L’accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve avere la forma scritta "ad substantiam"

Con atto di citazione ritualmente notificato, un’avvocata, in proprio e quale legale rappresentante di una società, proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Salerno, avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da un’altra avvocata, per il pagamento dell’importo di euro 6.691,98, a titolo di asserito saldo del compenso relativo all’attività professionale svolta nell’ambito di un procedimento, avente ad oggetto un’opposizione ad ordinanza-ingiunzione.

La professionista, protagonista della vicenda in esame, deduceva che per l'esercizio della suddetta attività difensiva , aveva corrisposto alla collega la somma di euro 600, come da accordi tra le parti, che aveva regolarmente corrisposto con conseguente emissione di regolare fattura , dovendosi, perciò, ritenere che il pagamento fosse avvenuto a saldo del compenso in questione e non a titolo di acconto . Inoltre, aveva citato in giudizio lo stesso avvocato per l'ottenimento del risarcimento dei danni a causa della negligenza professionale allo stesso ascrivibile nell'esercizio del patrocinio nell'ambito del suddetto procedimento , sottolineando anche come il suddetto compenso fosse sproporzionato rispetto al valore della causa di riferimento. Per dirimere la controversia in esame, il Collegio ricorda che ai sensi dell' art. 2233, comma 3 come sostituito dall' art. 2, comma 2-bis, del d.l. n. 223 del 2006 , conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006 , c.c., l' accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta ad substantiam a pena di nullità , senza che rilevi la disciplina introdotta dall' art. 13, comma 2, della legge n. 247 del 2012 recante la nuova disciplina sull'ordinamento professionale forense , che, nell'innovare il solo profilo del momento della stipula del negozio individuato, di regola, nella data del conferimento dell'incarico, ha lasciato invariato con la previsione di cui al successivo comma 6 dello stesso articolo 13 quello sul requisito di forma, con la conseguenza che, da un lato, l'accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall'accettazione nella medesima forma e, dall'altro, che la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c. cfr. Cass. n. 717/2023 e Cass. n. 16383/2023 . Pertanto, la S.C. accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno, in diversa composizione collegiale, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Presidente/Relatore Carrato Ritenuto in fatto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato M.A.M. , in proprio e quale legale rappresentante della ditta M. di M.A.M. e c., proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Salerno, avverso il decreto ingiuntivo n. 1883/2018 ottenuto dall'Avv. A.E. per il pagamento dell'importo di Euro 6.691,98 oltre interessi e spese , a titolo di asserito saldo del compenso assunto come spettantele in relazione all'attività professionale svolta nell'interesse dell'opponente nell'ambito del procedimento n. R.G. 7743/2014 dinanzi al Tribunale di Salerno, avente ad oggetto un'opposizione ad ordinanza-ingiunzione. A fondamento dell'avanzata opposizione la M. , nella duplice qualità prospettata, deduceva che, per l'esercizio della suddetta attività difensiva, aveva corrisposto all'avv. A. la somma di Euro 600,00, da ritenersi preventivamente concordata tra le parti, che aveva regolarmente corrisposto con conseguente emissione di regolare fattura da parte della professionista, dovendosi, perciò, ritenere che il pagamento fosse avvenuto a saldo del compenso in questione e non a titolo di acconto. Aggiungeva, inoltre, di aver citato in giudizio lo stesso avvocato per l'ottenimento del risarcimento dei danni a causa della negligenza professionale allo stesso ascrivibile nell'esercizio del patrocinio nell'ambito del suddetto procedimento infine, rappresentava come il preteso compenso fosse sproporzionato rispetto al valore della causa di riferimento. Si costituiva in giudizio l'avv. A. , la quale contestava l'opposizione e faceva rilevare che l'adeguatezza del suo compenso in base alle tariffe professionali era comprovato dalla documentazione prodotta in giudizio, senza che potesse aver valore alcun accordo verbale intercorso tra le parti. Disposto il mutamento del rito da ordinario in sommario, il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, con ordinanza depositata in data 8 maggio 2019, accoglieva totalmente l'opposizione, con la conseguente revoca dell'impugnato decreto ingiuntivo e la derivante condanna dell'opposta al pagamento delle spese giudiziali. A sostegno dell'adottato provvedimento, il citato Tribunale riteneva, in effetti, pacifica la circostanza del richiamato pagamento intervenuto, da parte della M.A.M. , della somma di Euro 600,00 per la prestazione oggetto di controversia, con riferimento alla quale l'avv. A. aveva rilasciato regolare fattura recante la causale compenso totale , senza che la stessa professionista fosse riuscita a fornire prova contraria circa l'imputabilità della corresponsione di tale importo solo ad un acconto. 