Prescrizione del reato: all’orizzonte una nuova riforma (ovvero come rendere instabile il sistema)

Il presente contributo si occupa dei tre disegni di legge d’iniziativa parlamentare, che si propongono di modificare per l’ennesima volta la prescrizione del reato. Al riguardo, si evidenzia che, con un comunicato stampa di ieri, 25 ottobre 2023, il Ministero della Giustizia ha annunciato una sospensione della prescrizione per 24 mesi dopo la sentenza di condanna in primo grado e per 12 mesi dopo la conferma della condanna in appello.

Inoltre, se la sentenza di impugnazione non interviene in questi tempi, la prescrizione riprende il suo corso e si calcola anche il precedente periodo di sospensione. Anche in caso di successivo proscioglimento o di annullamento della sentenza di condanna in Appello o in Cassazione, il periodo in cui il processo è stato sospeso si calcola ai fini della prescrizione. I disegni di legge I tre disegni di legge n. 745, Costa, n. 893, Pittalis, n. 1036 Maschio intervengono su un istituto che negli ultimi 18 anni – dalla legge ex Cirielli del 2005 ad oggi – è stato riformato già 4 volte dopo la legge ex Cirielli si sono infatti succedute la riforma Orlando , nel 2017, la riforma Bonafede , nel 2019 e, da ultimo, la riforma Cartabia nel 2021. Si tratta di una tendenza, che si può definire bulimica, del legislatore che porta con sé una buona dose di incertezze interpretative , costringendo gli operatori del diritto a confrontarsi con complesse questioni di diritto intertemporale dipendenti dai diversi regimi della prescrizione succedutisi a breve distanza di tempo. Al riguardo, in dottrina si è osservato che è indubbio che l' instabilità di un istituto così centrale nelle dinamiche del processo penale, come la prescrizione del reato, rappresenta un problema ormai strutturale, fonte di grande disorientamento nella prassi, e non solo Gatta, Prescrizione e improcedibilità alla Camera prove tecniche di una ennesima, improvvida riforma , in www.sistemapenale.it . I contenuti comuni ai disegni di legge Tutti e tre i disegni di legge all'esame della Camera propongono di abrogare l' art. 161- bis c.p. e, quindi, la regola, introdotta dalla riforma Bonafede e confermata dalla riforma Cartabia , del blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado . In particolare, si ripropone la previsione che la prescrizione torni operativa in appello e in Cassazione , come accadeva prima della riforma Bonafede. Va infatti ricordato che l' art. 161-bis c.p. è stato introdotto dalla riforma Cartabia l. n. 134/2021 a mente del quale la sentenza di condanna di primo grado non è causa di sospensione del corso della prescrizione, come nella riforma Bonafede, ma dies ad quem . Ad ogni modo, tanto nella riforma Bonafede quanto in quella Cartabia, la sentenza di primo grado blocca per sempre il corso della prescrizione. Sospensione della prescrizione Detto degli aspetti comuni dei tre disegni di legge, si evidenzia che i disegni di legge Costa e Maschio propongono di reintrodurre nell' art. 159 c.p. il meccanismo automatico di sospensione del corso della prescrizione, in appello e in cassazione, per non più di 18 mesi ciascuno , limitato al caso di sentenza di condanna pronunciata nel giudizio precedente. In altri termini, sisblocca la prescrizione dopo il primo grado e, solo in caso di condanna, si dà al giudice più tempo – tre anni, complessivamente, tra secondo e terzo grado – per definire il procedimento prima che maturi la prescrizione del reato. Tuttavia, mentre si prevede l'abrogazione dell' art. 161- bis c.p. con reintroduzione nei giudizi di impugnazione della sospensione per fase prevista dalla riforma Orlando, nulla è detto in tema di disciplina dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione, di cui all'art. 344- bis c.p.p. Ciò comporterebbe, nel sistema che risulterebbe dalle proposte di legge Costa e Maschio , la previsione nei giudizi di secondo e terzo grado due diversi termini quello di prescrizione del reato avviato con la commissione del reato e quello di improcedibilità dell'azione penale avviato con l'inizio del giudizio di impugnazione, più precisamente, novanta giorni dopo la data della scadenza del termine di impugnazione della sentenza di primo o di secondo grado . Tale soluzione non considera che l' improcedibilità è una soluzione tecnica alternativa alla prescrizione del reato o l'una, o l'altra. La prescrizione del reato, in un sistema in cui la ragionevole durata del processo nei giudizi di impugnazione è già assicurata dall'improcedibilità – per effetto della riforma Cartabia – non avrebbe alcuna ragion d'essere Gatta, Prescrizione e improcedibilità alla Camera prove tecniche di una ennesima, improvvida riforma , op. cit. . Di contro, la proposta Pittalis , pur superando la riforma Bonafede rendendo possibile la prescrizione del reato dopo la sentenza di primo grado, prevede l'abrogazione dell' art. 344- bis c.p.p. , ponendo nel nullail sistema della improcedibilità dell'azione penale per decorso dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione. Se tale proposta presenta maggiori aspetti di coordinamento del sistema , giacché nel reintrodurre la prescrizione del reato nei giudizi di impugnazione elimina l'improcedibilità ex art. 344- bis c.p.p. e, quindi, la concorrenza tra i due istituti, tuttavia non è esente da critiche . Infatti, l' abolizione della improcedibilità – provvedimento adottato nell'ambito del PNRR, in accordo con Bruxelles in vista del raggiungimento del l'obiettivo della riduzione del 25% dei tempi medi del processo , anche e proprio nella fase critica del giudizio di impugnazione - darebbe al sistema giudiziario un messaggio di lassismo, rispetto agli obiettivi PNRR, proprio mentre gli investimenti e gli sforzi organizzativi della macchina giudiziaria – della magistratura e del Ministero della giustizia – sono massimi e stanno dando ottimi risultati Gatta, Prescrizione e improcedibilità alla Camera prove tecniche di una ennesima, improvvida riforma , op. cit. .