La modifica del regime degli acquisti di beni donativi e delle successioni nella bozza di legge di bilancio 2024

Negli scorsi giorni è stata diffusa la prima Bozza della legge di Bilancio 2024 approvata il giorno 16 dal Consiglio dei Ministri. Di grande interesse è la previsione in materia di circolazione dei beni di provenienza donativa e in materia di azione di riduzione.

La proposta normativa fa seguito ad annose istanze di rimuovere alcuni ostacoli alla circolazione dei beni donati , sottoposti alla spada di Damocle” dell'azione di riduzione. Quali sono le questioni sottese? Quali i diritti e il fondamento della tutela degli eredi legittimari? Si va sempre più verso il diritto ad una incerta liquidazione in denaro della quota di legittima? Il tema della circolazione dei beni di provenienza donativa e della tutela dei legittimari ha sempre animato la discussione in ambito successorio, per una semplice ragione il bene donato soggiaceva alla spada di Damocle” che, apertasi la successione del donante, gli eredi legittimari agissero in riduzione. Dunque, acquistare un bene donato era rischioso e poco ambito, con conseguente blocco di fatto della circolazione di questi beni. La prima Bozza della legge di Bilancio 2024, approvata il giorno 16 dal Consiglio dei Ministri, ha modificato sostanzialmente le norme in tema di successione. Di grande interesse è la previsione in materia di circolazione dei beni di provenienza donativa e in materia di azione di riduzione se approvata, la modifica normativa alle norme del Codice Civile esclude la possibilità di esperire l'azione di riduzione. Il precedente regime e l'intervento legislativo del 2005 Come noto, a mente degli artt. 553 e ss. cod. civ. , se gli eredi legittimarî ritenevano lesi i proprî diritti di riserva, ad esempio a causa di una donazione, potevano esperire l'azione di riduzione nei confronti del donatario, entro 10 anni dall'apertura della successione. Di più. In forza dell' art. 563 cod. civ. , i legittimarî lesi potevano agire in restituzione verso il terzo acquirente dal donatario . Il legislatore era intervenuto già nel 2005 per cercare di favorire la circolazione dei beni donativi, contemperando i diritti degli eredi legittimarî. Infatti, l'azione di restituzione ex art. 563 cod. civ. non poteva essere esercitata e, così, l'acquisto diveniva stabile, trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione. A mente del comma 1°, infatti, se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili. Nell' art. 563 cod. civ. , le parole trascrizione della erano state inserite dall'art. 31 lett. a l. 28 dicembre 2005, n. 263 in precedenza l'art. 24- novies, lett. a n. 2 d.l. 14 marzo 2005, n. 35 , conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80 aveva inserito le parole e non sono trascorsi venti anni dalla donazione . Tuttavia, al di là del lungo termine ventennale di attesa per vedere stabilizzato l'acquisto donativo, il comma 4° come modificato nel 2005 prevedeva la possibilità di fare opposizione alla donazione, condannando così all'incertezza l'acquisto. Tale comma prevedeva che Salvo il disposto del numero 8 dell' articolo 2652 c.c. , il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all' articolo 561, primo comma c.c. , è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione. Dunque, nonostante l'intervento legislativo del 2005 l'acquisto di un bene donativo era aleatorio”. Da ricordare che, in forza del comma 3° art. 563 c.c. , il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro. Cosa cambia con la bozza di legge di bilancio? È emblematico del problema appena illustrato che l' art. 13 del disegno di legge sia rubricato espressamente Disposizioni per l'agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni ”. Tale norma prevede che 1. Al fine di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi a titolo oneroso , con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni a all' articolo 561, primo comma, c.c. al primo periodo, le parole o il donatario sono soppresse. Attualmente tale norma prevede che gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'articolo 2652. il secondo periodo è sostituito dal seguente I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del n. 1 dell'articolo 2652 l terzo periodo è sostituito dal