In virtù del principio costituzionale della trasparenza amministrativa, tutti gli atti, dati ed informazioni della scuola sono accessibili, salvi – però – i limiti e le esclusioni previsti dalle norme generali. Difatti, i rapporti tra cittadini ed istituzioni si sono ampiamente modificati sotto la spinta di una evoluzione della società civile che tende sempre più ad allontanarsi dal tradizionale modello istituzionale dello Stato.
In seguito a tali nuove “istanze” sociali la tradizionale concezione del procedimento amministrativo, rigidamente inteso come istituto posto a garanzia dell'esatto ed integrale soddisfacimento degli interessi pubblici, ha – dunque – poco alla volta ceduto il passo ad una differente valutazione dell'istituto che, nell'ottica di un rapporto tra cittadini ed amministrazione sempre più paritario e partecipativo, è divenuto il luogo di composizione di tutti gli interessi coinvolti, di guisa che l'effettivo perseguimento degli interessi pubblici si contemperi con il minor sacrificio di quelli privati. Da qui, l'importante rilievo della “questione” inerente il diritto di accesso ad un atto amministrativo meritevole, in quanto tale, di protezione. Questo il principio di diritto che si trae dalla presente pronuncia con cui il TAR Puglia, a Sezioni Unite, ha consentito alla ricorrente l'accesso ai documenti scolastici del proprio figlio disabile. Il caso Con rituale istanza, formulata ai sensi dell'articolo 22 l. numero 241/1990 nonché ai sensi dell'articolo 6, D.P.R. numero 184/2006, una madre nella sua qualità di amministratrice di sostegno del figlio autistico chiedeva all'Istituto Tecnico-Economico Statale da quest'ultimo frequentato di poter accedere al relativo fascicolo scolastico al fine di conoscere dettagliatamente l'intero percorso didattico e formativo, fondamentale per valutare il rispetto del diritto all'inclusione scolastica oltreché del raggiungimento di conoscenze compatibili con lo stato di disabilità. L'Istituto scolastico, con nota protocollata, negava il domandato accesso, ritenendo l'istanza meramente “esplorativa”. Innanzi al TAR di competenza, la ricorrente impugnava – quindi – il diniego all'ostensione dei documenti di cui all'istanza di accesso. Il TAR, riunitosi in Camera di Consiglio, tratteneva il ricorso in decisione. Accesso ai documenti anche scolastici tra diritto alla trasparenza e tutela della privacy Il TAR, decidendo a Sezioni Unite, nell'esaminare il caso in questione, ha – pertanto – inteso affrontare un tema assai “delicato” inerente non soltanto la sussistenza ed il contenuto dell'interesse sotteso alla richiesta di accesso di cui alla l. numero 241/1990 ma, altresì, il rapporto tra accesso e riservatezza con specifico riguardo ad “aspetti” personali di un alunno. Nel decisum, l'adito tribunale amministrativo ha, dunque, precisato che «l'accesso ai documenti amministrativi costituisce “principio generale dell'attività amministrativa”, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica» assicurando l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa medesima articolo 22, comma 2, l. numero 241/1990 . Così disponendo, lo stesso TAR ha – perciò – voluto riaffermare come il diritto di accesso possa essere fatto valere indipendentemente dall'esistenza di un interesse legittimo ovvero di un diritto soggettivo collegato o tutelabile in sede giurisdizionale. Difatti, tra i diversi principi costituzionali individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza è ragionevole ritenere che il diritto in esame trovi principale ispirazione in seno al principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 Cost La trasparenza e l'imparzialità – concretizzandosi nell'attribuzione a tutti i cittadini del potere di esercitare un controllo democratico sullo svolgimento dell'attività dei pubblici poteri e sulla conformità della medesima agli interessi sociali ed ai precetti costituzionali – rappresentano un “grimaldello” a disposizione del singolo, sì da verificare se le “leve del potere” siano state azionate in modo da realizzare – appunto - gli obiettivi di imparzialità ed efficienza amministrativa. L'interesse all'accesso La l. numero 241/1990 ha, del resto, riconosciuto il diritto di accedere ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia un interesse attuale, personale, concreto, serio e, comunque, giuridicamente rilevante. Dal canto suo, la giurisprudenza amministrativa ha, invero, più volte affermato che detto accesso deve essere supportato da un interesse specifico cfr. Cons. Stato numero 5100/2009 TAR Lazio numero 594/2008 , ossia corrispondente ad una situazione giuridica “protetta” e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. I documenti accessibili Sono, pertanto, da considerarsi accessibili tutti i documenti che siano detenuti da una pubblica amministrazione e, più precisamente, ogni atto che abbia contribuito alla formazione della volontà dell'amministrazione, non rilevando in alcun modo né la natura pubblica o privata del soggetto che lo ha posto in essere, né il contesto dal quale è scaturito, contando solamente la sua funzionalizzazione all'interesse pubblico ciò, però, con esclusione dei documenti coperti da segreto di Stato, quelli attinenti ai procedimenti tributari nonché quelli attinenti a “procedimenti