Informazioni provvisorie: confisca c.d. allargata e traduzione di un’ordinanza in lingua nota all’imputato

Queste le tematiche al centro delle ultime informazioni provvisorie penali confisca c.d. allargata o sequestro finalizzato a tale tipo di confisca e divieto, per il soggetto destinatario del provvedimento, di giustificare la legittima provenienza dei beni e mancata traduzione in lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana, dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale.

Informazione provvisoria n. 14/2023 Se per il soggetto destinatario di un provvedimento di confisca c.d. allargata o di sequestro finalizzato a tale tipo di confisca il divieto - già stabilito dall'art. 12- sexies , comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come sostituito dall'art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161 e oggi previsto dall'art. 240- bis , comma 1, c.p. - di giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, valga anche per i cespiti acquistati prima del 19/11/2017, ossia prima del giorno di entrata in vigore dell'art. 31 l. n. 161/2017. Decisione. Affermativa fatta eccezione per i beni oggetto della confisca o del sequestro ad essa finalizzato acquistati con entrate di denaro ricomprese nel lasso temporale tra il 29 maggio 2014, data della pronuncia delle Sezioni Unite n. 33451/2014 rie. Repaci, e il 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della legge n. 161/2017. Informazione provvisoria n. 15/2023 Se la mancata traduzione, entro un termine congruo, in lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana, dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale determini la nullità di detto provvedimento ovvero la perdita di efficacia della misura oppure comporti solo il differimento del termine per proporre impugnazione. Decisione. L'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 c.p.p. Ove non sia già emerso che l'indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine la mancata traduzione determina la nullità dell'ordinanza e della sequenza procedimentale che da essa trae origine, ai sensi dell'art. 178 lett. e c.p.p. Fonte ius.giuffrefl.it/PENALE

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