Oltre alla restituzione del 10% del valore dei lavori versato alla ditta, il Condominio si è visto riconoscere il diritto alla restituzione delle spese sostenute per l'asseverazione di congruità delle spese, la stesura del computo metrico e il visto di conformità. Riconosciuto anche il diritto alla penale prevista dal contratto.
Un Condominio chiedeva alla società a cui aveva affidato le opere di rifacimento della facciata, usufruendo del bonus del 90% con sconto in fattura e detrazione fiscale, la condanna alla restituzione di oltre 50mila euro versati a titolo di acconto per i lavori, nonché il risarcimento dei danni non essendo mai stati iniziati i lavori appaltati. Nonostante l’apposita diffida e i solleciti telefonici, anche da parte del direttore dei lavori, la ditta appaltatrice non aveva infatti provveduto neppure alla predisposizione del ponteggio. Il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda. Dalla documentazione prodotta in atti, risultano comprovate, secondo il giudice, tutte le allegazioni specificamente illustrate in ricorso. La società convenuta «scegliendo di non costituirsi, non ha assolto al proprio onere di provare l'esatto adempimento alle obbligazioni assunte con il contratto». Si è dunque di fronte ad un legittimo esercizio del diritto di recesso, con conseguente risoluzione del contatto, iniziativa a cui l’inerzia della parte convenuta dimostra di aderire. Il giudice condanna dunque la società appaltatrice dei lavori alla restituzione delle somme corrisposte per i lavori da parte del Condominio, dei costi sostenuti per l'asseverazione della congruità delle spese, per la stesura del computo metrico e per il visto di conformità, nonchè al pagamento di 16.300 euro a titolo di penali da ritardo come previsto dal contratto sottoscritto dalle parti. In virtù della soccombenza, la convenuta dovrà anche pagare le spese processuali.
Giudice Zappasodi Motivi in fatto e in diritto della decisione 1, Con ricorso ex articolo 281 undecies c.p.comma il CONDOMINIO TORINO ha convenuto s.r.l., chiedendo, previa declaratoria della legittimità del recesso operato ai sensi degli articolo 6 e 7 del contratto d'appalto stipulato inter partes il 9.12.2021, la sua condanna alla restituzione di Euro 53.089,74 oltre interessi, nonché al risarcimento dei danni ex articolo 15 del contratto pari a Euro 4.307,56 a titolo di rimborso dei costi per l'asseverazione della congruità delle spese, computo metrico e visto di conformità, nonché Euro 16.300 a titolo di penali da ritardo. In particolare, allegava che - con delibera del 30.4.2021 aveva incaricato la convenuta di realizzare le opere approvate in relazione al bonus facciata al 90%, con sconto in fattura e detrazione fiscale, incaricando lo studio dell'architetto della presentazione della comunicazione di esecuzione dei lavori di rifacimento delle facciate lato strada Via e dei balconi prospettanti sulle medesime, oltre che della direzione dei lavori, della redazione del piano di sicurezza e dell'invio della notifica di preliminare attraverso il portale Mude - in seguito alla stipula del contratto in data 9.12.2021 ed in conformità ad esso, con bonifici del 13 e 24 dicembre 2021 aveva corrisposto alla ditta appaltatrice rispettivamente le somme di Euro 46.268,61 e di Euro 6.821,13 pari al 10% del valore dell'importo dei lavori e sulla raccolta della documentazione per la cessione del credito, oltre che sulla pretesa del computo metrico delle lavorazioni per la verifica della congruità della quantificazione delle opere - in data 30.12.2021 era stato effettuato sopralluogo allo scopo di posizionare il cartello di cantiere unitamente alla direzione lavori, al rag. della s.a.s. amministratore del Condominio e a Tiziano Broggio, rappresentante dell'appaltatrice, con conseguente verifica dell'inizio dei lavori - in pari data il Condominio aveva effettuato il pagamento di Euro 4.307,56 a saldo della fattura numero 2046/A della convenuta a titolo di costi per l'asseverazione della congruità delle spese, per la stesura del computo metrico e per il visto di conformità - ciononostante, parte convenuta non aveva provveduto ad iniziare i lavori e con diffida del 31.1.2022 inviata via pec, esso Condominio aveva intimato ex articolo 1454 c.comma l'inizio dei lavori entro il 15.2.2022, senza effetto - con ulteriore pec dell'1.3.2022 era stata inviata diffida a trasmettere il cronoprogramma e l'asseverazione sulla congruità dei costi, ma a nulla erano valsi neppure i solleciti telefonici effettuati anche da parte del direttore dei lavori, non avendo la ditta appaltatrice