selettivi”, contenenti – cioè - informazioni di carattere psicoattitudinale relativi ai terzi. Resta, invece, affidato ad un regolamento del Governo la possibilità di prevedere ulteriori casi di sottrazione all'accesso laddove il relativo “esercizio” possa arrecare pregiudizio ad interessi considerati preminenti da quello dell'ordine e della sicurezza pubblica a quello della politica monetaria e valutaria, nonché – ovviamente – nei casi di tutela della vita privata e della riservatezza delle persone v. D.P.R. numero 353/1992 . La decisione della TAR Nel merito della questione posta alla sua “attenzione” il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha, pertanto, ritenuto – in via generale – che i soggetti esercenti la potestà genitoriale hanno diritto di conoscere gli atti ed i documenti inerenti la carriera scolastica dei figli, inerendo alla funzione ed alla responsabilità genitoriale stessa senza che la richiesta necessiti di una specifica motivazione giacchè funzionale all'obiettivo educativo di prendere contezza delle eventuali carenze nell'apprendimento e nel processo cognitivo della prole medesima ex plurimis, TAR Sicilia Palermo numero 210/2018 TAR Emilia Romagna Bologna numero 489/2006 TAR Campania Napoli numero 12996/2003 . La soluzione E', perciò, indubbio che il semplice possesso della qualità di genitore ancorché non affidatario in seguito a separazione con l'altro coniuge conferisce il diritto di accesso alle informazioni scolastiche del proprio figlio a prescindere da specifica autorizzazione, dal momento che la stessa veste di genitore legittima ad esercitare il diritto-dovere di vigilanza sull'educazione e sulle condizioni di vita anche attraverso la verifica delle concrete modalità di inserimento scolastico.
Presidente Ciliberti – Estensore Blanda Fatto e diritto Con istanza di accesso del 13.3.2023, l'istante madre nonché amministratrice di sostegno di omissis -, affetto da disturbo dello spettro autistico, ha chiesto all'Istituto Tecnico Economico Statale “-omissis-” di -omissis di prendere visione ed estrarre copia del fascicolo scolastico del proprio figlio, ai sensi dell'articolo 22 l. numero 241/1990 e articolo 6, d.P.R. numero 184/2006, e in particolare, dei seguenti atti documentazione medica Piani Educativi individuali dal Primo anno di frequenza ad oggi con relativi verbali relazioni dei docenti curricolari e di sostegno dal primo anno di frequenza ad oggi relazioni delle educatrici dal primo anno di frequenza ad oggi pagelle dal Primo anno di frequenza ad oggi verbali degli scrutini dal Primo anno di frequenza ad oggi verifiche e relative valutazioni dei docenti, dal Primo anno di frequenza ad oggi ogni altro documento inserito nel suddetto fascicolo, non espressamente ricompreso tra quelli innanzi indicati. L'istanza è stata motivata “… al fine di conoscere più dettagliatamente l'intero percorso didattico e formativo del proprio figlio, per la tutela dei diritti del medesimo, essendo fondamentali al fine di valutare il rispetto del diritto all'inclusione scolastica e del raggiungimento di conoscenze compatibili con il suo stato di disabilità nel corso dell'iter scolastico”. L'Istituto scolastico, con nota prot. omissis del omissis, ha negato l'accesso agli atti richiesti sul presupposto che “ non ricorre il presupposto della necessità per la difesa in giudizio, di cui all'articolo 24, comma 7, dell'odierno ricorrente e la richiesta di accesso ad un numero indeterminato di pratiche amministrative afferisce, invece, ad un'indagine esplorativa alla ricerca di un ipotetico vizio procedurale e/o di comunicazione, preclusa da tale divieto”. Con nota inoltrata a mezzo pec in data 17.4.2023 l'istante ha chiesto l'annullamento in autotutela del predetto diniego, nonché l'accesso al verbale della riunione del G.L.O. tenutasi il 3.4.2023. Anche tale ultima istanza è stata respinta con nota prot. omissis del omissis del medesimo dirigente scolastico, che ha ribadito il carattere esplorativo dell'istanza con la precisazione che “l'intera documentazione scolastica, richiesta ai punti 2-4 e 6-7 dell'istanza del 15.03.2023 e riferita alla totalità degli anni di frequenza i “piani educativi individuali”, le “relazioni dei docenti” e delle “educatrici”, i “verbali degli scrutini” nonché le “valutazioni dei docenti” , riguarda processi valutativi o ancora in corso o, per gli anni dal primo al quinto, già completati e perfezionati e, peraltro, mai da Lei contestati, anche perché favorevolmente conclusisi con l'ammissione dello studente alla classe successiva. Pertanto non si comprende quale possa essere l'interesse diretto, concreto e attuale da tutelare mediante l'accesso generalizzato e massivo a tale copiosa documentazione”. La ricorrente, quindi, ha impugnato il diniego all'ostensione dei documenti di cui all'istanza di accesso al fine di ottenere il conseguente ordine di esibizione degli atti richiesti. Gli enti intimati si sono costituiti in giudizio senza svolgere difese. Alla camera di consiglio del 6 settembre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione, rilevati i presupposti per una sentenza in forma semplificata. 