seguente Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri. dopo il terzo periodo è aggiunto, infine, il seguente Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. b all' articolo 562 c.c. le parole o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l'acquirente sono sostituite dalle seguenti o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, o 563 c l' articolo 563 c.c. è sostituito dal seguente Art. 563 Effetti della riduzione della donazione La riduzione della donazione, salvo il disposto del n. 1 dell' articolo 2652 c.c. , non pregiudica i terzi al quali li donatario ha alienato a titolo oneroso gli immobili donati fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione a titolo oneroso di beni mobili, salvo quanto previsto dal n. 1 dell'articolo 2690. . d all' articolo 2652, primo comma, c.c. sono apportate le seguenti modificazioni al numero 1 , dopo le parole dall'articolo 524 sono aggiunte le seguenti e le domande di riduzione delle donazioni e dopo le parole iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda sono aggiunte le seguenti purché, quanto alle domande di riduzione delle donazioni, i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso il numero 8 è sostituito dal seguente 8 le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda e all' articolo 2690, primo comma, numero 5 , c.c. le parole delle donazioni e sono soppresse e dopo le parole i terzi che hanno acquistato a titolò oneroso diritti sono inserite le seguenti dall'erede o dal legatario . La modifica In sostanza, se il disegno di legge venisse approvato, dal 1° gennaio 2024, di fronte ad una donazione lesiva della quota di legittima, l'erede legittimario non potrà più agire per recuperare il bene dal terzo, ma dovrà rivolgersi esclusivamente verso il donatario, sperando della sua solvibilità per reintegrare in denaro la quota di riserva. È evidente come, dopo il patto di famiglia, con questa modifica normativa si erodono i diritti dell'erede legittimario, a favore, invece, di una commutazione in un diritto di credito, peraltro, in tal caso, di insicura realizzazione. Già l'introduzione del patto di famiglia artt. 768- bis e ss. c.c. ha aperto la strada ad un modello di contrattazione familiare, che sorregge la necessità imprenditoriale di favorire interessi individuali rispetto all' affectio familiaris , che degrada a diritto alla liquidazione dei propri diritti successorî. Come accennato, da anni si sollevano proposte di ridimensionare la portata del divieto dei patti successori e di estendere il potere dell'autonomia privata anche in campo successorio, ridimensionando la successione necessaria positivamente prevista dal patto di famiglia, ove i diritti dei legittimarî degradano a semplici diritti di credito ad una somma di denaro in luogo del diritto alla legittima in natura . Oggi questa tendenza può assumere i contorni di una più netta e generale portata . Infatti i pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili o mobili registrati e non restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del n. 1 dell' art. 2652 c.c. per i beni immobili e mobili registrati. la riduzione della donazione , salvo il disposto del n. 1 dell' art. 2652 c.c. , non pregiudica i terzi al quali li donatario ha alienato a titolo oneroso gli immobili donati fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione a titolo oneroso di beni mobili, salvo quanto previsto dal n. 1 dell' art. 2690 c.c. sulla trascrizione di domande relative ad atti soggetti a trascrizione. In sostanza l'zione di riduzione, pur rimanendo esperibile verso il donatario, risulta meno pervasiva, perché nei confronti del terzo acquirente a titolo oneroso non si potrà più agire in restituzione. Il diritto di riserva si trasforma in diritto di credito da recuperare Il rischio del nuovo sistema meccanismo è quello di indebolire eccessivamente la posizione degli eredi legittimarî. Non si può sottacere che si depotenzia quella particolare ragione del diritto successorio che risiede nella tutela e valorizzazione dei vincoli di solidarietà familiare , esattamente come è già successo, parzialmente, col patto di famiglia. Così, non si può sottovalutare che la valorizzazione del modello individualistico, o mercantilistico nonostante rimangano fermi i diritti individuali dei familiari