Conflitto di interessi tra genitori divorziati e nomina di curatore speciale

In tema di nomina di un curatore speciale nell’interesse del minore, la Corte d’Appello di Brescia ha affrontato la questione dell’applicabilità delle norme di cui alla Riforma Cartabia.

Il caso I genitori di un minore divorziavano trovandosi discordi sul luogo di permanenza del figlio, considerando che padre e madre si erano trovati a vivere, anche per questioni lavorative, in città diverse. Nel proprio ricorso il padre chiedeva preliminarmente la nomina di un curatore speciale nell'interesse del figlio e la sua audizione in via principale, la modifica delle condizioni di divorzio, disponendo il trasferimento del figlio presso la propria residenza disciplinando i tempi di permanenza dello stesso presso la madre e disponendo per lui un assegno di mantenimento oltre alle spese straordinarie. Il Tribunale, sentito il minore, rigettava il ricorso, modificava la regolamentazione dei tempi di frequentazione tra il padre e il figlio disponendo un aumento della permanenza del minore presso il padre nel periodo estivo, revocava la condanna. La Corte di Appello dell'Aquila aveva, infatti, altresì, previsto in capo al padre il versamento di un assegno di mantenimento per il figlio pari a euro 400,00. Il Tribunale stabiliva inoltre che non deve neanche essere mutato il regime di mantenimento, non essendo intervenute modifiche rispetto alla situazione vagliata dalla Corte di Appello di Pescara . Il padre proponeva reclamo contro il predetto decreto chiedendo di nominare il curatore speciale in favore del figlio e di dichiarare la nullità del decreto reclamato per omessa comunicazione del ricorso al PM e per omessa nomina del curatore speciale chiedeva in via principale di disporre l'immediata collocazione del figlio presso la propria abitazione. Procura rilasciata dal minore A settembre 2023 il minore rilasciava procura a un avvocato , che successivamente depositava una comparsa di intervento volontario ai sensi dell' articolo 105 e 404 c.p.c. affinché intervenisse per suo nome e conto nella procedura […] quale curatore speciale . Costui chiedeva la legittimazione dell'intervento , la conferma come difensore in qualità di curatore speciale nominato direttamente dal minore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 473 bis 8 lett. d . Chiedeva infine di disporre l'ascolto del minore e nel merito l'annullamento del provvedimento impugnato. In udienza le parti affrontavano la questione della validità o meno della procura e della ammissibilità della comparsa di intervento il difensore della madre chiedeva la dichiarazione di nullità della procura e la inammissibilità dell'atto, stigmatizzando altresì tale comportamento […] ritenendo che il padre possa aver influenzato il figlio, dato anche il periodo e il luogo in cui il minore avrebbe preso contatti con il difensore . La Riforma Cartabia può applicarsi al caso concreto? Al caso in esame non si applicano le norme di cui al D.Lgs. 10.10.22 n. 149 c.d. Riforma Cartabia , che si applica ai procedimenti instaurati in primo grado successivamente al 28.2.2023. Peraltro, considerate anche le norme relative alla nomina di curatore speciale, viceversa in vigore, non vi è dubbio che la procura conferita dal minore all'Avvocato sia nulla in quanto conferita da soggetto giuridicamente incapace di agire in giudizio . La capacità di agire si acquista al compimento del diciottesimo anno di età. Come sottolinea la Corte d'Appello Cosa del tutto diversa è che il minore sia portatore di diritti certamente in espansione né sono calzanti le argomentazioni spiegate sul punto dal difensore per giustificare e legittimare il suo atto di intervento, tesi cui hanno aderito i difensori del reclamante. Il minore è rappresentato processualmente da entrambi i genitori e, in caso di conflitto di interessi, o se lo richiede il minore, quest'ultimo può essere rappresentato da un curatore speciale la cui nomina spetta al giudice , per espressa previsione di legge. Ne consegue che è inammissibile la comparsa di intervento . Riguardo i profili deontologici , la stessa Corte d'Appello, nell'ordinanza in questione sottolinea che Non sembra fuori luogo richiamare anche l'articolo 56 del codice deontologico forense e va pertanto stigmatizzato il comportamento del legale che ha proceduto all'ascolto del minore presso il suo studio, tanto più senza previa autorizzazione di entrambi i genitori . La Corte d'Appello di Brescia rinvia la causa apparendo necessaria la nomina di un curatore speciale per il minore, che lo rappresenti e assista in giudizio, sia in quanto sembra evidente un conflitto di interessi tra genitori e minore, sia in quanto il ragazzo ha comunque espresso una volontà in tal senso. Per comprendere meglio le novità introdotte dalle ultime importanti riforme in tema di processo civile, processo penale, crisi d'impresa e contratti pubblici scopri IUS Guida alle riforme .