1. Il ricorso è fondato. L'accesso ai documenti amministrativi costituisce “principio generale dell'attività amministrativa”, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa articolo 22 comma 2, L. 241/90 . Sono pertanto accessibili, in linea di principio, “tutti i documenti amministrativi” articolo 22, comma 3 che siano detenuti da una pubblica amministrazione e che concernano attività di pubblico interesse, “indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale” articolo 22, comma 1 lett. d . 2. Il diritto di accesso presuppone che colui il quale lo esercita sia portatore di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso” articolo 22 comma 1 lett. b , e che l'accesso non sia preordinato ad esercitare “un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni” articolo 24 comma 3 . Ciò premesso in linea generale, in relazione al caso in esame si osserva che l'istanza di accesso della ricorrente ha ad oggetto i Piani Educativi individuali dal Primo anno di frequenza ad oggi con relativi verbali le relazioni dei docenti curricolari e di sostegno dal primo anno di frequenza le relazioni delle educatrici dal primo anno di frequenza le pagelle scolastiche i verbali degli scrutini e le verifiche e relative valutazioni dei docenti. 3. A tal riguardo non può convenirsi con la risposta dell'istituto scolastico, secondo cui l'stanza di accesso “riguarda processi valutativi o ancora in corso o, per gli anni dal primo al quinto, già completati e perfezionati e, peraltro, mai da Lei contestati, anche perché favorevolmente conclusisi con l'ammissione dello studente alla classe successiva. Pertanto non si comprende quale possa essere l'interesse diretto, concreto e attuale da tutelare mediante l'accesso generalizzato e massivo a tale copiosa documentazione”. 4. In via generale, i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale come la ricorrente hanno diritto a conoscere gli atti e i documenti della carriera scolastica del figlio, che ineriscono alla funzione e alla responsabilità genitoriale stessa, per cui la richiesta non necessita di una specifica motivazione, essendo funzionale all'obiettivo educativo di prendere contezza delle eventuali carenze nell'apprendimento e nel processo cognitivo del figlio. Peraltro la ricorrente, nella richiesta di accesso, ha indicato una motivazione del tutto pertinente facendo riferimento alla “…tutela dei diritti del medesimo figlio numero d.r. , essendo fondamentali al fine di valutare il rispetto del diritto all'inclusione scolastica e del raggiungimento di conoscenze compatibili con il suo stato di disabilità nel corso dell'iter scolastico”. 5. Inoltre, attesa la natura dei dati oggetto della richiesta di accesso è inevitabile ritenere che la necessità di acquisire le informazioni richieste sia stata dimostrata in relazione all'utilità che la richiedente potrebbe ricavare dalla conoscenza dei documenti richiesti, al fine di ottenere l'ammissione ad un percorso didattico integrativo, come accennato nello stesso ricorso. 6. Ne' può ritenersi che l'istanza di accesso abbia un intento esplorativo o comunque di controllo generalizzato dell'operato dell'istituto scolastico resistente, in violazione dell'articolo 24, comma 3, della l. numero 241/1990. Nel caso di specie, la ricorrente ha prospettato l'eventualità che le informazioni richieste contengano informazioni utili al fine di sostenere la predetta richiesta di prosecuzione del percorso didattico in favore del figlio. 7. La prospettazione di parte ricorrente deve essere considerata, pertanto, del tutto ragionevole e plausibile, e che tanto basti a dimostrare la necessità dell'accesso, nel senso indicato dall'articolo 24 comma 7, della legge numero 241/1990. 8. Sulla base di quanto considerato sussistono elementi sufficienti ad individuare la titolarità in capo alla ricorrente di una posizione giuridica a differenziata, in quanto diversa da quella del comune cittadino a conoscere genericamente l'attività svolta dai pubblici poteri b giuridicamente tutelata, in quanto preordinata all'esercizio di un diritto costituzionalmente tutelato c collegata alle informazioni richieste, atteso l'attività scolastica svolta dal figlio. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento delle note di diniego indicate in epigrafe. 9. Per l'effetto, deve essere dichiarato l'obbligo dell'Istituto Tecnico Economico Statale -omissis- di -omissis di consentire l'accesso della ricorrente ai documenti richiesti con la predetta istanza del 13.3.2023. Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto a annulla la nota prot. omissis del omissis e la nota prot. omissis del omissis. b accerta il diritto della ricorrente di accedere agli atti richiesti con la medesima istanza di accesso del 13 marzo 2023, nei sensi precisati in motivazione c condanna l'Istituto Tecnico Economico Statale -omissis- di -omissis a consentire l'accesso della ricorrente ai documenti richiesti con la predetta istanza, mediante visione ed estrazione di copia nel termine di giorni 15 quindici dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore. Condanna le amministrazioni intimate al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente nella misura complessiva di € 1.000,00 mille/00 oltre IVA, CPA e oneri dovuti per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f , e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, numero 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.