei documenti depositati ed in particolare del piano di risanamento e dell'attestazione dell'imprenditore di risanabilità dell'impresa f sull'incidenza delle M.P. su diritti dei terzi. In questo caso tuttavia reperto deve esaminare anche con attenzione gli attuali rapporti tra il debitore ed i creditori destinatari dell'istanza cautelare specifica. Autorevole dottrina precisa che nel parere l'esperto dovrebbe riferire in ordine a agli esiti del test pratico b alla risanabilità dell'impresa c all'esistenza di concrete trattative descrivendone la fase d alla strumentalità delle misure protettive e cautelari attivate rispetto al buon esito delle trattative d al contemperamento dei contrapposti interessi in modo che le misure non risultino sproporzionate rispetto al pregiudizio in concreto arrecato ai creditori. 2. DELLA DOMANDA 2.1 PRIMI RISCONTRI Va riscontrata, allo stato e salvo ogni miglior approfondimento, la competenza dell'intestato Tribunale ex articolo 27 CCII in ragione della collocazione della sede legale della parte istante nel circondario di Salerno. Parimenti emerge che il ricorso è stato depositato in PCT nel termine, previsto dall'articolo 19 comma 1 CCII, del giorno successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza ex articolo 18 CCII corredata dall'accettazione dell'esperto. Vanno, nei limiti della loro rilevanza nell'ambito del provvedimento reso inaudita altera parte, riscontrate a la qualità di imprenditore commerciale non piccolo del ricorrente b il suo non essere soggetto a procedure concorsuali c il suo non aver avviato altra procedura di composizione negoziata della crisi conclusasi con archiviazione da meno di un anno. 2.2 BUONA FEDE DOPO L'EMISSIONE DI ASSEGNI POSTDATATI Pare veramente il caso di rammentare alle parti di questo processo la rubrica “Doveri delle parti” dell'articolo 4 CCII nonché il relativo testo ove si legge anche che “nella composizione negoziata, nel corso delle trattative debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza” perché il debitore rappresenta nel ricorso di avere “emesso, dietro imposizione dei fornitori, assegni bancari postdatati a garanzia dei pagamenti nei confronti dei fornitori/creditori alle scadenze concordate e secondo la data posticipata indicata sul titolo bancario”. In altre parole la buona fede in questo processo va declinata innanzitutto rammentando che ai sensi dell'articolo 17 comma 5 CCII le parti sono tenute a collaborare tra loro per rideterminare il contenuto del contratto o adeguare le prestazioni alle mutate condizioni. Questo precetto appare assumere significato nella concreta vicenda in quanto è ben nota la tematica della sequestrabilità nel processo civile dell'assegno bancario consegnato a garanzia di un debito, qui posta invece dal ricorrente nell'ambito della tutela ex articolo 18 e 19 CCII dell'appena instaurata sua composizione negoziata della crisi. 2.3 DELLA DOCUMENTAZIONE IN ATTI Va ora precisato che si ritiene che sia stata depositata la documentazione sufficiente per la disamina dell'istanza inaudita altera parte avendo il ricorrente depositato 2 Visura Camerale storica 3 Dichiarazioni redditi e iva 2023, 4 Dichiarazioni redditi e iva 2022 5 Dichiarazioni redditi e iva 2021 6 Elenco dei creditori con indicazione dei primi dieci per ammontare 7 Relazione ex articolo 17 CCII contenente il piano di risanamento, il piano finanziario per i successivi sei mesi e il prospetto delle iniziative e la situazione economico, patrimoniale, finanziaria aggiornata 8 Situazione patrimoniale/finanziaria aggiornata 9 Dichiarazione di sussistenza dei presupposti di risanamento 10 Visura storica Centrale Rischi 11 Visura protesti 12 Visura CAI 13 Accettazione dell'Esperto Indipendente 14 Istanza di applicazione delle misure protettive 15 Atto di nomina esperto 16 Email prova di titoli a garanzia omissis Valuterà quindi l'esperto nel parere la completezza ex articolo 19 comma 2 CCII del corredo documentale. 