Presidente Castelli – Relatore Domanico Premesso che 1. Con ricorso ex articolo 9 L. n. 898/1970 depositato presso il Tribunale di Mantova in data 10.10.2022, B - premesso che dal matrimonio contratto con D era nato, in data […] 2009, L che, nel corso del giudizio di divorzio instaurato presso il Tribunale di Pescara, la madre, collocataria del figlio, era stata autorizzata a trasferirsi a Mantova dove la stessa avrebbe iniziato la propria attività lavorativa come insegnante di sostegno e che detto collocamento era stato confermato dalla Corte di Appello di L'Aquila con sentenza depositata in data 2.2.2022 - chiedeva, in via preliminare, la nomina di un curatore speciale nell'interesse del figlio e l'audizione del minore in via principale, la modifica delle condizioni di divorzio, disponendo il trasferimento di L presso la propria residenza sita in […] PE , disciplinando i tempi di permanenza del figlio presso la madre e disponendo a carico della signora D un assegno di mantenimento in favore di L, oltre al 50% delle spese straordinarie in via subordinata, nell'ipotesi in cui la madre avesse deciso di tornare in Abruzzo, prevedere uguali tempi di permanenza di L presso la residenza di ciascun genitore e il suo mantenimento diretto, oltre al 50% delle spese straordinarie in via urgente, chiedeva assumersi ogni provvedimento utile a consentire al minore di frequentare la classe terza della scuola secondaria di primo grado a Pescara, disponendo, in alternativa, che L potesse trascorrere un fine settimana al mese in Abruzzo, almeno 10 giorni durante le vacanze natalizie e tutte le vacanze pasquali, oltre ai ponti e alle festività scolastiche e disponendo il mantenimento diretto del figlio da parte di ciascun genitore o la rideterminazione dell'assegno di mantenimento posto a suo carico in un importo non superiore a euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. In via istruttoria, chiedeva ordinarsi alla signora D la produzione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi e le buste paga relative agli ultimi 12 mesi, oltre ai documenti bancari attestanti la giacenza media dei conti correnti, agli investimenti degli ultimi tre anni e ai documenti relativi alle polizze assicurative e previdenziali alla stessa intestati. Con compensazione delle spese di lite. Il signor B deduceva che L aveva più volte espresso il proprio disagio nello stare a Mantova, preferendo vivere in Abruzzo dove risiedevano, oltre al padre, i parenti e gli amici. Deduceva, altresì, di lavorare in proprio come odontotecnico e di poter organizzare il proprio lavoro come meglio desiderava per potersi occupare del figlio, oltre al fatto che poteva fare affidamento sui parenti che vivevano a Pescara e sui nonni materni vivevano a […] PE . Viceversa, a […] MN L trascorreva molte ore da solo in casa, essendo la madre spesso impegnata a scuola come insegnante di sostegno. Deduceva, inoltre, che per poter incontrare il figlio doveva percorrere circa 1000 km tra andata e ritorno, spendendo, tra benzina e autostrada, circa euro 600,00 al mese. Deduceva, infine, così come accertato dalla Guardia di Finanza su indicazione del Tribunale di Pescara, di percepire circa euro 1.200,00 mensili, a differenza della signora D. che, nonostante non avesse depositato alcuna dichiarazione dei redditi, presumeva percepisse una retribuzione mensile pari a circa euro 1.500,00, oltre agli assegni familiari. 