È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2023 il decreto del Ministero della Salute 7 settembre 2023 adottato in attuazione dell’articolo 12, comma 7, d.l. numero 179/2012, conv. con modificazioni nella l. numero 221/2012, relativo al c.d. Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0.
Il testo individua i contenuti del FSE, nonché i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 4-bis, 4-ter e 5 del predetto articolo 12. Ai sensi dell'articolo 3, il FSE contiene dati identificativi e amministrativi dell'assistito esenzioni per reddito e patologia, contatti, delegati referti, inclusi quelli consegnati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2013 verbali pronto soccorso lettere di dimissione profilo sanitario sintetico, di cui all'articolo 4 prescrizioni specialistiche e farmaceutiche cartelle cliniche erogazione farmaci a carico SSN e non a carico SSN vaccinazioni erogazione di prestazioni di assistenza specialistica taccuino personale dell'assistito, di cui all'articolo 5 dati delle tessere per i portatori di impianto lettera di invito per screening. Il profilo sanitario sintetico, o «patient summary», è il documento socio-sanitario informatico redatto e aggiornato dal MMG/PLS che riassume la storia clinica dell'assistito e la sua situazione corrente conosciuta articolo 4 . L'assistito accede al proprio FSE in forma protetta e riservata, attraverso l'uso degli strumenti di cui all'articolo 64 del CAD articolo 11 . I dati potranno essere utilizzati anche per finalità di prevenzione articolo 17 , di profilassi internazionale articolo 18 e 19 In caso di emergenza definita come «impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato e di rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l'incolumità fisica» , anche se l'interessato non abbia espresso il consenso alla consultazione, gli operatori del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali nonchè i sanitari possono accedere prioritariamente al profilo sanitario sintetico del medesimo interessato e, ove necessario, agli ulteriori dati e documenti del FSE, ad eccezione dei dati e documenti per i quali l'assistito abbia richiesto l'oscuramento articolo 20
Ministero della Salute, decreto 7 settembre 2023 in G.U. del 24 ottobre 2023, numero 249