2. Avverso la suddetta ordinanza l'avv. A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L'intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato - ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 5 - la violazione e/o falsa applicazione delle cc.dd. preleggi, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 14 preleggi, art. 36 Cost. , nonché la violazione della L. n. 742 del 1942, art. 24 della L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 6, dell' art. 91 c.p.c. , dell'art. 2233 c.c. in relazione al D.M. n. 55 del 2014, unitamente a quella degli artt. 5 e 85 del Trattato CEE divenuti poi artt. 10 CE e 81 CE , congiuntamente al vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Ha sostenuto al riguardo al ricorrente che il Tribunale ha erroneamente fondato la decisione impugnata omettendo qualsiasi giudizio sulla congruità del compenso in base ai parametri inderogabili stabiliti dal D.M. n. 55 del 2014 temporalmente applicabile , pur in assenza della stipula di un contratto di conferimento di mandato professionale per iscritto. 2. Con la seconda censura, la ricorrente ha lamentato - sempre con riferimento all' art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 5 - la violazione o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. , degli artt. 1321, 1325, 2233, 2727 e 2729 c.c., oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c. , nonché il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia. In particolare la ricorrente ha inteso addurre che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale avrebbe basato la sua statuizione su un inesistente ulteriore onere della prova a suo carico, quale creditrice-opposta, ritenendo implicitamente sussistente un diverso accordo per il pagamento del compenso nella misura di Euro 600,00 oltre iva e cpa , riversando sulla stessa l'ulteriore onere di dimostrare l'inesatto adempimento dell'obbligazione della cliente, e, quindi, di doversi ritenere il pagamento della suddetta somma quale acconto e non a saldo del dovuto. 3. Con la terza doglianza, la ricorrente ha prospettato - in ordine all' art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 5 - la violazione o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. , degli artt. 1321, 1325, 2233, 2727 e 2729 c.c., oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c. , unitamente al vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia. La ricorrente ha contestato la motivazione dell'impugnata ordinanza, denunciandone l'illegittimità nella parte in cui, con la stessa, il Tribunale salernitano ha implicitamente desunto l'esistenza di accordo per il citato importo di Euro 600,00 oltre accessori di legge , all'esito di un ragionamento presuntivo risultante illogico, oltre ad essere stato basato su elementi difettanti dei necessari elementi della gravità, precisione e concordanza, pur essendo pacifico che le parti non avessero concluso tale accordo mediante un contratto per iscritto. 4. Con il quarto ed ultimo motivo, la ricorrente ha denunciato - ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 5 - la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2233, 2721, 2724, 2725, 2726 e 2729 c.c. , comma 2, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. , unitamente al vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia. Ha specificato in proposito la ricorrente che il Tribunale avrebbe accolto l'opposizione fondando la sua decisione esclusivamente su presunzioni anche laddove inammissibili, perché applicate in violazione del citato art. 2729 c.c. , comma 2, oltre ad omettere ogni valutazione circa l'assenza del contratto nella forma scritta, pur stabilendo l' art. 2233 c.c. , comma 2 recte comma 3 , che sono nulli se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscano i compensi professionali . 5. Osserva il collegio che - sul piano logico-giuridico e sulla scorta della valorizzazione della ragione più liquida in funzione decisoria - vanno esaminati, in via prioritaria, i connessi terzo e quarto motivo, la cui fondatezza renderebbe vana la considerazione delle altre censure, poiché attengono, in comune, alla denuncia della violazione degli artt. 1321, 1325, 2233, 2727 e 2729 c.c. , nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. , circa la non rilevata nullità, nell'ordinanza impugnata, del semplice accordo verbale sulla determinazione del compenso per l'attività professionale svolta corrisposto, nel caso di specie, nella misura di Euro 600,00, dietro rilascio di apposita fattura e nell'aver omesso la valutazione di tale decisiva circostanza ai fini della decisione. I due citati motivi sono fondati. Rileva, in primo luogo, il collegio come sia rimasto pacifico il dato che tra la professionista ricorrente e la sua cliente M.A.M. nella duplice qualità rappresentata non fosse stato concluso alcun contratto in forma scritta per la determinazione del compenso professionale ciò nonostante, il Tribunale che dell'anzidetta circostanza dà, oltretutto, atto all'inizio di pag. 6 dell'ordinanza, laddove si legge rilevato che dall'esame della documentazione in atti di evince che le parti non sottoscrivevano alcun accordo per la determinazione