2. Il Tribunale di Mantova, sentito il minore il 6.4.2023, con decreto emesso in data 5.5.2023, ha rigettato il ricorso, ha modificato la regolamentazione dei tempi di frequentazione tra il padre e il figlio disponendo un aumento della permanenza di L presso il padre nel periodo estivo, ha revocato la condanna. La Corte di Appello di L'Aquila aveva, infatti, altresì, previsto in capo al signor B. il versamento di un assegno di mantenimento per il figlio pari a euro 400,00. dei genitori ai sensi dell'articolo 709ter come da decreto del 27.1.2023 e ha compensato tra le parti la spese di lite. Il Tribunale di Mantova ha osservato come la collocazione di L non possa essere modificata, in quanto il signor B non può prendersi cura del figlio così come la signora D. Deve, tuttavia, essere aumentata la permanenza di L presso la residenza paterna nel periodo estivo e, nel corso dell'anno, in occasione dei ponti e delle vacanze scolastiche. Non deve neanche essere mutato il regime di mantenimento, non essendo intervenute modifiche rispetto alla situazione vagliata dalla Corte di Appello di Pescara. 3. B ha proposto reclamo avverso il predetto decreto e ha chiesto, in via preliminare, di nominare il curatore speciale in favore del figlio e di dichiarare la nullità del decreto reclamato per omessa comunicazione del ricorso al PM e per omessa nomina del curatore speciale in via principale, disporre l'immediata collocazione del figlio presso l'abitazione paterna, con previsione di ampi tempi di permanenza del figlio presso la madre e di un assegno di mantenimento a carico della D, oltre al 50% delle spese straordinarie in via subordinata, nell'ipotesi in cui la D avesse deciso di tornare in Abruzzo, prevedere uguali tempi di permanenza di L presso la residenza di ciascun genitore e il suo mantenimento diretto, oltre al 50% delle spese straordinarie. Spese di lite compensate. 4. In data 30.8.2023 si è costituita in giudizio D che ha chiesto il rigetto del reclamo, con condanna del reclamante alla refusione delle spese di causa. 5. Risulta che in data 6.9.2023 il minore L abbia rilasciato procura all'Avv. I, del Foro di Pescara, che ha richiesto la visibilità degli atti successivamente, in data 11.9.2023, l'Avv. I ha depositato una comparsa di intervento volontario ai sensi dell'articolo 105 e 404 cpc ove, premesso che il 17.8.2023 il minore si era a lui rivolto affinché intervenisse per suo nome e conto nella procedura in epigrafe quale curatore speciale nominato dal minore e che si era svolto un incontro con il minore presso il suo studio in audizione protetta, con la preventiva autorizzazione dell'esercente la potestà genitoriale nel corso del quale il minore forniva un sufficiente quadro ai fini delle valutazioni afferenti alle richieste del giovane , ha concluso nei seguenti termini in via preliminare 1 affermare la legittimità del presente intervento e dunque ammetterlo 2 confermare il sottoscritto difensore quale Curatore Speciale nominato direttamente dal Minore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 473 bis 8 lett. D o subordinatamente nominare un Curatore Speciale del minore 3 disporre l'ascolto del minore sulle circostanze così come emergenti dagli atti Nel merito - porre nel nulla il provvedimento impugnato e tenendo conto della volontà del minore, disporre il collocamento di questi presso il padre per le ragioni spiegate prevedendo ampie condizioni di frequentazione madre/figlio. In via istruttoria si produce 1 mail di B L 2 verbale consegna e ascolto minore 3 temi scolastici minore . 6. In data 10.9.2023 parte reclamante ha effettuato deposito telematico di documentazione e in udienza ha chiesto la ammissione della produzione documentale e la controparte ha chiesto un termine per esaminarla e poter controdedurre in merito. 