2.4 DELLA RICHIESTA DI FISSAZIONE DELL'UDIENZZA Il ricorrente chiede in tutti i casi di fissare l'udienza di comparizione delle parti per confermare e/o adottare le misure protettive e le misure cautelari per un periodo di 120 giorni o nel differente periodo ritenuto idoneo dal Giudice. Sul punto si provvede in dispositivo direttamente essendovi con ogni evidenza tutti i presupposti perla mera fissazione dell'udienza. 2.5 LE RICHIESTE ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE Tutto quanto fin qui premesso consente di esaminare le richieste del ricorrente che chiede in via principale di qualificare tutte le misure richieste quali misure protettive immediatamente efficaci dall'iscrizione dell'istanza nel Registro delle Imprese. Pertanto chiede di dichiarare espressamente, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, tutte le misure protettive richieste immediatamente operative. In particolare chiede di dichiarare immediatamente operative le M.P. di 1 inibire la proposizione di ricorsi per ingiunzione di pagamento 2 inibire la intimazione di pagamento di somme 3 inibire la proposizione di istanze di liquidazione giudiziale e di altri strumenti di regolazione della crisi da parte dei creditori 4 inibire la possibilità di iniziare e proseguire azioni esecutive o cautelari in danno della ricorrente 5 inibire la possibilità di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o di provocarne il recesso o la risoluzione, o di anticiparne la loro scadenza o di modificarli in danno dell'impresa proponente per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto 6 inibire e disporre il divieto ai creditori muniti di assegni bancari di procedere alla negoziazione dei titoli bancari e segnatamente ai seguenti creditori - p.iva - pec - p.iva - pec - p.iva - pec - p.iva - pec - p.iva - pec - p.iva - pec - p.iva - pec - p.iva - pec - p.iva - pec 7 disporre il sequestro giudiziario di tutti gli assegni bancari in possesso dei creditori elencati 8 inibire il potere di richiedere o levare protesti in caso di assegni privi di provvista 9 disporre il divieto erga omnes di procedere a segnalazioni pregiudizievoli all'interno di banche dati ai danni del ricorrente e le iscrizioni negative del nominativo del ricorrente all'interno della Centrale di Allarme Interbancaria e Centrale rischi. Inoltre si richiede di disporre in via subordinata sempre inaudita altera parte le seguenti misure protettive atipiche o cautelari a inibire e disporre il divieto ai creditori muniti di assegni bancari di procedere alla negoziazione dei titoli bancari e segnatamente ai creditori precedentemente elencati b disporre il sequestro giudiziario di tutti gli assegni bancari in possesso dei creditori elencati c inibire il potere di richiedere o levare protesti in caso di assegni privi di provvista d disporre il divieto erga omnes di procedere a segnalazioni pregiudizievoli all'interno di banche dati ai danni del ricorrente e le iscrizioni negative del nominativo del ricorrente all'interno della Centrale di Allarme Interbancaria e Centrale rischi 2.6 CONCLUSIONI In merito alla richiesta principale va ricordato che le M.P. tipiche sono un numero chiuso perché gli effetti legali dell'istanza ex articolo 19 sono quelli disciplinati dai commi 1,4 e 5 dell'articolo 18 CCII. Infatti nell'articolo 18 CCII si dispone che dal giorno della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese i creditori non possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari e non possono rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o di provocarne il recesso o la risoluzione, o di anticiparne la loro scadenza o di modificarli in danno dell'impresa proponente per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto. Va però rammentato che il legislatore ha reso una norma utile a comprendere come vada regolato il periodo tra il deposito della domanda ex articolo 19 CCII e la conferma delle M.P. nell'ultimo paragrafo dell'articolo 18 C.5 si attribuisce ai creditori la facoltà di sospendere l'adempimento dei contratti