Pubblicato in GU il decreto del Ministero della Salute sul Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2023 il decreto del Ministero della Salute 7 settembre 2023 adottato in attuazione dell’art. 12, comma 7, d.l. n. 179/2012, conv. con modificazioni nella l. n. 221/2012, relativo al c.d. Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0.

Il testo individua i contenuti del FSE , nonché i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 4-bis, 4-ter e 5 del predetto art. 12. Ai sensi dell'art. 3, il FSE contiene dati identificativi e amministrativi dell'assistito esenzioni per reddito e patologia, contatti, delegati referti, inclusi quelli consegnati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2013 verbali pronto soccorso lettere di dimissione profilo sanitario sintetico, di cui all'art. 4 prescrizioni specialistiche e farmaceutiche cartelle cliniche erogazione farmaci a carico SSN e non a carico SSN vaccinazioni erogazione di prestazioni di assistenza specialistica taccuino personale dell'assistito, di cui all'art. 5 dati delle tessere per i portatori di impianto lettera di invito per screening. Il profilo sanitario sintetico , o patient summary , è il documento socio-sanitario informatico redatto e aggiornato dal MMG/PLS che riassume la storia clinica dell'assistito e la sua situazione corrente conosciuta art. 4 . L' assistito accede al proprio FSE in forma protetta e riservata, attraverso l'uso degli strumenti di cui all' art. 64 del CAD art. 11 . I dati potranno essere utilizzati anche per finalità di prevenzione art. 17 , di profilassi internazionale art. 18 e 19 In caso di emergenza definita come impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato e di rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l'incolumità fisica , anche se l'interessato non abbia espresso il consenso alla consultazione, gli operatori del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali nonchè i sanitari possono accedere prioritariamente al profilo sanitario sintetico del medesimo interessato e, ove necessario, agli ulteriori dati e documenti del FSE, ad eccezione dei dati e documenti per i quali l'assistito abbia richiesto l'oscuramento art. 20

Ministero della Salute, decreto 7 settembre 2023 in G.U. del 24 ottobre 2023, n. 249