7. All'udienza del 12.9.2023, su sollecitazione della Corte, le parti hanno preliminarmente affrontato la questione della validità o meno della procura e della ammissibilità della comparsa di intervento il difensore di parte D ha chiesto sia dichiarata la nullità della procura e la inammissibilità dell'atto, stigmatizzando altresì tale comportamento, avvenuto senza che la madre ne fosse a conoscenza, e ritenendo che il padre possa aver influenzato il figlio, dato anche il periodo e il luogo in cui il minore avrebbe preso contatti con il difensore ha poi chiesto un termine per poter dedurre in merito alla documentazione prodotta da controparte. Viceversa, i difensori del reclamante ritengono legittimo l'intervento in causa del difensore del minore. La Corte si è quindi riservata la decisione. Ritenuto che 8. Deve essere premesso che al caso in esame non si applicano le norme di cui al D.Lgs. 10.10.22 n. 149 c.d. Riforma Cartabia , che si applica ai procedimenti instaurati in primo grado successivamente al 28.2.2023. Peraltro, considerate anche le norme relative alla nomina di curatore speciale, viceversa in vigore, non vi è dubbio che la procura conferita dal minore all'Avv. I del Foro di Pescara sia nulla in quanto conferita da soggetto giuridicamente incapace di agire in giudizio. È noto che mentre la capacità giuridica si acquista al momento della nascita, la capacità di agire si acquista al compimento del diciottesimo anno di età cosa del tutto diversa è che il minore sia portatore di diritti certamente in espansione né sono calzanti le argomentazioni spiegate sul punto dal difensore per giustificare e legittimare il suo atto di intervento, tesi cui hanno aderito i difensori del reclamante. Il minore è rappresentato processualmente da entrambi i genitori e, in caso di conflitto di interessi, o se lo richiede il minore, quest'ultimo può essere rappresentato da un curatore speciale la cui nomina spetta al giudice, per espressa previsione di legge. Ne consegue che è inammissibile la comparsa di intervento. Non sembra fuori luogo richiamare anche l'articolo 56 del codice deontologico forense e va pertanto stigmatizzato il comportamento del legale che ha proceduto all'ascolto del minore presso il suo studio, tanto più senza previa autorizzazione di entrambi i genitori. 9. Parte reclamata ha diritto a un termine per controdedurre in relazione alla documentazione depositata da controparte in via telematica due giorni prima dell'udienza. La causa va comunque rinviata in quanto appare necessaria la nomina di un curatore speciale al minore, che lo rappresenti e assista in giudizio, sia in quanto appare evidente un conflitto di interessi tra genitori e minore sia in quanto il ragazzo ha comunque espresso una volontà in tal senso. Del pari si ritiene necessario procedere nuovamente a un ascolto diretto del minore, successivamente al deposito, da parte il curatore speciale, di memoria, curatore che si autorizza, in ogni caso, a incontrare il minore e ad essere presente all'ascolto. P.Q.M. La Corte Dichiara nulla la procura rilasciata dal minore L B all'Avv. I del Foro di Pescara e inammissibile la comparsa di intervento Assegna temine a parte reclamata fino al 15.10.2023 per deposito di breve memoria di osservazioni in relazione alla documentazione prodotta da controparte Nomina l'Avv. S del Foro di Brescia curatore speciale del minore, con termine fino al 15.11.2023 per deposito di memoria Delega il Consigliere Maria Grazia Domanico all'ascolto del minore che si svolgerà il giorno 19.12.2023 ore 15 alla presenza del solo curatore speciale presso la biblioteca di questa Corte, settimo piano Rinvia la causa all'udienza del 9.1.2024 ore 12, disponendo la comparizione personale delle parti.