pendenti il periodo tra il deposito della domanda ex articolo 19 CCII e la conferma delle M.P Da qui il rigetto della richiesta di disporre inaudita altera parte l'esecuzione del comma 5 dell'articolo 18 CCII. Tuttavia possono a iniziare e proseguire i giudizi di accertamento b mettere in mora il debitore c iniziare ricorsi per liquidazione giudiziale essendo preclusa sola la relativa sentenza d incassare i pagamenti perché per legge articolo 18 c, 1 ultima riga “non sono inibiti pagamenti”. Pertanto vanno rigettate le istanze di inaudita altera parte inibire la proposizione di ricorsi per ingiunzione di pagamento inibire la intimazione di pagamento di somme inibire la proposizione di istanze di liquidazione giudiziale da parte dei creditori perché si tratta di atti che i creditori possono compiere senza incidere direttamente sul patrimonio del debitore. Vi è ora da chiedere alle parti se in questa frazione di tempo fino all'emissione del provvedimento di eventuale conferma delle M.P. siano comportamenti in buona fede quelli di richiedere o levare protesti in caso di assegni privi di provvista e quelli di procedere a segnalazioni pregiudizievoli all'interno di banche dati ai danni del ricorrente e iscrizioni negative del nominativo del ricorrente all'interno della Centrale di Allarme Interbancaria e Centrale rischi. Certo è che non sembra che si possano imporre inaudita altera parte le suddette condotte in quanto si tratta di misure del tutto atipiche che non impediscono direttamente le trattative in quanto non incidono sul patrimonio del ricorrente. Del tutto generica e quindi non accoglibile inaudita altera parte è la richiesta di disporre il sequestro giudiziario di tutti gli assegni bancari in possesso dei creditori elencati. 2.7 DIVIETO PROVVISORIO DI NEGOZIAZIONE Residua la richiesta di maggiore pregnanza, quella di emettere un provvedimento cautelare volto a vietare la negoziazione dei titoli bancari postdatati ai seguenti creditori - p.iva - pec - p.iva - pec - p.iva - pec - p.iva - pec - p.iva - pec - p.iva - pec - p.iva - pec - p.iva - pec - p.iva - pec All'uopo va rammentata la ontologica differenza tra la condotta dell'imprenditore che ha emesso olim gli assegni post-datati e la condotta da attribuire all'impresa che oggi chiede di accedere alla composizione negoziata della crisi perché in crisi risanabile proponendo un piano di pagamento entro 12 mesi integrale e quindi proponendo una mera riscadenziazione dei pagamenti ai fornitori. Sul punto l'imprenditore nei limiti di una valutazione inaudita altera parte fornisce un indizio di prova sufficiente per ritenere non solo che la ricorrente non possa procedere al pagamento dei crediti portati da titoli postdatati di ottobre e via via dei mesi successivi ma anche che la messa all'incasso degli assegni post-datati possa pregiudicare le trattative che iniziano adesso in buona fede tra le parti. Del resto un divieto provvisorio della durata di circa 10 giorni difficilmente pregiudica i creditori in maniera irreversibile i quali potranno spiegare in udienza anche le ragioni dell'eventuale possesso di assegni con data successiva al 28 settembre 2023 oltre ad ogni altro elemento utile a comprendere se la conferma del divieto sia o meno funzionale allo svolgimento delle trattative. Per contro è evidente che la trattativa si fonda solo e soltanto sulla proposta di un piano differente di adempimento dei crediti dei fornitori e che su questo punto entro 10 giorni vi sarà il parere dell'esperto indipendente oltre che, auspicabilmente, conclusioni delle parti conformi al dovere di buona fede in una trattativa del tutto stragiudiziale. P.Q.M. 1 AVVERTE i terzi controinteressati ed i creditori che il procedimento è volto alla conferma, revoca o modifica delle misure protettive nonché all'adozione di provvedimenti cautelari che potrebbero incidere sui loro diritti 2 FISSA l'udienza mista in parte telematica scritta ed in parte in presenza perii giorno 19/10/2023 alle ore 09 30 3 DISPONE la sola