L'avvocato può chiedere il suo compenso davanti al giudice italiano anche se i clienti risiedono all'estero?

La Cassazione, chiamata a decidere in materia di prestazioni professionali se sia competente il giudice italiano sulla domanda di pagamento del corrispettivo azionata in via monitoria dalla ricorrente - nei confronti di soggetti stranieri residenti fuori dall'Unione europea, ha richiamato un importante principio, recentemente affermato dalle Sezioni Unite.

Il caso Un avvocato ricorreva in Cassazione avverso l'ordinanza ex artt. 14, D. Lgs. 150/2011 e 702-bis c.p.c., con cui il Tribunale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione , revocando il decreto opposto, constatando che gli opponenti erano residenti all'estero e avevano unicamente eletto domicilio in Italia presso un legale per l'esecuzione della sentenza favorevole conseguita nel giudizio in cui si erano avvalsi del patrocinio dell'odierna ricorrente. Richiamando la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, il Tribunale constatava che l'obbligazione pagamento dei compensi professionali della ricorrente era priva del carattere della liquidità e doveva essere adempiuta al domicilio del debitore con conseguente carenza di giurisdizione del giudice italiano. La ricorrente invocava l'applicazione del disposto di cui agli artt. 5, Reg. CE n. 44/2001 e 7, Reg. UE n. 1215/2012, per cui è competente il giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita osservava poi che il Tribunale aveva erroneamente affermato il carattere non liquido dell'obbligazione. Il principio delle Sezioni Unite sulla giurisdizione del giudice italiano verso i soggetti stranieri Nel decidere la controversia, la Corte di Cassazione richiama il principio formulato dalle Sezioni Unite per cui in tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, ai sensi dell' articolo , comma 2, della l. numero del 1995 , allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una delle materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento UE n. 1215 del 2012 , che ha sostituito il Regolamento CE n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione Cass. Sez. U - Ordinanza n. 18299 del 25/06/2021 . Il principio è stato in seguito ribadito, affermando che in tema di giurisdizione del giudice italiano , allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione Europea , la giurisdizione deve essere verificata alla stregua dei criteri stabiliti dall' art. 7 del Regolamento UE n. 1215 del 2012 , per le controversie in materia contrattuale, individuando l'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, fatta salva la previsione di un foro esclusivo convenzionale in favore del giudice di un determinato Stato Cass. Sez. U - Ordinanza n. 19571 del 10/07/2023 . La competenza del luogo in cui i servizi sono prestati La Cassazione nel dirimere la controversia ribadisce che per le controversie in materia contrattuale e nel caso della prestazione di servizi, il luogo di esecuzione della prestazione si identifica con quello in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto. Sottolinea che nel caso di specie la prestazione consisteva nell'attività di patrocinio legale in una controversia introdotta innanzi ad un ufficio giudiziario italiano e discendeva come conseguenza la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di pagamento del corrispettivo azionata in via monitoria dalla ricorrente. La Corte accoglie pertanto il ricorso, cassa l'impugnata ordinanza e rinvia al Tribunale in diversa composizione.

Presidente Bertuzzi Relatore Rolfi Ritenuto in fatto 1. G.L. ha proposto ricorso avverso l'ordinanza D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14, e art. 702-bis c.p.c. , con la quale il Tribunale di Brescia, in data 26 giugno 2018, decidendo sull'opposizione proposta dagli odierni controricorrenti avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da G.L. per il pagamento dei compensi professionali per prestazioni giudiziali e stragiudiziali, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, revocando il decreto opposto. 2. Il Tribunale, infatti, ha rilevato che gli opponenti risultavano tutti residenti in [ ] ed avevano unicamente eletto domicilio in Italia presso un legale al fine di dare esecuzione alla sentenza favorevole conseguita nel giudizio nel quale si erano avvalsi del patrocinio dell'odierna ricorrente. Richiamato il disposto di cui alla L. n. 218 del 1995, art. 3 e art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, il Tribunale ha rilevato che l'obbligazione dedotta in giudizio, e cioè il pagamento delle prestazioni professionali della ricorrente, era priva del carattere della liquidità, dovendo quindi essere adempiuta al domicilio del debitore, e quindi, nella specie, in [ ], con conseguente carenza di giurisdizione del giudice italiano. 3. Al ricorso di G.L. resistono unitariamente con controricorso A.M., A.H., A.A., AD.AM. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli art. 375 c.p.c. , comma 2, e art. 380 bis.1 c.p.c. Considerato in diritto 1. Con l'unico motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all' art. 360 c.p.c. , n. 3, la violazione o falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, art. 3, comma 2. Osserva la ricorrente che, ai fini della giurisdizione, il richiamo operato dalla L. n. 218 del 1995, art. 3, comma 2, alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 deve ora intendersi riferito al Reg. CE n. 44/2001 e, successivamente, al Reg. UE n. 1215/2012 , i quali - per espressa previsione dettata al rispettivo art. 68 - hanno sostituito, ai fini del richiamo, la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968. Per effetto di tale richiamo, la ricorrente, invoca l'applicazione del disposto di cui agli artt. 5, Reg. CE n. 44/2001 e 7, Reg. UE n. 1215/2012 , previsioni le quali stabiliscono entrambe che sussiste la giurisdizione al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, con la precisazione che nel caso della prestazione di servizi, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è il luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto. Argomenta, quindi, che deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano, osservando, ulteriormente, che il Tribunale di Brescia ha, anche in questo caso erroneamente, affermato il carattere non liquido dell'obbligazione dedotta in giudizio, dal momento che almeno il compenso per le prestazioni giudiziali doveva ritenersi liquido, in quanto liquidato nella sentenza che aveva definito il giudizio. 2. Premesso che il motivo di ricorso, pur se proposto con riferimento a una questione di giurisdizione, può essere esaminato da questa sezione semplice, ex art. 374 c.p.c. , comma 1, poiché sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le Sezioni Unite, lo stesso è da ritenersi fondato. Questa Corte, infatti, ha già chiarito che in tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 3, comma 2, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione Europea, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una delle materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento UE n. 1215 del 2012 , che ha sostituito il Regolamento CE n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione Cass. Sez. U - Ordinanza n. 18299 del 25/06/2021 . Successivamente il principio è stato ribadito, affermando che in tema di giurisdizione del giudice italiano, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione Europea, la giurisdizione deve essere verificata alla stregua dei criteri stabiliti dall' art. 7 del Regolamento UE n. 1215 del 2012 , per le controversie in materia contrattuale, individuando l'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, fatta salva la previsione di un foro esclusivo convenzionale in favore del giudice di un determinato Stato Cass. Sez. U - Ordinanza n. 19571 del 10/07/2023 . Stabilito, quindi, che la giurisdizione deve essere verificata alla stregua dei criteri stabiliti dall' art. 7 del Regolamento UE n. 1215 del 2012 per le controversie in materia contrattuale, conseguentemente individuando l'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, si deve solo rammentare che, nel caso della prestazione di servizi - quale incontestabilmente era la prestazione dedotta come oggetto del contratto posto alla base delle pretese della ricorrente - tale luogo si identifica con quello in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto. Poiché, nella specie, la prestazione consisteva nell'attività di patrocinio legale in una controversia introdotta innanzi ad un ufficio giudiziario italiano, discendeva come conseguenza la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda di pagamento del corrispettivo azionata in via monitoria dalla ricorrente. 3. La decisione del Tribunale di Brescia non si è conformata ai principi appena illustrati, e pertanto l'ordinanza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, il quale provvederà sulle spese anche del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata ordinanza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Brescia, in persona di diverso magistrato.