È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2023 il decreto del Ministero della Salute 7 settembre 2023 adottato in attuazione dell’articolo 12, comma 7, d.l. n. 179/2012, conv. con modificazioni nella l. n. 221/2012, relativo al c.d. Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0.
Il testo individua i contenuti del FSE , nonché i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 4-bis, 4-ter e 5 del predetto articolo 12. Ai sensi dell'articolo 3, il FSE contiene : dati identificativi e amministrativi dell'assistito (esenzioni per reddito e patologia, contatti, delegati); referti, inclusi quelli consegnati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2013; verbali pronto soccorso; lettere di dimissione; profilo sanitario sintetico, di cui all'articolo 4; prescrizioni specialistiche e farmaceutiche; cartelle cliniche; erogazione farmaci a carico SSN e non a carico SSN; vaccinazioni; erogazione di prestazioni di assistenza specialistica; taccuino personale dell'assistito, di cui all'articolo 5; dati delle tessere per i portatori di impianto; lettera di invito per screening. Il profilo sanitario sintetico , o « patient summary », è il documento socio-sanitario informatico redatto e aggiornato dal MMG/PLS che riassume la storia clinica dell'assistito e la sua situazione corrente conosciuta (articolo 4). L' assistito accede al proprio FSE in forma protetta e riservata, attraverso l'uso degli strumenti di cui all' articolo 64 del CAD (articolo 11 ). I dati potranno essere utilizzati anche per finalità di prevenzione (articolo 17), di profilassi internazionale (articolo 18 e 19) In caso di emergenza (definita come «impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato e di rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l'incolumità fisica»), anche se l'interessato non abbia espresso il consenso alla consultazione, gli operatori del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali nonchè i sanitari possono accedere prioritariamente al profilo sanitario sintetico del medesimo interessato e, ove necessario, agli ulteriori dati e documenti del FSE, ad eccezione dei dati e documenti per i quali l'assistito abbia richiesto l'oscuramento (articolo 20)
Ministero della Salute, decreto 7 settembre 2023; in G.U. del 24 ottobre 2023, n. 249