presenza necessaria in udienza della difesa del ricorrente 4 PRECISA che l'udienza che si svolgerà nell'aula 608, sesto piano palazzina b, cittadella giudiziaria del tribunale di Salerno in via Dalmazia numero 1 5 DISPONE che l'esperto indipendente depositi in PCT entro 4 giorni anteriori all'udienza il proprio parere ex articolo 19 c.4 CCII. 6 DISPONE che il debitore depositi in PCT entro 4 giorni anteriori all'udienza una propria memoria con le definitive istanze con facoltà di depositare una replica alle altre memorie fino al giorno dell'udienza 7 INVITA ciascuno dei terzi controinteressati e dei creditori a depositare entro due giorni anteriori all'udienza una memoria scritta se del caso corredata di documenti 8 AUTORIZZA ciascuno dei terzi controinteressati e dei creditori IN DEROGA a rassegnare le proprie conclusione nella memoria scritta ed a rinunciare alla presenza in udienza 9 AUTORIZZA tutte le parti alla disamina degli atti in PCT 10 ORDINA a parte ricorrente di notificare a mezzo PEC o in subordine a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento il ricorso unitamente al presente decreto immediatamente e comunque entro 7 gg prima dell'udienza all'esperto e personalmente a tutti i creditori e/o ai soggetti controinteressati che vantino diritti incisi dalle misure protettive o dai provvedimenti cautelari da confermare o assumere oltre ai primi dieci creditori 11 ORDINA di notificare anche a 1. - p.iva - pec 2. - p.iva - pec 3. - p.iva - pec 4. - p.iva - pec 5. - p.iva - pec 6. - p.iva - pec 7. - p.iva - pec 8. - p.iva - pec 9. - p.iva - pec 10. - p.iva - pec 12 ORDINA a parte ricorrente per ogni singola notifica ad ogni singola controparte di depositare una nota denominata “deposito notifica a omissis ” con specifica ed analitica descrizione delle modalità, dell'esito e della data di avvenuta notifica e con allegazione dei file di accettazione e consegna 13 RIGETTA la richiesta di inibire con decreto emesso “inaudita altera parte” 1 la proposizione di ricorsi per ingiunzione di pagamento 2 la intimazione di pagamento di somme 3 la proposizione di istanze di liquidazione giudiziale e di altri strumenti di regolazione della crisi da parte dei creditori 14 PRECISA che ai sensi dell'articolo 18 comma 1 fino al provvedimento di conferma è inibita la possibilità di iniziare e proseguire azioni esecutive o cautelari in danno della ricorrente 15 PRECISA dapprima che ai sensi dell'articolo 18 comma 5 è inibita la possibilità di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o di provocarne il recesso o la risoluzione, o di anticiparne la loro scadenza o di modificarli in danno dell'impresa proponente per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto 16 PRECISA poi che ai sensi dell'articolo 18 comma 5 ultimo paragrafo i creditori la hanno facoltà di sospendere l'adempimento dei contratti pendenti il periodo tra il deposito della domanda ex art 19 CCII e la conferma delle M.P. 17 RIGETTA l'istanza di inibire con decreto emesso “inaudita altera parte”, a il richiedere o levare protesti in caso di assegni privi di provvista b il procedere a segnalazioni pregiudizievoli all'interno di banche dati ai danni del ricorrente e iscrizioni negative del nominativo del ricorrente all'interno della Centrale di Allarme Interbancaria e Centrale rischi 18 RIGETTA la richiesta di disporre con decreto emesso “inaudita altera parte” il sequestro giudiziario di tutti gli assegni bancari in possesso dei creditori sopra elencati 19 VIETA fino all'emissione del provvedimento ex articolo 18 e 19 CCII la negoziazione dei titoli bancari con data successiva al 28.09.2023 ai seguenti creditori - p.iva - pec - p.iva - pec - p.iva - pec - p.iva - pec - p.iva - pec - p.iva - pec - p.iva - pec - p.iva - pec - p.iva - pec - p.iva - pec 20 ORDINA alla cancelleria di comunicare il provvedimento a parte ricorrente, al Pubblico Ministero ex articolo 12 comma 3 CCII ed alla Camera di Commercio di Salerno Salerno il 10/10/2023. Il Giudice Giorgio Jachia