I passeggeri hanno diritto al risarcimento anche se non si sono presentati all’accettazione

Con la pronuncia C-238/22 depositata il 26 ottobre 2023, la CGUE precisa che in caso di negato imbarco comunicato in anticipo, la compensazione pecuniaria è dovuta anche se il passeggero non si è presentato all'accettazione. Quando infatti il vettore aereo ha informato in anticipo che non lo farà imbarcare su un volo per cui il passeggero dispone di una prenotazione confermata, l'obbligo di presentarsi all’accettazione è una inutile formalità.

Una passeggera contattava una compagnia aerea non riuscendo ad effettuare il check-in sul volo da Francoforte sul Meno a Madrid, che aveva prenotato per il giorno successivo la compagnia aerea la informava di averla trasferita, senza avvertirla, su un volo effettuato il giorno precedente e anche le comunicava che la sua prenotazione per il volo di ritorno, che doveva essere effettuato più di due settimane dopo, era stata bloccata, non avendo preso il volo di andata. La passeggera chiedeva allora alla compagnia aerea una compensazione pecuniaria forfettaria di 250 euro per il negato imbarco sul volo di ritorno. Il giudice tedesco adito dalla passeggera chiedeva alla Corte di giustizia se tale compensazione pecuniaria presupponesse, ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei 1, che il passeggero si fosse presentato all'accettazione nonostante il fatto che la compagnia aerea l'avesse informato in anticipo che non avrebbe potuto imbarcarsi . Chiedeva poi se la compagnia potesse, come previsto per le cancellazioni del volo, sottrarsi all'obbligo di compensazione pecuniaria nel caso informasse il passeggero del negato imbarco con sufficiente anticipo, vale a dire almeno due settimane prima del previsto orario di partenza del volo . In sentenza la Corte constata che in caso di negato imbarco comunicato anticipatamente, la compensazione pecuniaria per negato imbarco è dovuta anche se il passeggero coinvolto non si è presentato all'accettazione. Infatti, quando il vettore aereo ha informato in anticipo il passeggero non consenziente che rifiuterà di farlo imbarcare su un volo per il quale tale passeggero ha una prenotazione confermata, l'obbligo di presentarsi all’accettazione sarebbe un’inutile formalità. La Corte statuisce inoltre che il diritto alla compensazione pecuniaria si applica anche se il passeggero è stato informato del negato imbarco almeno due settimane prima del previsto orario di partenza del volo . Non vi è motivo, infatti, sottolinea sempre la Corte di Giustizia, di applicare al negato imbarco la regola, prevista unicamente per le cancellazioni del volo, secondo la quale i vettori aerei sono esonerati dal loro obbligo di versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri qualora li informino della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto.

Causa C-238/22.