sotto forma di liquidazione, si accompagna alla de-istituzionalizzazione della famiglia . Solo pensando al fondamento politico della successione necessaria , dal punto di vista codicistico, le ragioni di tale scelta sono state variamente individuate e ancor oggi se ne discute i legittimari già godevano dei benefici traibili dal patrimonio del de cuius hanno loro stessi contribuito a creare o conservare il patrimonio ereditario o semplicemente si ritiene giusto riconoscere agli stretti congiunti una posizione di preferenza rispetto agli altri chiamati all'eredità. In ogni caso, il diritto del legittimario pare avere una valenza non riducibile alla mera prospettiva economica. Non è questa la sede per approfondire tali tematiche. Tuttavia, è chiaro che questa proposta di modifica normativa incide profondamente il diritto ereditario e le sue fondamenta . In questo senso, sarebbe più opportuno auspicare un bilanciamento meno recessivo dei diritti del legittimario, lavorando magari sul termine di stabilizzazione della donazione già prevista, come detto, a 20 anni . Quindi proseguire attentamente sulla novella del 2005, senza giungere ad una completa ”liberalizzazione”. D'altra parte, non si può sottacere che il rischio di nuovo contenzioso non viene ridotto. Infatti, se si pensa al caso estremo del donatario nullatenente che si spoglia del bene donato, unica garanzie delle obbligazioni, ebbene soccorreranno i tradizionali mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale , in particolare l'azione revocatoria pauliana art. 2901 c.c. e il sequestro conservativo art. 2905c.c. , ricorrendone le condizioni, unitamente all'eventuale azione di simulazione . Si prospetta un nuovo scenario. Infatti, il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo artt. 2905, 2906 c.c. di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento art. 671 c.p.c. . Detto diversamente, in alcune situazioni nelle quali si deve tutelare il credito dell'erede legittimario , il ricorso agli strumenti di mantenimento della garanzia patrimoniale e in particolare del sequestro conservativo o dell'azione revocatoria ordinaria potrebbero spostare di nuovo l'ago della bilancia a favore dell'erede leso e rallentando la circolazione giuridica del bene donato. Nulla, quindi, è ancora certo non solo perché si tratta di un disegno di legge, ma anche perché l'eventuale approvazione dovrà confrontarsi con l'applicazione pratica di tutti gli ineludibili meccanismo di tutela del credito . Disciplina transitoria Particolare attenzione si deve prestare alla disciplina transitoria. Lo stesso art. 13 del disegno di legge in esame, prevede che gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c. , come modificati dal comma 1, si applicano alle successioni aperte dopo l'entrata in vigore della presente legge . Alle successioni aperte in data anteriore a quella di cui al primo periodo continuano ad applicarsi gli articoli ivi indicati nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione , a tali fini restando salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell' articolo 563, quarto comma, del codice civile , nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In difetto di tali atti, la disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore. Per un primo approfondimento delle questioni RIVA I., Acquisti di beni di provenienza donativa e tutele invocabili , in Riv. trim. dir. e proc. civ ., 2020, 825 Cicero C., G. Werther Romagno, Azione di riduzione ed eccezione di usucapione , in Riv. notar ., 2018, 995 SEMPRINI A., La progressiva erosione della legittima in natura , in Dir. fam. e pers ., 2017, 1054 IEVA M., La tutela dei legittimari oscillazioni fra contrapposte istanze sociali , in Riv. notar ., 2017, 207 D'AMICO G., La rinunzia all'azione di restituzione nei confronti del terzo acquirente di bene di provenienza donativa , in Riv. notar ., 2011, 1271 CALVO R., L'opposizione alla donazione , in Riv. trim. dir. e proc. civ ., 2011, 349 DELLE MONACHE S., Tutela dei legittimari e limiti nuovi all'opponibilità della riduzione dei confronti degli aventi causa dal donatario , in Riv. notar ., 2006, 305 CAMPISI M., Azione di riduzione e tutela del terzo acquirente alla luce delle LL. 14 maggio 2005, n. 80 e 28 dicembre 2005, n. 263 , in Riv. notar ., 2006, 1269