provveduto neppure alla predisposizione del ponteggio - in data 30.3.2022 la convenuta aveva comunicato di aspettare la banca per andare avanti con la lavorazione , nonostante le opere non fossero mai state iniziate, a fronte di una pattuizione che prevedeva l'avvio dei lavori dal 20.12.2021 - a nulla erano valsi i successivi solleciti e diffide, avendo la convenuta comunicato di avere incaricato un professionista di redigere un cronoprogramma solo in data 13.5.2022, nonché di essersi interessata della presentazione della notifica preliminare di cantiere già effettuata dall'arch. dal 23.12.2021 solo il 21.6.2022, così che il Condominio aveva deliberato di effettuare il recesso, comunicato il 14.6.2022 - la convenuta aveva riscontrato tale comunicazione dapprima riservandosi di informarsi su come venire incontro a tale decisione e poi, con missiva del 20.10.2022, proponendo di cedere il credito ad altra ditta per terminare i lavori in realtà mai iniziati, proposta rigettata dal Condominio a fronte del rifiuto alla restituzione delle somme corrisposte ed alla situazione del cassetto fiscale dell'appaltatrice. 2. Nessuno si è costituito per s.r.l., nonostante sia stata ritualmente citata a mezzo pec in data 31.5.2023 ed è stata pertanto dichiarata la sua contumacia all'udienza del 28.9.2023. Ritenuta la causa matura per la decisione e superflue le prove orali articolate, a seguito di discussione ex articolo 281 sexies c.p.comma è stata riservata la decisione differita ai sensi del suo ultimo comma. 3. La domanda attorea è fondata nei limiti che seguono. 3.1 Dalla documentazione prodotta, sono state comprovate tutte le allegazioni in fatto specificamente illustrate in ricorso e sopra sintetizzate cfr. docomma da 1 a 34 . Parte convenuta, scegliendo di non costituirsi, non ha assolto al proprio onere di provare l'esatto adempimento alle obbligazioni assunte con il contratto del 9.12.2021 docomma 10 e del tutto inconsistenti e non opponibili al Condominio committente, appaiono le giustificazioni addotte nella corrispondenza in atti. A fronte del legittimo esercizio del recesso e della conseguente risoluzione del contratto a cui peraltro la convenuta risulta avesse aderito, non avendo mosso alcuna obiezione alle contestazioni di totale inerzia mosse dal Condominio e dal Direttore dei lavori , s.r.l. deve pertanto essere condannata al pagamento di - Euro 53.089,74 a titolo di restituzione delle somme corrisposte in relazione alle fatture numero 2020/A e 2021/A del 30.11.2021 docomma 7 e 8 oltre interessi legali dalla domanda, ovvero dall'1.7.2022 cfr. diffida del 14.6.2022 ove veniva assegnato termine fino al 30.6.2022 - docomma 27 fino al saldo - Euro 4.307,56 a titolo di restituzione e non di danni, come erroneamente affermato in ricorso di quanto corrisposto in relazione alla fattura numero 2046/A del 30.12.2021 docomma 16 Si prende atto che per quest'ultima voce qualificabile anch'essa come credito di valuta non è stata avanzata domanda di interessi legali. 3.2 Parte attrice ha inoltre richiesto la condanna della convenuta al pagamento di Euro 16.300 a titolo di penali da ritardo maturate ex articolo 15 del contratto stipulato inter partes in relazione al periodo dal 2.1.2022 al 14.6.2022. L'articolo 15 del contratto docomma 10 prevede sul punto che sarà applicata la penalità giornaliera prevista per eventuali ritardi nell'ultimazione lavori concordata, nella misura di E/giorno 100,00 . L'articolo 7 del contratto prevede per l'ultimazione dei lavori il termine del 30.7.2022, così che appare infondata oltre che incongrua la richiesta di una penale che sarebbe maturata in un periodo antecedente sia al termine pattuito per l'ultimazione, sia all'esercizio del recesso da parte del committente. 4. Alla soccombenza segue l'obbligo di parte convenuta al rimborso delle spese del presente grado del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del D.M. 13.8.2022 numero 147, applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa, in considerazione delle fasi effettivamente svolte di studio, introduttiva e di decisione , applicati gli importi medi, esclusi gli esposti non documentati. P.Q.M. Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza eccezione o deduzione, - condanna s.r.l. al pagamento in favore del CONDOMINIO TORINO della somma di Euro 53.089,74 oltre interessi legali dall'1.7.2022 fino al saldo e della somma di Euro 4.307,56 - condanna s.r.l. a rimborsare a CONDOMINIO TORINO le spese del giudizio che liquida in Euro 786,00 per esposti ed Euro 8.433,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.