die compensi professionali ha ritenuto che il semplice rilascio della fattura ad opera dell'avv. A. per la somma di Euro 600,00 oltre accessori di legge ancorché nella stessa fosse stata inserita la dicitura compenso totale , incontestatamente corrisposta dalla M. , costituisse idonea prova del soddisfacimento della pretesa della professionista, così prescindendo dall'indispensabilità della produzione di apposito contratto stipulato nella forma scritta comprovante la conclusione di un accordo tra le parti sulla quantificazione, nel precisato importo, della misura effettiva e totale spettante alla ricorrente per il compenso forense in ordine al patrocinio in una precedente causa come in precedenza indicata svoltasi dinanzi al Tribunale di Salerno. È evidente che - così ragionando - il Tribunale è incorso nelle denunciate violazioni di legge oltre che nell'omesso esame dell'indicato fatto decisivo , avendo obliterato la valutazione sulla necessità della circostanza che, occorresse, nel caso di specie, la prova della conclusione di un contratto in una forma scritta idonea cioè desumibile da una convenzione sottoscritta contestualmente o dalla formulazione di una proposta e dall'accettazione della stessa a distanza sempre per iscritto , senza perciò poter ricorrere a valutazioni presuntive riconducibili anche ad una semplice fattura o a mere circostanze temporali, quali quella del momento di rilascio di siffatto documento contabile , in difetto delle condizioni di legge. In altri termini, il requisito della forma scritta prescritto a pena di nullità dall' art. 2233 c.c. , comma 3, per l'accordo tra professionista e cliente sulla determinazione consensuale dei compensi in deroga a quelli previsti per legge, non può essere sostituito con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c. , presupponendosene, perciò, sempre la sua preesistenza. Al riguardo ed in via generale, va rimarcato che la nuova Legge professionale forense, art. 13 la n. 247 del 2012 , per quanto concerne i criteri di determinazione del compenso professionale, accorda preferenza alla volontà delle parti, da un lato stabilendo che l'incarico può essere svolto a titolo gratuito comma 1 e che la pattuizione dei compensi è libera comma 3 , fermo il divieto del patto che attribuisca all'avvocato come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa comma 4 , e dall'altro lato ribadisce la natura meramente sussidiaria dei parametri forensi, i quali si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta comma 6 . Sotto il profilo processuale e, in particolare, del riparto dell'onere probatorio, ciò significa che, ove dovessero sorgere contestazioni in ordine alla debenza o all'entità del compenso, spetta alla parte che vi ha interesse dimostrare l'esistenza di un valido accordo sul punto concluso, quindi, nel rispetto delle forme previste dall'ordinamento . Grava, quindi, sul committente-cliente la prova dell'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione, così come della pattuizione, necessariamente in forma scritta, di un compenso in misura inferiore rispetto a quella che deriverebbe dall'applicazione dei parametri forensi, mentre incombe sul professionista-avvocato l'onere della prova di aver pattuito - sempre nella forma per iscritto - un compenso in misura ad essi superiore. Deve, quindi, essere qui ribadito il principio di diritto alla stregua del quale, ai sensi dell'art. 2233, comma 3 come sostituito dal D.L. n. 223 del 2006, art. 2, comma 2-bis, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006 , c.c., l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta ad substantiam a pena di nullità, senza che rilevi la disciplina introdotta dalla L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 2, recante la nuova disciplina sull'ordinamento professionale forense , che, nell'innovare il solo profilo del momento della stipula del negozio individuato, di regola, nella data del conferimento dell'incarico, ha lasciato invariato con la previsione di cui al successivo comma 6 dello stesso art. 13 quello sul requisito di forma, con la conseguenza che, da un lato, l'accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall'accettazione nella medesima forma e, dall'altro, che la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c. cfr. Cass. n. 717/2023 e Cass. n. 16383/2023 . 6. In definitiva, sulla scorta delle argomentazioni complessivamente svolte, vanno accolti il terzo e quarto motivo del ricorso e dichiarati assorbiti i primi due, con conseguente cassazione dell'ordinanza impugnata ed il derivante rinvio della causa al Tribunale di Salerno, in diversa composizione collegiale, che si uniformerà all'enunciato principio di diritto determinando il compenso spettante alla ricorrente per la specifica attività professionale svolta in favore della M. sulla base delle tariffe ratione temporis applicabili ed avuto riguardo all'importanza dell'affare e al decoro professionale e provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i primi due. Cassa l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno, in diversa composizione collegiale, anche per le spese del giudizio di cassazione.